CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 1976
Cassazione n. 28154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/05/1976 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 496 cod. pen., (capo A), 186, comma 7, CdS (capo B), 6, comma 3, d. Igs. n. 286 del 1998 (capo C); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena apportati per la continuazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha giustificato in maniera congrua l'esercizio del relativo potere discrezionale (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0