CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consioliere [OSCURATO:PERSONA]; 'NA,J\P-N) [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione chiedendo la rimessione del processo per estorsione a suo carico ad altra sede. 1.1 Al riguardo il ricorrente lamenta di essere inviso a diversi magistrati del Tribunale di Chieti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La richiesta di rimessione del processo è inammissibile per una duplice ragione. Non risulta innanzitutto che il richiedente abbia provveduto alla notifica alle altre parti della richiesta stessa, adempimento che costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della medesima, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960). Così che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile già per tale assorbente ragione. Alla luce dei denunciati presupposti in fatto, la richiesta è anche manifestamente infondata. Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (da ultimo: Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 29/05/2018, Ierbulla, Rv. 273116) Nel caso di specie nulla di abnorme era stato rilevato ed il pregiudizio per la serenità della decisione non può derivare dalla mera constatazione del ricorrente di essere inviso ad alcuni magistrati del Tribunale 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore