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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09240/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate, ex art. 585 cod. pen., dall'impiego di un'arma; mentre, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che lamentano la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il correlato vizio motivazione della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati perché la determinazione del trattamento sanzionatorio è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e, inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 6-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate, ex art. 585 cod. pen., dall'impiego di un'arma; mentre, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che lamentano la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il correlato vizio motivazione della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati perché la determinazione del trattamento sanzionatorio è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e, inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 6-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 09240/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris