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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29514/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO tel1.10 Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di tfORIN ha rigettato la domanda di affidamento terapeutico ex art. 94 TU Stup, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre il condannato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello recentemente ribadito da Sez. 1, Frattasio, secondo il quale: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293).

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, non ha concesso il beneficio sulla base di numerosi e concorrenti fattori: mancata adesione al progetto comunitario di riabilitazione e rieducazione desunta dall'irregolarità della condotta tenuta durante la precedente detenzione domiciliare; ulteriori pendenze; strumentalità della volontaria sottoposizione al programma di recupero.

Il ricorso è inammissibile nella parte in cui omette di confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato che riguardano il motivato giudizio di complessiva inaffidabilità del condannato desunta dai comportamenti devianti specificamente indicati che non sono contestati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Il Presidente ':C. [OSCURATO:PERSONA] --,1_:-._21)\ I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO tel1.10 Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di tfORIN ha rigettato la domanda di affidamento terapeutico ex art. 94 TU Stup, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre il condannato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello recentemente ribadito da Sez. 1, Frattasio, secondo il quale: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, non ha concesso il beneficio sulla base di numerosi e concorrenti fattori: mancata adesione al progetto comunitario di riabilitazione e rieducazione desunta dall'irregolarità della condotta tenuta durante la precedente detenzione domiciliare; ulteriori pendenze; strumentalità della volontaria sottoposizione al programma di recupero. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui omette di confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato che riguardano il motivato giudizio di complessiva inaffidabilità del condannato desunta dai comportamenti devianti specificamente indicati che non sono contestati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Il Presidente ':C. [OSCURATO:PERSONA] --,1_:-._21)\ I
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