CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 41408/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione, presentata, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita, dal 23 marzo 2017 all'il gennaio 2018, in regime di arresti domiciliari. Nel procedimento penale originariamente era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] il reato di estorsione aggravata. Secondo la descrizione di cui alla imputazione suddetta, egli, tramite due soggetti, gravitanti nell'orbita del clan Santapaola-Ercolano, aveva costretto la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], conduttore di in appartamento da lui locatogli, a versargli il canone di locazione relativo al mese di luglio 2013 e ulteriori somme non dovute, ovvero un titolo di credito di 1000 euro. 1.1.La vicenda cautelare si era dipanata nel modo seguente: - il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di misura cautelare formulata da Pubblico Ministero, ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi del reato di cui all'art. 393 cod. pen, i cui limiti edittali non consentivano l'applicazione della misura; - a seguito di appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 16 novembre 2015 non impugnata, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari: secondo il Tribunale la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] avesse agito con la consapevolezza di esercitare un diritto non valeva ad escludere il reato di estorsione, in quanto la forza intinnidatrice esercitata era stata tale da superare l'intento di far valere un preteso diritto; -il G.I.P. aveva, nel prosieguo, rigettato una richiesta di revoca della misura cautelare formulata dalla difesa dell'imputato e fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa all'ufficiale giudiziario, secondo le quali le somme consegnate a [OSCURATO:PERSONA] erano inferiori a quelle dovute; tale decisione era stata confermata dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione. Lo stesso Tribunale del Riesame, in data 11 gennaio 2018, pur confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, aveva sostituito la misura detentiva con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in ragione del ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari. 1.2. Con sentenza del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Catania aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per mancanza di querela. I giudici avevano ricostruito i fatti anche sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dibattimento, all'udienza dell'8 ottobre 2018 (quando già la misura detentiva era stata revocata), con le quali egli aveva ammesso di essere stato debitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di una somma ben maggiore di quella richiesta e che a seguito di trattativa con gli emissari dell'imputato, aveva pagato la somma di 1000 euro e beneficiato, dunque, di uno sconto. 1.2. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda rilevando la sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta colposa, causale rispetto alla detenzione. Il difensore osserva che, contrariamente a quanto rilevato nell'ordinanza impugnata, il giudice della cautela aveva a disposizione tutti gli elementi che avevano portato il giudice della cognizione a derubricare la originaria contestazione. Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'udienza dibattimentale (con cui lo stesso aveva ammesso di aver accumulato un debito di circa 1.600 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] derivante da tre mensilità di affitto) erano, in realtà, meramente reiterative di quelle rese davanti all'ufficiale giudiziario, in data 28 febbraio 2017, in pendenza delle indagini preliminari. Il G.I.P., pur non disponendo ancora di tali ultime dichiarazioni, aveva, ciò nonostante, rigettato la richiesta di misura cautelare sulla base del contenuto delle intercettazioni, da cui era emerso un credito in contestazione, il cui ammontare, per [OSCURATO:PERSONA], era da quantificarsi in 1.600 euro, a fronte della dichiarazione della persona offesa, per cui, invece, la somma dovuta non era superiore a 450 euro, quale unica mensilità del mese di maggio. Dunque, secondo il ricorrente, la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto che gli elementi che avevano portato al proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] fossero emersi soltanto nel corso del dibattimento, ovvero dall'esame testimoniale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], posto che tali elementi, da ravvisarsi nelle conversazioni intercettate telefoniche (sia quelle valorizzate dal G.I.P., tra cui la n. 18.465, sia altre non richiamata dal G.I.P., quali la n. 2669 del 23 luglio 2013), erano già presenti in atti ab origine. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dellé/vocatura della Stato, ha depositato, in data 19 settembre 2024, una memoria con cui ha chiesto dichiarari.it inammissibile il ricorso o in subordine rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo. 2. Nel caso di specie, la fattispecie per la quale il ricorrente era stato sottoposto a detenzione, originariamente qualificata come estorsione, all'esito del dibattimento, è stata derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ovvero in un reato i cui limiti di pena non consentono l'applicazione di alcuna misura. 3. Come è noto, l'art. 314 cod. proc. pen. disciplina due differenti ipotesi di riparazione a seguito di ingiusta detenzione. Ai sensi del primo comma, chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d ingiustizia sostanziale). Ai sensi del secondo comma, lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o manutenuto, senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale). Nel primo caso viene in rilievo una sentenza di assoluzione quale esito di un processo, a seguito di istruttoria o comunque diversa valutazione del compendio probatorio da parte del giudice del merito rispetto a quello della cautela; nel secondo caso viene in rilievo, sia in caso di proscioglimento, sia in caso di condanna, l'accertamento, con decisione irrevocabile, della illegittimità ab origine della misura cautelare detentiva, per difetto delle condizioni di applicabilità di cui ai richiamati articoli. Secondo un più risalente indirizzo della Corte di legittimità, in tema di riparazione per la detenzione indebitamente sofferta, l'ingiustizia formale di essa doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). La "derubricazione", tale per cui la nuova qualificazione giuridica non avrebbe supportato il titolo cautelare avvenuta al di fuori del giudicato cautelare e nel giudizio di merito, era considerata estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura era originariamente legittima e il diritto alla riparazione poteva sorgere esclusivamente se, in seguito alla detta "derubricazione", la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta (Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Ucciero e altro, Rv. 236989). Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze, che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194; Sez.4 n. 23896 del 9/4/2008, Greco, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4; Sez 4 n. 26261 del 23/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332). In particolare, si è affermato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva non è ostativa alla riparazione la circostanza che l'accertamento circa il difetto delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuto in sede di merito e non già in un giudizio cautelare. Anche nell'ipotesi di c.d. ingiustizia formale la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). 4.La Corte della riparazione, premessi i principi su esposti, ha spiegato che il proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto, fondamentalmente, alla luce della successiva attività dibattimentale costituita dall'esame di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur a fronte delle reiterate contestazioni del Pubblico Ministero, aveva negato di aver ricevuto dai due emissari di [OSCURATO:PERSONA] una qualche minaccia ed aveva , altresì, puntualizzato che la somma di denaro richiesta dall'imputato era, comunque, I I inferiore a quanto da (SA dovuto a titolo di canoni di locazione non pagati. Essendo la derubricazione avvenuta a seguito delle risultanze emesse a dibattimento- ha proseguito la Corte- doveva essere attribuito rilievo alla condotta gravemente colposa posta in essere dall'imputato, emersa dalle intercettazioni telefoniche ed in particolare da una conversazione fra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e una sua collaboratrice, consistita nell'essergli egli rivolto a due persone (Finocchiaro e Puglisi, la cui appartenenza ad ambienti malavitosi era stata accertata nel processo di merito), che avevano esercitato pressione sul creditore e avevano così fatto modo che costui saldasse il suo debito. Tale condotta- hanno osservato i giudici- aveva creato un'apparenza di reato ed in tal modo indotto in errore il giudice della cautela, nella specie il Tribunale del riesame, che, anche in forza di tale condotta, era stato indotto a configurare il delitto di estorsione, per il quale ab origine era stata disposta la misura cautelare. 5.11 ricorrente non contesta l'apprezzamento della Corte di Appello in ordine alla natura gravemente colposa di tale condotta e prima ancora il suo essersi effettivamente verificata, ma si limita, reiterando l'argomento già sviluppato davanti alla Corte, a contestare che la derubricazione sia avvenuta sulla base di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli a disposizione del Tribunale. In tal modo, tuttavia, non si confronta con il passaggio argomentativo dell'ordinanza impugnata, con il quale si è spiegato che la vittima aveva negato a dibattimento non solo di essere stata minacciata, ma anche di avere corrisposto più del dovuto e che in tal modo aveva ritrattato, anche dopo le plurime contestazioni del Pubblico Ministero, le precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini. La circostanza segnalata nel ricorso, ovvero il fatto che la vittima avesse reso all'ufficiale giudiziario dichiarazioni in parte difformi da quelle rese all'autorità giudiziaria e il fatto che fossero state registrate conversazioni che deponevano per l'incertezza dell'ammontare del debito, non appare inficiare l'iter argomentativo seguito dalla Corte della riparazione: i giudici, invero, hanno evidenziato che la pronuncia assolutoria si era fondata su un complesso di risultanze istruttorie, fra cui anche la deposizione dibattimentale della vittima, necessariamente diverse ed ulteriori rispetto a quelle a disposizione del giudice della cautela, sicché la valorizzazione della condotta colposa del ricorrente appare esente da censure. 6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricor