CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29359/2015 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] A. e T erranova Antonellache la rappresenta no e difend ono unitamente a ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso lesentenze della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4804/46/2015e n. 4806/46/2015 depositate il 21/05/2015. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente depositata in cancelleria il 20 giugno 2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; R.G.N. 29359/15 Cron. Rep.che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite, avvisa ndole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 15