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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16513/2024

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NZA sul ricorso iscritto al n.12308/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed el ettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 11 è domiciliata ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 1400/2016 , depositata l’11 marzo 2016, udita la relazione svolta nella pubblica udienza del21 maggio 2024 da l [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOdato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio; sentiti l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la contribuentee l’ Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per l ’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’Agenzia delle entrate, dopo aver emesso, per l’anno 2008, avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito al fine Ires, emetteva nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA] ulteriore avviso di accertamento (T9B01Q003687) con il quale, sul presupposto della distribuzione in favore dei soci di utili extracontabili in società a ristretta base, recuperava a tassazione un maggior reddito di capitale ed accertava, altresì, maggiori redditi in ragione di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate.

2. La contribuente impugnava detto ultimo accertamento innanzi alla C.t.p. di Milano che accoglieva il ricorso.

La C.t.r., pronunciandosi sull’appello dell’Ufficio, lo accoglieva parzialmente, ovvero limitatamente al reddito derivante dalla distribuzione di utili extra-contabili.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per la cassazione parziale la contribuente e l ’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha versato la quietanza attestanteil pagamento di quanto dovuto.

2. Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n.12308/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed el ettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 11 è domiciliata ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 1400/2016 , depositata l’11 marzo 2016, udita la relazione svolta nella pubblica udienza del21 maggio 2024 da l [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOdato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio; sentiti l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la contribuentee l’ Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per l ’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle entrate, dopo aver emesso, per l’anno 2008, avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito al fine Ires, emetteva nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA] ulteriore avviso di accertamento (T9B01Q003687) con il quale, sul presupposto della distribuzione in favore dei soci di utili extracontabili in società a ristretta base, recuperava a tassazione un maggior reddito di capitale ed accertava, altresì, maggiori redditi in ragione di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. 2. La contribuente impugnava detto ultimo accertamento innanzi alla C.t.p. di Milano che accoglieva il ricorso. La C.t.r., pronunciandosi sull’appello dell’Ufficio, lo accoglieva parzialmente, ovvero limitatamente al reddito derivante dalla distribuzione di utili extra-contabili. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per la cassazione parziale la contribuente e l ’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha versato la quietanza attestanteil pagamento di quanto dovuto. 2. Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). 4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della ma
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