CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 09662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29523-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - AIFMC (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A) in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2022 NIUTTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 669 che le rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 29523/2020 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Numero sezionale 669/2022 Numero di raccolta generale 9662/2022 FLAMINIA N. 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 26/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 28 settembre 2020, la Corte d’appello di Cagliari sez. dist. Sassari ha: a) rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza di primo grado (che, in accoglimento dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di assistente di volo alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale che ne aveva respinto le domande, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli, in esito alla procedura di licenziamento collettivo aperta l’8 aprile 2016, condannato la società alla sua reintegrazione nel F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 29523/2020 Numero sezionale 669/2022 posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di Numero di raccolta generale 9662/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 un’indennità risarcitoria in misura delle retribuzioni maturate dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, commisurata sull’ultima retribuzione globale di fatto, detratti l’aliunde perceptum e percipiendum e comunque non superiore a dodici mensilità); b) in parziale accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore, condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria, in suo favore, in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto senza ulteriore detrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati nello stesso periodo; 2. con atto notificato il 18 novembre 2020 le società hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso; 3. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; 4. con atto notificato il 21 febbraio 2022 le ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso e hanno chiesto l’estinzione del giudizio; 5. nel dare atto dell’avvenuta notificazione della rinuncia, il lavoratore ha insistito per la F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 29523/2020 Numero sezionale 669/2022 condanna delle ricorrenti alle spese, con Numero di raccolta generale 9662/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 distrazione al difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. le società ricorrenti hanno dedotto: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1bis l. 291/2004, come mod. dall’art. 2 d.l. 134/2008 conv. da l. 166/2008, per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la limitazione della messa in mobilità dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], già concordata in applicazione della detta norma con gli accordi del 2011, ai suoi dipendenti, nell’irrilevanza dei successivi sviluppi all’interno del gruppo (primo motivo); b) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. 223/1991, 2359, 2497, 2094 c.c., 115 c.p.c., per avere la Corte sarda, senza indagare sull’effettiva utilizzazione comune e promiscua delle prestazioni dei lavoratori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], apoditticamente ritenuto l’esistenza di una codatorialità per la sola esistenza di strutture di gruppo sovraordinate ad [OSCURATO:PERSONA] e di rapporti di service tra le due società; senza inoltre tenere conto, anche ad una considerazione unitaria delle due imprese, della necessaria individuazione dei F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 29523/2020 Numero sezionale 669/2022 lavoratori in esubero in relazione alle esigenze Numero di raccolta generale 9662/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 tecniche, organizzative e produttive di [OSCURATO:PERSONA], per l’esistenza di due distinti complessi produttivi (secondo motivo); c) violazione degli artt. 776, 779 c.n., del capo C), OPS 1.185, Appendice 2 dell’OPS 1.175 p.ti a), b) Reg. europeo 859/2008, degli artt. 2 (nn. 1, 8, 25), 3 (n. 2), 4 p.to c) Reg. europeo 1008/2008, dell’allegato 3, capo CC, sez. 1 ORO.CC.125 Reg. europeo 965/2012, per non avere la Corte d’appello considerato l’impossibilità nel settore aeronautico, per le pregnanti e minuziose disposizioni normative che, anche nei suddetti regolamenti, lo regolano, dello svolgimento del servizio di trasporto aereo da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con utilizzazione promiscua di lavoratori naviganti e responsabili delle varie attività: essendo necessario, per ottenere e mantenere le certificazioni obbligatorie indispensabili all’esercizio del servizio (possedute, infatti, sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA]), dimostrare di avere distinte ed autonome strutture aziendali e propri esclusivi responsabili, che devono restare F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 29523/2020 Numero sezionale 669/2022 tali anche nel corso del tempo per poter superare Numero di raccolta generale 9662/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 i continuativi controlli dell’ENAC (terzo motivo); d) violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970 e dell’art. 1227, secondo comma c.c., per avere la Corte sarda erroneamente posto a carico datoriale l’onere della prova della percezione dal dipendente dell’aliunde perceptum e percipiendum, siccome elemento costitutivo, e non più eccezione, secondo la nuova formulazione della norma, nella modalità di calcolo del danno normativamente stabilita, anche nel solco del principio di “vicinanza della prova”; e parimenti errato nel ritenere che compensi percepiti oltre il termine dei dodici mesi successivi al licenziamento non possano intaccare il limite risarcitorio massimo delle dodici mensilità (quarto motivo); 2. risulta dagli atti che in data 21 febbraio 2022 le ricorrenti hanno notificato la rinuncia al controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall’odierna adunanza camerale, con la quale peraltro ha insistito per la condanna delle rinuncianti alle spese del giudizio e per la decisione del ricorso incidentale; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 29523/2020 Numero sezionale 669/2022 3. la rinuncia al ricorso per cassazione produce Numero di raccolta generale 9662/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere “accettizio” e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall’art.391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che “può condannare la parte che vi ha dato causa” (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140); 4. il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico delle società che hanno rinunciato al ricorso da loro stesse proposto: da un canto, infatti, il controricorrente si è limitato a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la loro distrazione F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 29523/2020 in favore del difensore che se ne è dichiarato Numero sezionale 669/2022 Numero di raccolta generale 9662/2022 antistatario; dall’altro, le censure formulate nei Data pubblicazione 24/03/2022 quattro motivi di ricorso, per l’accoglimento delle quali le ricorrenti hanno insistito ancora con le memorie finali depositate in vista dell’odierna adunanza camerale, non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell’orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825); 5. in conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore secondo la sua richiesta; 6. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 29523/2020 Numero sezionale 669/2022 P.Q.M. Numero di raccolta generale 9662/2022 Data pubblicazione 24/03/2022 La Corte dichiara estinto il processo e condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 febbraio Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a