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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28591/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnato decreto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza diRoma ha dichiarato, de plano, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,l’inammissibilità dell’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesaall’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al serviziosociale, in quanto manifestamente infondata, essendo il condannato detenuto inespiazione di pena per il reato di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del1998, e non risultando accertata la collaborazione con la giustizia, né lacollaborazione impossibile o inesigibile ex art. 58-ter ord. pen., né essendo statidedotti motivi a sostegno e a comprova dei presupposti richiesti dalla nuovaprocedura per i soggetti non collaboranti di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis, ord.pen., come novellato dal d.l. n. 162 del 2022.2. [OSCURATO:PERSONA], propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge, in particolaredell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato è censurabile in quanto emesso inviolazione del disposto di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., poiché, nelcaso in esame, l’istanza di misura alternativa non poteva essere ritenutamanifestamente infondata, come ampiamente argomentato nell’originariaistanza e negli atti allegati a sostegno della stessa, nei quali si sottolineavacome il reato in esecuzione fosse stato commesso prima dell’inserimentodell’art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, nell’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.; di talché il reato in espiazione non poteva ritenersi compreso nelnovero di quelli ostativi ai benefici penitenziari.2.2.

Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, in particolare degli artt. 2 cod. pen., 4-bis ord.pen. e 47-ter ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha omesso di considerare che ilreato in espiazione non poteva ritenersi ostativo ex art. 4-bis ord. pen., dalmomento che la commissione del fatto si colloca in epoca precedenteall’inserimento della norma incriminatrice nell’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.2.3.

Con il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione.Nell’istanza originaria la difesa aveva argomentato in ordineall’ammissibilità della richiesta; sul punto, tuttavia, il Tribunale di sorveglianzadi Roma ha omesso ogni motivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimentodei restanti.2.

Il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza, delineatodall’art. 666 cod. proc. pen., al quale rinvia l’art. 678, comma 1, cod. proc.pen., è quello dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delleparti.La possibilità di definire l’istanza con decreto motivato, emesso de planodal presidente, sentito il pubblico ministero, costituisce eccezione alla regola delcontraddittorio ed è consentita, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,solo quando la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto dellecondizioni di legge, ovvero quando costituisca mera riproposizione di unarichiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.Proprio perché deroga alla garanzia partecipativa propria delprocedimento camerale, la declaratoria di inammissibilità de plano richiede undifetto dei presupposti normativi immediatamente percepibile, tale da nonimporre alcuna verifica in fatto, alcun apprezzamento discrezionale e alcunavalutazione interpretativa del thema decidendum.

In tal senso si ècostantemente affermato che la richiesta può essere dichiarata inammissibilesenza contraddittorio solo se identica, per oggetto ed elementi giustificativi, adaltra già rigettata, ovvero se la sua manifesta infondatezza risulti evidente allasemplice prospettazione, senza necessità di delibazione di merito (Sez. 1, n.32279 del 29/03/2018, dep. 13/07/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n.53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè,Rv. 234889).3.

Il decreto impugnato non si è attenuto a tali principi.L’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] non era, infatti, priva, ictu oculi, dellecondizioni di legge, né si risolveva nella mera riproposizione di una domandagià respinta sulla base dei medesimi elementi.Essa prospettava una specifica questione concernente l’applicabilità, alcaso concreto, del regime di cui all’art. 4-bis ord. pen., deducendo che il fattoper il quale il condannato è in espiazione era stato commesso in epocaanteriore all’inserimento dell’art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998,nel catalogo dei reati ostativi.Una simile deduzione imponeva di verificare la disciplina applicabileratione temporis e di valutare se la sopravvenuta inclusione del titolo di reatonell’art. 4-bis ord. pen. potesse operare, nel caso concreto, quale condizionepreclusiva all’accesso alla misura alternativa richiesta.Si tratta di profili che non potevano essere risolti attraverso unacognizione meramente cartolare e semplificata, perché richiedevano unapprezzamento in fatto e in diritto da compiersi nel contraddittorio delle parti.Ne consegue che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non potevadichiarare l’inammissibilità della richiesta sul solo rilievo dell’astrattariconducibilità del reato in esecuzione al catalogo ostativo e della mancataallegazione dei presupposti previsti per i soggetti non collaboranti, dovendoinvece rimettere la delibazione al Collegio, nelle forme dell’udienza cameralepartecipata.4.

L’accoglimento del primo motivo, avente carattere assorbente,comporta l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alTribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnato decreto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza diRoma ha dichiarato, de plano, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,l’inammissibilità dell’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesaall’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al serviziosociale, in quanto manifestamente infondata, essendo il condannato detenuto inespiazione di pena per il reato di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del1998, e non risultando accertata la collaborazione con la giustizia, né lacollaborazione impossibile o inesigibile ex art. 58-ter ord. pen., né essendo statidedotti motivi a sostegno e a comprova dei presupposti richiesti dalla nuovaprocedura per i soggetti non collaboranti di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis, ord.pen., come novellato dal d.l. n. 162 del 2022.2. [OSCURATO:PERSONA], propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, in particolaredell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato è censurabile in quanto emesso inviolazione del disposto di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., poiché, nelcaso in esame, l’istanza di misura alternativa non poteva essere ritenutamanifestamente infondata, come ampiamente argomentato nell’originariaistanza e negli atti allegati a sostegno della stessa, nei quali si sottolineavacome il reato in esecuzione fosse stato commesso prima dell’inserimentodell’art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, nell’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.; di talché il reato in espiazione non poteva ritenersi compreso nelnovero di quelli ostativi ai benefici penitenziari.2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, in particolare degli artt. 2 cod. pen., 4-bis ord.pen. e 47-ter ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha omesso di considerare che ilreato in espiazione non poteva ritenersi ostativo ex art. 4-bis ord. pen., dalmomento che la commissione del fatto si colloca in epoca precedenteall’inserimento della norma incriminatrice nell’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.2.3. Con il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione.Nell’istanza originaria la difesa aveva argomentato in ordineall’ammissibilità della richiesta; sul punto, tuttavia, il Tribunale di sorveglianzadi Roma ha omesso ogni motivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimentodei restanti.2. Il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza, delineatodall’art. 666 cod. proc. pen., al quale rinvia l’art. 678, comma 1, cod. proc.pen., è quello dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delleparti.La possibilità di definire l’istanza con decreto motivato, emesso de planodal presidente, sentito il pubblico ministero, costituisce eccezione alla regola delcontraddittorio ed è consentita, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,solo quando la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto dellecondizioni di legge, ovvero quando costituisca mera riproposizione di unarichiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.Proprio perché deroga alla garanzia partecipativa propria delprocedimento camerale, la declaratoria di inammissibilità de plano richiede undifetto dei presupposti normativi immediatamente percepibile, tale da nonimporre alcuna verifica in fatto, alcun apprezzamento discrezionale e alcunavalutazione interpretativa del thema decidendum. In tal senso si ècostantemente affermato che la richiesta può essere dichiarata inammissibilesenza contraddittorio solo se identica, per oggetto ed elementi giustificativi, adaltra già rigettata, ovvero se la sua manifesta infondatezza risulti evidente allasemplice prospettazione, senza necessità di delibazione di merito (Sez. 1, n.32279 del 29/03/2018, dep. 13/07/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n.53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè,Rv. 234889).3. Il decreto impugnato non si è attenuto a tali principi.L’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] non era, infatti, priva, ictu oculi, dellecondizioni di legge, né si risolveva nella mera riproposizione di una domandagià respinta sulla base dei medesimi elementi.Essa prospettava una specifica questione concernente l’applicabilità, alcaso concreto, del regime di cui all’art. 4-bis ord. pen., deducendo che il fattoper il quale il condannato è in espiazione era stato commesso in epocaanteriore all’inserimento dell’art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998,nel catalogo dei reati ostativi.Una simile deduzione imponeva di verificare la disciplina applicabileratione temporis e di valutare se la sopravvenuta inclusione del titolo di reatonell’art. 4-bis ord. pen. potesse operare, nel caso concreto, quale condizionepreclusiva all’accesso alla misura alternativa richiesta.Si tratta di profili che non potevano essere risolti attraverso unacognizione meramente cartolare e semplificata, perché richiedevano unapprezzamento in fatto e in diritto da compiersi nel contraddittorio delle parti.Ne consegue che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non potevadichiarare l’inammissibilità della richiesta sul solo rilievo dell’astrattariconducibilità del reato in esecuzione al catalogo ostativo e della mancataallegazione dei presupposti previsti per i soggetti non collaboranti, dovendoinvece rimettere la delibazione al Collegio, nelle forme dell’udienza cameralepartecipata.4. L’accoglimento del primo motivo, avente carattere assorbente,comporta l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alTribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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