CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10467/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 28 ottobre 2025 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione dell’ordinanza di rigetto della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA], adottata dal medesimo Tribunale di sorveglianza; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’art. 610, comma 5, bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De, Rv. 268549 - 01); che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 12/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]