CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2020
Cassazione n. 17232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30543/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - contro Comune di Cavallino-Treporti; - intimato- avverso la sentenza n. 966/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 24/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La società [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n.966/2020, pubblicata il 24.3.2020, indicata in epigrafe, che ha rigettato la domanda proposta dalla stessa al fine di contestare la liquidazione del canone demaniale marittimo dovuto per gli anni 2007/2013 in relazione a due aree in concessione. L'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze si sono costituiti con controricorso. Con istanza del 17.11.2021 l'Agenzia del demanio rilevava che la società ricorrente aveva definito la controversia ai sensi dell'art.100, c.7, d.I.104/2020, convertito in I.n.126/2020 e chiedeva dichiararsi cessata la materia de! contendere.La causa, dopo che il ricorrente ha depositato memoria, è stata posta in decisione all'udienza camerale de! 23 marzo 2022, tenutasi con le modalità da remoto secondo quanto previsto dalli art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020. Va dichiarata l'estinzione del giudizio, alla stregua di quanto previsto dall'art.100, c.7, d.I.104/2020, convertito in I.n.126/2020, secondo il quale "Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-logge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo." Orbene, nel caso di specie l'Agenzia del demanio ha dato atto della definizione della lite alla stregua della disposizione anzidetta. Ne consegue l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. PQM Dichiara estinto il giudizio.• Compensa le spese. Così deciso il 23 marzo 2022 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma. DEP0..:',ITATO :N CANCELLERIA - • • 2 7 P ,1,43 2