CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 30963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] srl; avverso la ordinanza n. 2264/21 RGIP del Tribunale di Avellino del 24 novembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria difensiva redatta, nell'interesse del ricorrente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Avellino, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con decreto emesso in data 4 giugno 2021 il Gip del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dei beni, in ipotesi, costituenti il profitto dei delitti di cui agli artt. 4 e 10, comma 2- quater, del dlgs n. 74 del 2000, contestati a [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] srl, per l'importo complessivo di euro 615.425,40, ovvero - nel caso di impossibilità di reperire tali beni nella disponibilità della menzionata società - il sequestro preventivo, per equivalente, da eseguirsi sino alla concorrenza della predetta somma, del danari o di altri beni riconducibili al Coppola. In data 10 settembre 2021 il Tribunale di Avellino, in sede di riesame, ha annullato il provvedimento con il quale era stato disposto il descritto sequestro preventivo, limitatamente alla somma pari ai 4/5 dell'importo di euro 4.589,00 ed ha, nel resto, rigettato l'istanza di riesame. Successivamente, il 16 settembre 2022, il Gip irpino ha disposto, su istanza del Coppola, la restituzione delle somme di danaro giacenti su alcuni conti correnti e revocato la misura cautelare reale limitatamente al sequestro delle giacenze riconducibili al conto corrente aperto presso il Monte dei paschi di Siena, sede di Somma vesuviana. Avverso questo provvedimento ha interposto appello il Coppola, nella spiegata qualità, ex art. 322-bis cod. proc. pen.; su tale gravame si è pronunziato il Tribunale di Avellino in data 24 novembre 2022, rigettando l'appello. Formulando un unico motivo di doglianza, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello cautelare il Coppola, lamentando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, a suo avviso, il blocco dei conti correnti avrebbe dovuto ritenersi illegittimo sotto due profili. Anzitutto, sarebbe stato imposto dalla polizia giudiziaria quale modalità esecutiva del sequestro preventivo, in assenza di una specifica statuizione al riguardo contenuta ne provvedimento genetico. Inoltre, il blocco dei conti correnti si tradurrebbe in un vincolo sine die, peraltro non congruo rispetto agli obbiettivi per i quali sarebbe stato disposto, in quanto impedirebbe al ricorrente ed alla società [OSCURATO:PERSONA] di operare e dunque di incassare somme suscettibili di essere sequestrate.Dal blocco dei conti correnti risulterebbe, poi, impedita la regolare esecuzione dei dissequestri disposti dal Gip di Avellino relativamente alle somme accreditate successivamente all'ordinanza del 16 settembre 2022; Il giudice dell'appello cautelare avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto. Sotto un secondo profilo il ricorrente ha sostenuto che, in virtù della natura sanzionatoria della confisca per equivalente, in vista della quale il sequestro è stato disposto, il vincolo cautelare avrebbe potuto avere ad oggetto esclusivamente beni già esistenti nel patrimonio dell'indagato al momento della emissione del provvedimento di sequestro, non potendosi estendere esso a beni destinati ad entrarvi in futuro. Sul punto il Tribunale irpino si sarebbe limitato a considerare che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto anche somme di danaro confluite sui conti correnti bancari successivamente alla commissione del reato, principio che il ricorrente non contesta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, rilevarsi che la difesa del Coppola ha articolato il proprio ricorso sulla base della asserita funzionalità del sequestro preventivo operato sulle somme di danaro depositate ed affluite sui conti correnti bancari intrattenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, della quale il Coppola è legale rappresentante, alla successiva esecuzione della confisca per equivalente. Una tale ricostruzione è, per quanto attiene ai conti correnti intestati direttamente alla Diale, erronea e, pertanto, tale da determinare la inammissibilità del ricorso per genericità. Deve, infatti, ribadirsi il principio secondo il quale la confisca in materia di reati tributari delle somme affluite sul conto corrente bancario intestato alla persona giuridica che si è avvantaggiata dal reato è, anche se si tratta di somme confluite successivamente alla commissione del reato, un sequestro finalizzato alla confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi, il risparmio di spese conseguente alla commissione del reato, in un vantaggio per il suo autore o per il soggetto beneficiario (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 novembre 2022, n. 42616).Per quanto attiene al sequestro eseguito suoi conti personali dell'imputato, si osserva che il primo profilo della complessa doglianza formulata dal ricorrente è parimenti inammissibile. Riguardo alla circostanza che lo stesso sarebbe stato disposto di iniziativa da parte della Polizia giudiziaria, si tratta di doglianza palesemente infondata, posto che, una volta disposta la misura cautelare di carattere reale, come verificatosi nella circostanza ora in esame, nei casi in cui questa abbia ad oggetto un valore e non un bene specificato, rientra nella discrezionalità dell'organo procedente alla sua esecuzione individuare i beni materiali da sottoporre al vincolo (Corte di cassazione Sezione VI penale, 29 novembre 2017, n. 53832; idem Sezione II penale, 11 giugno 2015, n. 24785). Del tutto generica è la doglianza riguardante il fatto - del quale non sono forniti gli opportuni aspetti descrittivi materiali - che l'esistenza del sequestro impedirebbe l'operatività del provvedimento di parziale restituzione dei beni all'avente diritto a suo tempo disposta dal Gip irpino. Quanto al secondo profilo di doglianza, riferito al fatto c:he la natura sanzionatoria della confisca per equivalente non consentirebbe che il sequestro funzionale ad essa possa avere ad oggetto beni pervenuti all'indagato solo in un momento successivo alla eventuale commissione del reato, si osserva che, sebbene un tale orientamento abbia, in passato, arricchito di sé la giurisprudenza di questa Corte (Corte di cassazione, Sezione III penale 1 febbraio 2016, n. 4097), esso deve intendersi essere stato successivamente superato in quanto, come questa Corte ha ancora di recente rilevato, in tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente bancario della persona fisica oggetto di indagine in quanto ritenuto autore del reato, anche in data successiva alla commissione del reato, pur non potendo essere sottoposte a sequestro in via diretta, non costituendo profitto del reato, possono essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, assumendo in tal caso le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto (Corte di caSsaZiOne, Sezione III penale, 17 febbraio 2021, n. 6163). Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dela Cassa delle ammende