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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 agosto 1971

Cassazione n. 08385/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1971 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 4 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 16 Febbraio 2015, confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione (ritenuta l'ipotesi di cui all' art. 648 comma quarto, già comma secondo, cod. pen.) e rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia, ex art.606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art.131-bis c.p. nonché erronea valutazione del certificato del casellario in atti.

Assume che la Corte di appello, nel negare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui alla citata norma, aveva preso in considerazione i precedenti del coimputato Cirolli e non quelli dell'odierno ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art.606 lett. c) c.p.p., violazione degli artt. 178, 179, 420, 420-bis, 420-ter e 420 -quater c.p.p. per omessa vocatio in jus del ricorrente e nullità del giudizio di primo grado.

Rileva che la corte di merito non aveva tenuto conto che nel caso in esame si era verificata la nullità della vocatio in jus, dal momento che la richiamata notifica per compiuta giacenza non risultava dagli atti.

2.3. Con il terzo motivo denuncia, ex art.606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione degli art. 27 Cost. e 42 c.p. per mancanza dell'elemento soggettivo in ordine alla commissione del reato nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato.

Assume che difettava la prova dell'elemento psicologico del reato e che non apparivano decisive le generiche considerazioni circa la asserita manomissione del mezzo, ritenuta sintomatica del pregresso furto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate.

2. Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Va osservato che sebbene effettivamente la corte di appello ha operato uno scambio dei certificati penali dei due imputati - prendendo in considerazione al fine di escludere la applicabilità del disposto di cui all' art. 131-bis c.p. i precedenti del coimputato Cirolli, come rilevato dalla difesa ricorrente, - i precedenti a carico del Rizza sono da ritenere, comunque, ostativi stante l'intervenuto riconoscimento della recidiva specifica (v. sentenza di primo grado, pag. 2).

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. non può, dunque, essere applicata nel caso in esame in ragione dell'intervenuto riconoscimento della recidiva, profilo non oggetto di appello da parte del ricorrente, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica.

3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art.606 lett.c) in relazione agli artt. 178,179,420, 420-bis, 420-ter e 420 -quater c.p.p. e omessa vocatio in jus del ricorrente e nullità del giudizio di primo grado è manifestamente infondato.

Poiché, come correttamente affermato dalla corte di appello, risulta agli atti la notifica per compiuta giacenza della citazione in primo grado dell'imputato, il relativo motivo di censura è da ritenere inammissibile in quanto basato su di un dato (la mancanza in atti della notifica per compiuta giacenza) insussistente.

4. Il terzo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

I giudici di merito, con motivazione congrua in fatto e priva di aporie logico-giuridiche, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, hanno ritenuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione in quanto lo stesso era stato trovato alla guida di un ciclomotore che presentava chiari segni di effrazione sintomatici di un precedente furto, senza fornire spiegazione alcuna, né nel corso delle indagini né durante il giudizio, circa la lecita detenzione di detto mezzo.

La Corte di merito ha fatto, dunque, corretta applicazione del principio secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità. (Sez. 2, Sentenza n. 43427 del 07/09/2016 Ud. (dep. 13/10/2016 ) Rv. 267969 - 01).

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1971 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 4 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 16 Febbraio 2015, confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione (ritenuta l'ipotesi di cui all' art. 648 comma quarto, già comma secondo, cod. pen.) e rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ex art.606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art.131-bis c.p. nonché erronea valutazione del certificato del casellario in atti. Assume che la Corte di appello, nel negare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui alla citata norma, aveva preso in considerazione i precedenti del coimputato Cirolli e non quelli dell'odierno ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art.606 lett. c) c.p.p., violazione degli artt. 178, 179, 420, 420-bis, 420-ter e 420 -quater c.p.p. per omessa vocatio in jus del ricorrente e nullità del giudizio di primo grado. Rileva che la corte di merito non aveva tenuto conto che nel caso in esame si era verificata la nullità della vocatio in jus, dal momento che la richiamata notifica per compiuta giacenza non risultava dagli atti. 2.3. Con il terzo motivo denuncia, ex art.606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione degli art. 27 Cost. e 42 c.p. per mancanza dell'elemento soggettivo in ordine alla commissione del reato nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Assume che difettava la prova dell'elemento psicologico del reato e che non apparivano decisive le generiche considerazioni circa la asserita manomissione del mezzo, ritenuta sintomatica del pregresso furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate. 2. Il primo motivo non può trovare accoglimento. Va osservato che sebbene effettivamente la corte di appello ha operato uno scambio dei certificati penali dei due imputati - prendendo in considerazione al fine di escludere la applicabilità del disposto di cui all' art. 131-bis c.p. i precedenti del coimputato Cirolli, come rilevato dalla difesa ricorrente, - i precedenti a carico del Rizza sono da ritenere, comunque, ostativi stante l'intervenuto riconoscimento della recidiva specifica (v. sentenza di primo grado, pag. 2). La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. non può, dunque, essere applicata nel caso in esame in ragione dell'intervenuto riconoscimento della recidiva, profilo non oggetto di appello da parte del ricorrente, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica. 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art.606 lett.c) in relazione agli artt. 178,179,420, 420-bis, 420-ter e 420 -quater c.p.p. e omessa vocatio in jus del ricorrente e nullità del giudizio di primo grado è manifestamente infondato. Poiché, come correttamente affermato dalla corte di appello, risulta agli atti la notifica per compiuta giacenza della citazione in primo grado dell'imputato, il relativo motivo di censura è da ritenere inammissibile in quanto basato su di un dato (la mancanza in atti della notifica per compiuta giacenza) insussistente. 4. Il terzo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. I giudici di merito, con motivazione congrua in fatto e priva di aporie logico-giuridiche, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, hanno ritenuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione in quanto lo stesso era stato trovato alla guida di un ciclomotore che presentava chiari segni di effrazione sintomatici di un precedente furto, senza fornire spiegazione alcuna, né nel corso delle indagini né durante il giudizio, circa la lecita detenzione di detto mezzo. La Corte di merito ha fatto, dunque, corretta applicazione del principio secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità. (Sez. 2, Sentenza n. 43427 del 07/09/2016 Ud. (dep. 13/10/2016 ) Rv. 267969 - 01). 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
Sentenza Cassazione n. 08385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris