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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 26170/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata atteso l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, in subordine l'annullamento con rinvio con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con la memoria del 14/03/2023. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 11/11/2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria, appellata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito della concessione dell'attenuante ad effetto speciale in prevalenza sulla contestata recidiva, ha ridotto la pena a mesi tre di reclusione ed euro 60,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto ex art. 648 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione Pettinari, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato ben prima della decisione della Corte di appello; l'esclusione della recidiva, ritenuta sub valente rispetto all'attenuante ad effetto speciale, non poteva conseguentemente esplicare alcun effetto quanto alla durata del termine di prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. per insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti, oltre che generici.

4.1. La difesa sostiene che la circostanza che la recidiva contestata sia stata ritenuta sub valente determinava l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato ascritto.

Nel formulare tale censura il ricorrente non si confronta con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ancorché sia ritenuta sub valente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280059-01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058-01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275821-01, nonché in motivazione Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319-01), sicché all'evidenza il reato contestato non poteva essere ritenuto prescritto, come sostenuto dalla difesa, attesa la data di commissione del fatto.

La difesa ha appunto omesso di considerare, nel sostenere l'intervenuta prescrizione, la recidiva contestata ed imputata al ricorrente, confluita in regime di sub valenza nel giudizio di bilanciamento.

4.2. Il secondo motivo di ricorso, del tutto reiterativo del motivo di appello in mancanza di confronto con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello, e già per questa ragione non consentito (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), si limita a proporre una propria lettura alternativa del 2 a merito non ammessa in sede di legittimità, omettendo il confronto con la motivazione della Corte di appello (pag. 3 quanto alla piena ricorrenza dell'elemento soggettivo) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

4.3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata atteso l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, in subordine l'annullamento con rinvio con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con la memoria del 14/03/2023. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 11/11/2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria, appellata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito della concessione dell'attenuante ad effetto speciale in prevalenza sulla contestata recidiva, ha ridotto la pena a mesi tre di reclusione ed euro 60,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto ex art. 648 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione Pettinari, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato ben prima della decisione della Corte di appello; l'esclusione della recidiva, ritenuta sub valente rispetto all'attenuante ad effetto speciale, non poteva conseguentemente esplicare alcun effetto quanto alla durata del termine di prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. per insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuto decorso del termine di prescrizione. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti, oltre che generici. 4.1. La difesa sostiene che la circostanza che la recidiva contestata sia stata ritenuta sub valente determinava l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato ascritto. Nel formulare tale censura il ricorrente non si confronta con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ancorché sia ritenuta sub valente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280059-01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058-01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275821-01, nonché in motivazione Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319-01), sicché all'evidenza il reato contestato non poteva essere ritenuto prescritto, come sostenuto dalla difesa, attesa la data di commissione del fatto. La difesa ha appunto omesso di considerare, nel sostenere l'intervenuta prescrizione, la recidiva contestata ed imputata al ricorrente, confluita in regime di sub valenza nel giudizio di bilanciamento. 4.2. Il secondo motivo di ricorso, del tutto reiterativo del motivo di appello in mancanza di confronto con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello, e già per questa ragione non consentito (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), si limita a proporre una propria lettura alternativa del 2 a merito non ammessa in sede di legittimità, omettendo il confronto con la motivazione della Corte di appello (pag. 3 quanto alla piena ricorrenza dell'elemento soggettivo) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). 4.3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de