CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 33555/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. SFORZA Ernesto ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma per il reato di furto all'interno di un esercizio commerciale. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge con riferi- mento alla mancata qualificazione dei fatti quale tentativo di furto e in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2.1 II ricorrente ha depositato tempestiva memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede dì legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale eser- cizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Le doglianze, inerenti al trattamento sanzionatorio, sono infatti inammissibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di appello di Roma che ha evidenziato che lo Sforza, dopo una serie di manovre diversive, aveva acquisito la disponibilità esclu- siva dei profumi cui erano state altresì rimosse le etichette antitaccheggio. La pena è stata poi determinata sulla base di criteri minimi edittali e il giudizio di valenza tra circostanze, logicamente argomentato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i