CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 30738/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LKBYY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 25 settembre 2024, che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 12 maggio 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, ai fini della prova della destinazione allo spaccio della droga, hanno valorizzato, in maniera non illogica, la qualità (cocaina allo stato solido cristallino) e la quantità di stupefacente rinvenuto, oltre che le condizioni personali dell'imputato, soggetto senza fissa dimora, trovato in possesso della somma di 1.110 euro, rimasta priva di adeguata giustificazione. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.