CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 392, 633, 635 già pronunciata dal Tribunale di Perugia con sentenza 9 giugno 2020. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CESARINI Moreno. 2.1. Le parti civili costituite hanno depositato conclusioni scritte, memoria e nota spese. 3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità e si afferma la presenza di una condotta legittima, è aspecifico, fattuale, tendente ad una mera rilettura del fascicolo processuale et comunque, manifestamente infondate/. La condanna si fonda sulle dichiarazioni testimoniali che hanno evidenziato che l'unico soggetto che aveva seguito i lavori era il ricorrente, con la conseguenza che entrambi i giudici del merito hanno affermato, in maniera logica e coerente, che il eg. medesimo ricorrente da considerarsi almeno uno dei committenti delle opere poste in essere. Nessuna rilevanza ha quindi, sotto tale aspetto, l'identificazione di chi fosse proprietariodel terreno. Quanto invece alla sussistenza di una condotta legittima, questa risulta essere del tutto contrastante con i danneggiamenti arrecati in conseguenza della rimozione dei quattro alberi da frutto. 3.2. Inammissibili risultano anche le doglianze in ordine alla congruità delle spese liquidate alla parte civile in conseguenza della assoluta genericità della doglianza medesima e della mancata indicazione di qualsiasi parametro di liquidazione e di calcolo anche alternativo. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa delle costituite parti civili che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di legge. Così deciso • Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estenso