CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 640 cod. pen. (capo A) e 476-482 cod. pen. (capo B); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di truffa, si sostanzia nella deduzione di mere doglianze in fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sulla partecipazione dell'imputato al delitto di falso, è inedito; Chiarito che la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 bis cod. pen. si sostanziano in mere istanze prive di ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MN 2 AGO 2026 [L FUE7IONg GTI,T:T;)1.7.1ARIO a j i Olovamii