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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10557/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Ancona dichiarava inammissibile l'appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2021 che li aveva condannati per il reato di truffa.

La Corte ha giustificato la declaratoria di inammissibilità tenuto conto che le copie degli allegati all'atto di appello non risultavano sottoscritte digitalmente dal difensore.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che bastasse la sola firma digitale dell'atto di appello, secondo quanto previsto dalla legislazione emergenziale e dalle linee guida del Tribunale di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

L'art. 24, comma 6-bis, decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 (recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), prevede testualmente: «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale».

Il successivo comma 6-sexies della medesima norma, anch'esso introdotto dalla legge di conversione citata n. 176 del 2020, dispone, inoltre e per quel che qui interessa, che: «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale».

E' testuale, pertanto, che anche gli allegati all'atto di appello devono essere sottoscritti digitalmente dal difensore, circostanza che, come gli stessi ricorrenti ammettono, non si era verificata nel caso in esame.

Nel che, la piena conformità alla legge della statuizione impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.12.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Ancona dichiarava inammissibile l'appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2021 che li aveva condannati per il reato di truffa. La Corte ha giustificato la declaratoria di inammissibilità tenuto conto che le copie degli allegati all'atto di appello non risultavano sottoscritte digitalmente dal difensore. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che bastasse la sola firma digitale dell'atto di appello, secondo quanto previsto dalla legislazione emergenziale e dalle linee guida del Tribunale di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 24, comma 6-bis, decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 (recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), prevede testualmente: «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Il successivo comma 6-sexies della medesima norma, anch'esso introdotto dalla legge di conversione citata n. 176 del 2020, dispone, inoltre e per quel che qui interessa, che: «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale». E' testuale, pertanto, che anche gli allegati all'atto di appello devono essere sottoscritti digitalmente dal difensore, circostanza che, come gli stessi ricorrenti ammettono, non si era verificata nel caso in esame. Nel che, la piena conformità alla legge della statuizione impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.12.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA]
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