CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 38888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582-583 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, in quanto - pur a fronte del ritenuto indebolimento dell'organo della masticazione (Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845), asserisce l'esclusione dell'aggravante dalla mera commisurazione della pena al di sotto del limite edittale; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza già richiamato e delle dichiarazioni rese sul punto dal teste Stirpe; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente