CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 40742/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ORDINANZA sul ricorso 18753/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - avverso la sentenza n. 778/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2021 dal Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a dodici motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 778 del 4/4/2018 che, accogliendo l'appello incidentale della controparte [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, pronunciata in un giudizio avente ad oggetto il pagamento di spese legali, ha condannato la Casamassima a restituire alla Tellini la differenza tra la maggior somma che quest'ultima aveva pagato per compulsum in ottemperanza ad un decreto ingiuntivo e la somma oggetto della definitiva pronuncia recata dalla sentenza di primo grado. Nessuno ha resistito al ricorso. 2. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 380bis, 1 co. c.p.c., in occasione della quale il Collegio di questa Terza Sezione Civile, ritenuto che il ricorso ponesse questioni in parte nuove tali da richiedere una pronuncia nomofilattica di questa Corte, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza. 3. La causa è stata allora fissata alla odierna pubblica udienza in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.Nelle more della fissazione della pubblica udienza la ricorrente ha depositato un atto di rinunzia al ricorso con il quale ha esposto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione di una intervenuta transazione tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell'atto di rinunzia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., considerato che nessuno si è costituito per resistere all'impugnazione, dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Non occorre provvedere né sulle spese del giudizio di cassazione né sull'accertamento dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Nulla spese. Nulla per contributo unificato. Così deciso in Roma nella Pubblica Udienza della Terza Sezione Civile del 10 settembre 2021 Il Presidente fi FunZtonario GicOinrita Francesco C2kNIA Rafa&lI Frasca DE2 :::;s1TA-rolt. oggi, .... F unzi UjudizIatiO [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE111„LP. CENTRALE1 Cestie MARotA 2t: W-4 C-DtnA (2,6;e2t. /0z 'l zz. o 7,/cm jz, T-Z/taa b:(2kid- C-1V1;'6,- ,:cLik 9it-gycz„,i L co201 co1-c(a.‘"P4A.Z. ok; )<June mAr);Ge» oth: 0201„•.~1 &a, m • 407- z4 i I 2-A IA(09110.19, n-e, 2.0/1 z/ AALt (,4kumf4i0 . G. , A 2 3/A COMM- Db WeOtt',~137) (;)~ 031oz 1Z -?1)" ,i2dAA,71,k. "lx2 - -(D4 stP1 - h t (9,ryeat'U'Oe [OSCURATO:PERSONA] rr -r-)r7 T ARIO Dott.ssa L lena ORIGINALE I REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE [OSCURATO:PERSONA] da Locazioni - Immobili adibiti ad USO nnn ahitatiwn - Prola,inno P ricrattn Raffaele G. A. Frasca - Presidente [OSCURATO:PERSONA]. - Oggetto : correzione di errore materiale di ufficic [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 18753/2018 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA]Utri - Consigliere - C.C. - 17/02/2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18753/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 14 presso lo studio dell'avvocato t [OSCURATO:PERSONA]. Pec: antonella .casamassima©pec.avvocatilucca.it -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Rilevato che: 1. All'esito della pubblicazione dell'ordinanza n. 40742 del 20 dicembre 2021, resa dalla Corte sul ricorso iscritto al n.r.g. 18753 del 2018 a seguito di udienza pubblica tenutasi il 10 settembre 2021, il dottor [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio che ha pronunciato l'ordinanza, rilevava l'esistenza di un errore materiale, consistito nell'indicazione per mero errore materiale come componente del Collegio anche del Cons. [OSCURATO:PERSONA], che, invece non lo componeva, in quanto chiamata a comporre Collegi nella stessa adunanza riguardo ad altri ricorsi. 2. [OSCURATO:PERSONA] ne riferiva al Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Sezione, prospettando l'opportunità di procedere alla correzione dell'errore materiale d'ufficio e veniva designato dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] alla formulazione della proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. in relazione all'art. 391-bis c.p.c.. 3. La proposta veniva redatta e comunicata alla parte costituita unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza camerale. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che deve farsi luogo di ufficio alla correzione dell'errore materiale indicata nella proposta, in quanto risulta effettivamente che, per mero errore materiale, nel Collegio che ha pronunciato l'ordinanza n. 40742 del 2021, risulta inserito un sesto Consigliere, il [OSCURATO:PERSONA], che componeva il Collegio dell'udienza pubblica all'esito della quale detta ordinanza è stata pronunciata, ma non per la trattazione del relativo ricorso, iscritto al n.r.g. 18753 del 2018. P. Q. M. La Corte, visto l'art. 391-bis c.p.c. dispone d'ufficio procedersi alla correzione materiale in relazione all'ordinanza n. 40742 del 2021, nel senso che si deve intendere espunta dall'intestazione di essa come componente del Collegio, l'indicazione del [OSCURATO:PERSONA].Visto l'art. 288, secondo comma, secondo inciso, del c.p.c. dispone che la Cancelleria proceda all'annotazione sull'originale della detta ordinanza della cor