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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01030/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15945/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in V asto G. Leopardi n°3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LARINO n.162/2021 depositata il 04/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al ricorso; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte ricorrente in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15945/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in V asto G. Leopardi n°3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LARINO n.162/2021 depositata il 04/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al ricorso; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte ricorrente in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario. Così deciso
Decreto Cassazione n. 01030/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris