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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03729/2022

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INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28296\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Brescia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 135 - controricorrente - avverso il decreto n. 3245/15 del 29 ottobre 2015, della Corte di appello di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con decreto n. 3245 del 2015 depositato il 29 ottobre 2015, la Corte di appello di Brescia respingeva il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Brescia aveva negato l'omologazione del concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che correttamente il Tribunale aveva negato l'omologazione, in quanto la proposta concordataria avanzata dal terzo assuntore includeva tra le condizioni dell'omologazione la liberazione del debitore nei confronti di tutti i creditori, tra cui anche l'Amministrazione finanziaria, condizione tuttavia contrastante con l'art. 8 della legge 212 del 2000 che, prevedendo che è ammesso l'accollo del debito di imposta altrui ma senza liberazione del contribuente originario, impediva l'operatività del programmato accollo liberatorio.

In secondo luogo la Corte individuava ulteriore motivo di incondivisibilità del reclamo, e quindi di impossibilità di procedere all'omologazione, nel fatto che il perito, nominato ai sensi dell'art. 124, comma 3, I.fall. (la proposta, infatti, non prevedeva l'integrale pagamento dei privilegiati, con conseguente necessità di verificare se il piano ne prevedesse la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile tramite il fallimento), non aveva tenuto conto dei crediti da variazione Iva che sarebbero sorti in favore della curatela a seguito dell'accertata impossibilità di recuperare i propri crediti insinuati in altri fallimenti ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), circostanza che non era stata negata dal reclamante che, tuttavia, aveva sottolineato l'irrilevanza di tale omissione; infatti tali crediti non avrebbero apportato nessun effettivo beneficio economico, in quanto sarebbero stati oggetto di compensazione da parte dell'Erario.

Tale ultima considerazione, secondo la Corte, non era tuttavia pertinente, in quanto la compensazione avrebbe comunque permesso all'Erario di soddisfare, attraverso la prosecuzione del fallimento, il proprio credito in misura superiore rispetto a quanto offerto con la proposta concordataria.

Avverso tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mediante controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 124, 137, 142 I.fall., dell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d.

Statuto del contribuente) e dell'art. 1273 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

Dopo aver sottolineato l'assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, la ricorrente evidenzia che l'art. 8 dello Statuto del contribuente mirerebbe solo a derogare l'art. 1273 cod. civ., che consente al creditore di esprimere una volontà favorevole alla liberazione del debitore originario; la norma esprimerebbe il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, impedendo all'Amministrazione finanziaria di accettare l'accollo liberatorio.

Nel caso in esame, tuttavia, la volontà dell'Amministrazione finanziaria sarebbe del tutto irrilevante, derivando l'effetto dell'esdebitazione totale del debitore, in modo automatico e legale, dalla chiusura del fallimento.

1.1. Inoltre, nelle memorie ex art. 380 bis I.fall., la ricorrente si sofferma anche sulla portata dell'art. 137 I.fall. che, nell'escludere la risoluzione del concordato quanto la proposta include la liberazione del fallito, confermerebbe indirettamente la possibilità di prevedere un accollo liberatorio, in deroga, quindi, alla regola dell'accollo necessariamente cumulativo, prevista dall'art. 8 dello Statuto del contribuente.

2. Il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e la violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 124 I.fall. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), avendo la Corte territoriale omesso di considerare che il credito di imposta non avrebbe mai potuto essere conteggiato, per la semplice ragione che esisteva un maggior debito di Italcase verso l'Erario, sicché, venendo in rilievo crediti tutti anteriori all'apertura del fallimento, le poste erano compensabili e dunque il fallimento non avrebbe ottenuto alcun beneficio dai crediti asseritamente trascurati dal perito.

Tale circostanza, del resto, era già desumibile, come risultava dalle spiegazioni fornite dal proponente, dal curatore e dalla relazione del comitato dei creditori.

Di qui l'irrilevanza della lesione del consenso informato stigmatizzata dal Tribunale.

Infine, precisa la ricorrente, poiché il giudizio comparativo di cui all'art. 124 I.fall. va condotto rispetto ai creditori considerati per categoria e non singolarmente, non si potrebbe considerare un eventuale vantaggio (la compensazione) che l'Erario avrebbe potuto acquisire come ciò che il perito avrebbe dovuto valutare al fine di dimostrare la capienza o incapienza dei crediti privilegiati.

3. [OSCURATO:PERSONA] rileva come il primo motivo di ricorso ponga una questione di rilevanza nomofilattica, in assenza di specifici precedenti di questa Corte sull'argomento.

3.1. Che il concordato possa prevedere, infatti, l'accollo liberatorio dovrebbe desumersi, secondo la ricorrente, dall'art. 137 I.fall. che consente (prevedendo in tal caso l'irrisolubilità del concordato) che gli obblighi derivanti dal concordato possano essere assunti dal proponente o da uno o più creditori «con liberazione immediata del debitore».

Ciò che va verificato, tuttavia, è cosa avvenga quando uno dei debiti abbia natura tributaria, considerata la regola posta dall'art. 8 dello Statuto del contribuente che prevede che l'accollo del debito tributario è ammesso solo nella forma cumulativa.

3.2. Questa Corte, nell'unico precedente citato anche dalla ricorrente, ha affermato che «il credito fiscale potrebbe essere invece dovuto dal solo assuntore se la contribuente fosse stata integralmente liberata dell'obbligazione ai sensi della

I. fall., art. 137, comma 4, ancora nel testo applicabile ratione temporis.

Ed è noto che unicamente in quest'ultimo caso, quello cioè della integrale liberazione del fallito dall'obbligazione, viene a realizzarsi la fattispecie della successione a titolo particolare nel diritto controverso à sensi dell'art. 111 c.p.c., commi 1 e 3, con conseguente continuazione del processo tra le parti originarie e con possibilità dell'assuntore di intervenire in via autonoma», con ciò implicitamente ammettendo la figura dell'accolto liberatorio, ma in un caso nel quale si discuteva, principalmente, della legittimazione processuale dell'assuntore in un giudizio ove il fallito aveva impugnato una cartella esattoriale.

3.3. D'altro canto va pure considerato, in senso opposto, che lo scopo del divieto di accolto liberatorio troverebbe fondamento nel fatto che la qualità di contribuente dovrebbe necessariamente rimanere in capo al debitore originario, e che «la volontaria assunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, per l'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale», tanto è vero che «l'amministrazione non può esercitare nei confronti dell'accollante i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale» (vedi Sez.

U 26/11/2008, n. 28162).

4. Non sussistendo, dunque, sulla questione evidenza decisoria, ritiene pertanto il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo con rimessione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M. t, rinvia la causa a nuovo ruolo ,e rimetté i:a:in-134 alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28296\2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Brescia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 135 - controricorrente - avverso il decreto n. 3245/15 del 29 ottobre 2015, della Corte di appello di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con decreto n. 3245 del 2015 depositato il 29 ottobre 2015, la Corte di appello di Brescia respingeva il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Brescia aveva negato l'omologazione del concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che correttamente il Tribunale aveva negato l'omologazione, in quanto la proposta concordataria avanzata dal terzo assuntore includeva tra le condizioni dell'omologazione la liberazione del debitore nei confronti di tutti i creditori, tra cui anche l'Amministrazione finanziaria, condizione tuttavia contrastante con l'art. 8 della legge 212 del 2000 che, prevedendo che è ammesso l'accollo del debito di imposta altrui ma senza liberazione del contribuente originario, impediva l'operatività del programmato accollo liberatorio. In secondo luogo la Corte individuava ulteriore motivo di incondivisibilità del reclamo, e quindi di impossibilità di procedere all'omologazione, nel fatto che il perito, nominato ai sensi dell'art. 124, comma 3, I.fall. (la proposta, infatti, non prevedeva l'integrale pagamento dei privilegiati, con conseguente necessità di verificare se il piano ne prevedesse la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile tramite il fallimento), non aveva tenuto conto dei crediti da variazione Iva che sarebbero sorti in favore della curatela a seguito dell'accertata impossibilità di recuperare i propri crediti insinuati in altri fallimenti ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), circostanza che non era stata negata dal reclamante che, tuttavia, aveva sottolineato l'irrilevanza di tale omissione; infatti tali crediti non avrebbero apportato nessun effettivo beneficio economico, in quanto sarebbero stati oggetto di compensazione da parte dell'Erario. Tale ultima considerazione, secondo la Corte, non era tuttavia pertinente, in quanto la compensazione avrebbe comunque permesso all'Erario di soddisfare, attraverso la prosecuzione del fallimento, il proprio credito in misura superiore rispetto a quanto offerto con la proposta concordataria. Avverso tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mediante controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 124, 137, 142 I.fall., dell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) e dell'art. 1273 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Dopo aver sottolineato l'assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, la ricorrente evidenzia che l'art. 8 dello Statuto del contribuente mirerebbe solo a derogare l'art. 1273 cod. civ., che consente al creditore di esprimere una volontà favorevole alla liberazione del debitore originario; la norma esprimerebbe il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, impedendo all'Amministrazione finanziaria di accettare l'accollo liberatorio. Nel caso in esame, tuttavia, la volontà dell'Amministrazione finanziaria sarebbe del tutto irrilevante, derivando l'effetto dell'esdebitazione totale del debitore, in modo automatico e legale, dalla chiusura del fallimento. 1.1. Inoltre, nelle memorie ex art. 380 bis I.fall., la ricorrente si sofferma anche sulla portata dell'art. 137 I.fall. che, nell'escludere la risoluzione del concordato quanto la proposta include la liberazione del fallito, confermerebbe indirettamente la possibilità di prevedere un accollo liberatorio, in deroga, quindi, alla regola dell'accollo necessariamente cumulativo, prevista dall'art. 8 dello Statuto del contribuente. 2. Il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e la violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 124 I.fall. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), avendo la Corte territoriale omesso di considerare che il credito di imposta non avrebbe mai potuto essere conteggiato, per la semplice ragione che esisteva un maggior debito di Italcase verso l'Erario, sicché, venendo in rilievo crediti tutti anteriori all'apertura del fallimento, le poste erano compensabili e dunque il fallimento non avrebbe ottenuto alcun beneficio dai crediti asseritamente trascurati dal perito. Tale circostanza, del resto, era già desumibile, come risultava dalle spiegazioni fornite dal proponente, dal curatore e dalla relazione del comitato dei creditori. Di qui l'irrilevanza della lesione del consenso informato stigmatizzata dal Tribunale. Infine, precisa la ricorrente, poiché il giudizio comparativo di cui all'art. 124 I.fall. va condotto rispetto ai creditori considerati per categoria e non singolarmente, non si potrebbe considerare un eventuale vantaggio (la compensazione) che l'Erario avrebbe potuto acquisire come ciò che il perito avrebbe dovuto valutare al fine di dimostrare la capienza o incapienza dei crediti privilegiati. 3. [OSCURATO:PERSONA] rileva come il primo motivo di ricorso ponga una questione di rilevanza nomofilattica, in assenza di specifici precedenti di questa Corte sull'argomento. 3.1. Che il concordato possa prevedere, infatti, l'accollo liberatorio dovrebbe desumersi, secondo la ricorrente, dall'art. 137 I.fall. che consente (prevedendo in tal caso l'irrisolubilità del concordato) che gli obblighi derivanti dal concordato possano essere assunti dal proponente o da uno o più creditori «con liberazione immediata del debitore». Ciò che va verificato, tuttavia, è cosa avvenga quando uno dei debiti abbia natura tributaria, considerata la regola posta dall'art. 8 dello Statuto del contribuente che prevede che l'accollo del debito tributario è ammesso solo nella forma cumulativa. 3.2. Questa Corte, nell'unico precedente citato anche dalla ricorrente, ha affermato che «il credito fiscale potrebbe essere invece dovuto dal solo assuntore se la contribuente fosse stata integralmente liberata dell'obbligazione ai sensi della I. fall., art. 137, comma 4, ancora nel testo applicabile ratione temporis. Ed è noto che unicamente in quest'ultimo caso, quello cioè della integrale liberazione del fallito dall'obbligazione, viene a realizzarsi la fattispecie della successione a titolo particolare nel diritto controverso à sensi dell'art. 111 c.p.c., commi 1 e 3, con conseguente continuazione del processo tra le parti originarie e con possibilità dell'assuntore di intervenire in via autonoma», con ciò implicitamente ammettendo la figura dell'accolto liberatorio, ma in un caso nel quale si discuteva, principalmente, della legittimazione processuale dell'assuntore in un giudizio ove il fallito aveva impugnato una cartella esattoriale. 3.3. D'altro canto va pure considerato, in senso opposto, che lo scopo del divieto di accolto liberatorio troverebbe fondamento nel fatto che la qualità di contribuente dovrebbe necessariamente rimanere in capo al debitore originario, e che «la volontaria assunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, per l'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale», tanto è vero che «l'amministrazione non può esercitare nei confronti dell'accollante i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale» (vedi Sez. U 26/11/2008, n. 28162). 4. Non sussistendo, dunque, sulla questione evidenza decisoria, ritiene pertanto il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo con rimessione della causa alla pubblica udienza. P.Q.M. t, rinvia la causa a nuovo ruolo ,e rimetté i:a:in-134 alla pubblica udienza. Così deciso in Roma nella camera di consig
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