Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 14297/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • FERRARI Christian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della Corte di Appello di Lecce- sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 10/03/2020 la Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto del 22/02/2019, dichiarava estinto per prescrizione il reato di lesioni sub b) e confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la tentata rapina aggravata in concorso ascrittagli sub a), rideterminando la pena.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla previsione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove (l'inattendibilità della prova scientifica circa l'identificazione del ricorrente tramite le impronte digitali, il dubbio riconoscimento effettuato dalla persona offesa a distanza di vari anni dalla rapina); - la carente motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio (l'esigua diminuzione di pena per il tentativo, il diniego delle attenuanti generiche, il duplice aumento per le aggravanti contenute nell'unica previsione normativa di cui al comma terzo n.1 dell'art.628 cod. pen.).

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, reiterandosi censure attinenti alla valutazione delle prove ed all'accertamento in fatto della condotta contestata.

È opportuno precisare a riguardo che ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione che ricorre nel caso di specie - in relazione alla tentata rapina aggravata in concorso per cui vi è stata condanna - la cd.

"doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155).

4. Il provvedimento impugnato fornisce un'adeguata valutazione sull'attendibilità dell'accertamento dattiloscopico espletato con riferimento ad entrambe le impronte papillari rilevate, a fronte di contestazioni generiche sul piano scientifico da parte dell'appellante; sulla rilevanza del riconoscimento effettuato dalla vittima; sulla inconsistente lettura alternativa dei dati istruttori effettuata solo in sede di gravame dall'appellante.

5. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha confermato la determinazione della pena effettuata dal primo giudice per la rapina tentata aggravata ai sensi dell'art. 628, comma terzo n.1 cod. pen.

"pari ad anni tre, mesi due di reclusione e C 400,00 di multa, aumentata, ai sensi dell'art. 63, comma terzo cod. pen. in relazione alla seconda ipotesi di aggravante accertata dall'istruttoria, fino alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione e C 600,00 di multa" (pag. 7 della sentenza del tribunale).

Orbene, considerato che il minimo e il massimo edittale per il reato consumato, previsto dal terzo comma dell'art. 628 cod. pen. all'epoca dei fatti, erano di quattro anni e sei mesi di reclusione nonché di tredici anni e quattro mesi, il giudice di appello ha ritenuta congrua la determinazione della pena finale per il tentativo, considerando i seguenti fattori: il lieve discostarnento dal minimo edittale, le modalità particolarmente aggressive dell'azione criminosa e la pericolosità sociale dell'imputato, la duplice circostanza aggravante (la Suprema Corte ha di recente sottolineato che ciascuno dei numeri interni al catalogo contenuto nel terzo comma dell'art. 628 cod. pen. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti, Cass. sez. 2, sent. n. 29792 del 09/10/2020 - dep. 27/10/2020 - Rv. 279817).

La pena in tal modo determinata non risulta illegale, rientrando in ogni caso nella forbice edittale del delitto tentato, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati (in realtà non si esplicita in motivazione la scelta commisurativa); illegalità peraltro estranea al motivo di ricorso che deve ritenersi infondato.

8. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 8 marzo 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • FERRARI Christian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della Corte di Appello di Lecce- sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/03/2020 la Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto del 22/02/2019, dichiarava estinto per prescrizione il reato di lesioni sub b) e confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la tentata rapina aggravata in concorso ascrittagli sub a), rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla previsione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove (l'inattendibilità della prova scientifica circa l'identificazione del ricorrente tramite le impronte digitali, il dubbio riconoscimento effettuato dalla persona offesa a distanza di vari anni dalla rapina); - la carente motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio (l'esigua diminuzione di pena per il tentativo, il diniego delle attenuanti generiche, il duplice aumento per le aggravanti contenute nell'unica previsione normativa di cui al comma terzo n.1 dell'art.628 cod. pen.). 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, reiterandosi censure attinenti alla valutazione delle prove ed all'accertamento in fatto della condotta contestata. È opportuno precisare a riguardo che ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione che ricorre nel caso di specie - in relazione alla tentata rapina aggravata in concorso per cui vi è stata condanna - la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155). 4. Il provvedimento impugnato fornisce un'adeguata valutazione sull'attendibilità dell'accertamento dattiloscopico espletato con riferimento ad entrambe le impronte papillari rilevate, a fronte di contestazioni generiche sul piano scientifico da parte dell'appellante; sulla rilevanza del riconoscimento effettuato dalla vittima; sulla inconsistente lettura alternativa dei dati istruttori effettuata solo in sede di gravame dall'appellante. 5. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha confermato la determinazione della pena effettuata dal primo giudice per la rapina tentata aggravata ai sensi dell'art. 628, comma terzo n.1 cod. pen. "pari ad anni tre, mesi due di reclusione e C 400,00 di multa, aumentata, ai sensi dell'art. 63, comma terzo cod. pen. in relazione alla seconda ipotesi di aggravante accertata dall'istruttoria, fino alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione e C 600,00 di multa" (pag. 7 della sentenza del tribunale). Orbene, considerato che il minimo e il massimo edittale per il reato consumato, previsto dal terzo comma dell'art. 628 cod. pen. all'epoca dei fatti, erano di quattro anni e sei mesi di reclusione nonché di tredici anni e quattro mesi, il giudice di appello ha ritenuta congrua la determinazione della pena finale per il tentativo, considerando i seguenti fattori: il lieve discostarnento dal minimo edittale, le modalità particolarmente aggressive dell'azione criminosa e la pericolosità sociale dell'imputato, la duplice circostanza aggravante (la Suprema Corte ha di recente sottolineato che ciascuno dei numeri interni al catalogo contenuto nel terzo comma dell'art. 628 cod. pen. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti, Cass. sez. 2, sent. n. 29792 del 09/10/2020 - dep. 27/10/2020 - Rv. 279817). La pena in tal modo determinata non risulta illegale, rientrando in ogni caso nella forbice edittale del delitto tentato, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati (in realtà non si esplicita in motivazione la scelta commisurativa); illegalità peraltro estranea al motivo di ricorso che deve ritenersi infondato. 8. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 8 marzo 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 14297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris