CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1991; avverso la sentenza del 6 aprile 2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; letta la memoria depositata il 18 maggio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'inte- resse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia, con sen- tenza numero 463 del 2015 (pronunciata all'esito di giudizio celebrato con rito abbreviato), riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ra- pina aggravata, lesioni personali, guida senza patente ed evasione dalla deten- zione domiciliare e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, unificati i reati nel vincolo della continuazione e applicata la diminuente del rito, irrogava al pre- detto la pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa. La Corte d'appello di Bari, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato e in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo assolveva dall'imputazione di guida senza patente e dal delitto di lesioni personali, riqualifi- cava l'imputazione di rapina aggravata in quella di furto con strappo e ridetermi- nava, in anni due di reclusione ed euro 400 di multa, la pena irrogata. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte riteneva fondato il primo motivo e annullava la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d'appello rideterminava la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 350 di multa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, artico- lando due motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e dell'inos- servanza di norma processuale, deduce la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 comma 1, 609 comma 2 n. 6 e 124 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d'appello non avrebbe valutato la sopravvenuta estinzione del reato. Sostiene la difesa che, nonostante la prescrizione fosse maturata in data an- tecedente alla pronuncia di annullamento, la relativa questione doveva ritenersi legittimamente rilevabile nel successivo giudizio di rinvio, nonostante questo fosse limitato alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio, mancando, anche in questo caso, una definitiva decisione in ordine a tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna, condizione ritenuta necessaria per la formazione del giudicato sostanziale sulla responsabilità. 2.2. Il secondo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio e deduce la manifesta illogicità delle argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, giustificate, si sostiene, sulla ritenuta insussistenza dei presupposti fondanti il ri- conoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n 6, del codice penale. La Corte avrebbe ritenuto che l'attenuante non si sarebbe potuta riconoscere, mancando i relativi presupposti applicativi e, solo per questa ragione, preso atto del divieto di reformatio in peius, avrebbe diminuito la pena di soli sei mesi a fronte di dieci concedibili. Ma tanto, secondo la difesa, rappresenterebbe una motivazione manifestamente illogica, in quanto eccentrica rispetto ai criteri di cui all'art. 133 2 cod. pen., e inidonea a dar conto delle effettive ragioni della determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo non può essere dedotto in questa sede, in ragione della preclusione maturatasi in conseguenza della precedente decisione di questa Corte. È circostanza pacifica, infatti, che l'annullamento sia stato pronunciato esclu- sivamente con riferimento al profilo della determinazione della pena. E tanto, non sussistendo un rapporto ontologicamente inscindibile fra il reato e la relativa san- zione (non costituendo la seconda un elemento essenziale per l'esistenza del primo), rende definitivo l'accertamento del reato e la relativa responsabilità dell'imputato, precludendo ogni successiva questione attinente ai predetti profili (cfr. Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640). Cosicché, essendo sopravvenuto il passaggio in giudicato in ordine ai capi o ai punti della sentenza non annullati, la prescrizione già maturata in precedenza (ma non rilevata con l'annullamento) non potrà essere più dichiarata dal giudice del rinvio (Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Rv. 226646). La questione, invece, ove non avesse coinvolto il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 1, n. 50489 del 12 dicembre 2019) e il precedente giudizio di cassazione non si fosse concluso con dichiarazione di inammissibilità del ricorso (circostanza che, impedendo l'instaurazione di un valido rapporto pro- cessuale, sarebbe stata preclusiva rispetto alla rilevazione della predetta causa estintiva), poteva e doveva essere dedotta solo attraverso lo strumento proces- suale del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., rappresen- tando, in questi casi, un mero errore percettivo dell'organo giudicante (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065). 2. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere la massima diminuzione di pena in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dell'atte- nuante di cui all'art. 62, comma 1, n 6, riconosciuta in primo grado alla luce di una pronuncia non più modificabile in ragione del divieto di reformatio in peius. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il dato è logico ed è coerente con i criteri normativi indicati nell'art. 133 cod. pen., in quanto dà conto della ritenuta gravità del fatto e dei criteri adottati nella determinazione del trattamento sanzionatorio.)1 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende