CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 29156/2023
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Numero registro generale 9853/2023 rispettivamente, a pag. 10, punto 5, è scritto che “le spese Numero sezionale 4843/2023Numero di raccolta generale 29156/2023 seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata nelData pubblicazione 19/10/2023 dispositivo” anziché “nulla sulle spese essendo il Comune di Scoppito rimasto intimato” e, a pag. 11, righe da 1 a 5, è scritto “condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di €200,00 per esborsi e di € 600,00 per compensi. Oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge”; 2. le parti sono rimaste intimate; 3. deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che riguarda non la sostanza del giudizio ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020); 4. nel caso in esame, considerato che nella stessa ordinanza n.6264/2023 si evidenzia che il Comune era rimasto intimato, è evidente l’errore materiale in cui si è incorsi quando nella motivazione e nel dispositivo si è ritenuto sussistente il presupposto per la condanna del ricorrente, soccombente, alle spese; 7. deve quindi ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la sostituzione, a pagina 10, punto 5 della parte motiva, della locuzione “nulla sulle spese essendo il Comune Scoppito rimasto intimato“ alla locuzione “le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo” e la eliminazione, a pag. 11, righe da 1 a 5, dal dispositivo, della frase “… condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9