CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 1983
Cassazione n. 29636/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25/10/2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il furto di alcune canalette di rame, utilizzate per la raccolta delle acque pluviali dalle cappelle funerarie del cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Il fatto, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione a pubblica fede (artt. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.), è contestato come commesso il 4 aprile 2011. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà manifesta della motivazione, nella parte in cui ha desunto la responsabilità dell'imputato e del correo dall'essere stati gli stessi fermati, il 4 aprile 2011, a cinquecento metri dal cimitero, mentre trasportavano in macchina canalette di rame, affermando che non risultava denunciato alcun furto di grondaie di rame nei giorni precedenti, in contrasto con quanto evidenziato nell'ordinanza di convalida dell'arresto che ha dato atto di come il furto di cinque canalette di rame da altrettante cappelle del medesimo cimitero fosse stato denunciato il precedente 11 marzo 2011. Dunque, l'affermazione contenuta nella sentenza sarebbe smentita da altro atto del procedimento, con la conseguente contraddittorietà della conclusione che la Corte ne ha tratto. Non vi sarebbe prova del furto pluriaggravato contestato, ma, tutt'al più, di un furto che potrebbe aver avuto ad oggetto le grondaie da altri rubate 1'11 marzo precedente: dunque, furto semplice procedibile a querela, condizione di procedibilità non avveratasi. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte territoriale ha negato il richiesto accertamento peritale, volto a verificare la compatibilità tra la refurtiva sequestrata e quella corrispondente al furto del 4 aprile, sulla base dell'assenza di una valida ricostruzione che potesse mettere in dubbio la paternità di tale ultimo furto. Al contrario, la denuncia dell'Il marzo 2011 renderebbe evidente la necessità dell'accertamento richiesto, per confermare o smentire che i tubi di rame rinvenuti nella disponibilità del ricorrente pertengano piuttosto al furto precedente, con le medesime conseguenze già delineate nel primo motivo.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla prova della violenza sulle cose. La Corte territoriale, non confrontandosi con il dato relativo al precedente furto dell'li marzo, non ha considerato che i danni alla recinzione potessero derivare dalla precedente azione furtiva, ad opera di ignoti. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'assenza della condizione di procedibilità, dato destinato a divenire rilevante alla luce della riforma introdotta dal d. Igs. 150/2022 (artt. 2 e 3), che avrebbe reso procedibile a querela il reato per cui si procede. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione. 1.1. E' bene ricordare che il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; - l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, va precisato che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Inoltre, al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte in un ulteriore giudice del fatto. 1.2. Ciò premesso, non sussiste alcuna manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, né rispetto "a se stessa", né rispetto al diverso atto del procedimento che il ricorrente indica (per la verità in modo generico) a sostegno della propria doglianza, cioè l'ordinanza di convalida dell'arresto da cui si evincerebbe l'esistenza di una denuncia di furto dell'Il marzo, relativo ad altre grondaie di rame prelevate nel medesimo cimitero. Rispetto a tale acquisizione, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe contraddittoria l'affermazione della Corte di appello a tenore della quale «nei giorni immediatamente precedenti» non risultavano altre denunce. In realtà occorre considerare: - che rispetto al 4 aprile, giorno dell'arresto, la data dell'Il marzo (cioè quella in cui sarebbe stata presentata la precedente denuncia) non è «immediatamente precedente»; - che non si ravvisa e non è nemmeno specificamente dedotto dal ricorrente alcun carattere di decisività dell'affermazione appena riportata, nell'economia della decisione: al contrario, la Corte di appello conclude il ragionamento affermando comunque l'inverosimiglianza della tesi sostenuta dall'imputato, di aver cioè trovato casualmente per la strada beni di non modesto valore economico come le grondaie di rame (pag. 4 della sentenza impugnata); - che si verte in un caso di c.d. doppia conforme, cioè di sentenze di primo e secondo grado che si integrano reciprocamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145): ebbene, il giudice di primo grado ha messo bene in evidenza l'equivoco al quale pare riferirsi il ricorrente, laddove ha precisato che, nei giorni successivi al furto accertato il 4 aprile, gli otto proprietari delle cappelle da cui le grondaie sono state sottratte si sono presentati presso la stazione carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi a presentare altrettante querele (cfr. pagg. 1-2 della sentenza di primo grado: la condizione di procedibilità, dunque, è sicuramente sussistente) dichiarando, per l'ovvia ragione che essi non potevano collocare con sicurezza i furti proprio ed esclusivamente nella giornata del 4 aprile, che le azioni criminose erano state compiute tra il mese di marzo e la data dell'accertamento (4 aprile 2011). 2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo. 2.1. In ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 35917 del 29/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 2735771; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). 2.2. La ragione dell'invocata perizia consisterebbe nella necessità di comparare il rame contenuto nelle grondaie ritrovate nella disponibilità del ricorrente con quello oggetto del furto denunciato 1'11 marzo. Si tratta, dunque, di un accertamento certamente non decisivo, sia per quanto si è già osservato nella risposta al motivo precedente sia perché le grondaie cui si riferiva la prima denuncia provenivano dal medesimo cimitero, e dunque l'esito prospettabile della perizia è quello di un'identità del materiale, che lascerebbe immutate le conclusioni dei giudici di merito e, identicamente, la denuncia di illogicità da parte del ricorrente. In altri termini, la ricerca di un materiale di natura "diversa" rispetto a quello contenuto nelle grondaie oggetto del furto di cui al capo di imputazione sarebbe meramente esplorativa - e sotto questo profilo inammissibile - mentre la ricerca di materiale identico a quello contenuto nelle predette grondaie sarebbe del tutto inutile. 3. Il terzo motivo è anzitutto versato in fatto, laddove si intrattiene su considerazioni che sfuggono alla cognizione della Corte di legittimità, e cioè sulla collocazione della parte di recinzione che è stata divelta. Il motivo, comunque, non coglie nel segno perché non contrasta efficacemente la ricostruzione dei giudici di merito e la motivazione da essi resa, non manifestamente illogica. Come ha spiegato in particolare il giudice di primo grado, ciò che è stato ritenuto provato è non già l'uso della violenza sulle cose immediatamente prima dell'intervento dei carabinieri, con rapido impossessamento di tutta la refurtiva, bensì un'azione che si è svolta in più momenti, con iniziale uso di violenza sulle cose e successivo trasporto dei beni sottratti, con più azioni distinte (pag. 5 della sentenza di primo grado).Il giudice di primo grado (e pure la Corte di appello) hanno poi valorizzato il dato significativo della detenzione del materiale utile per lo scasso (tenaglie, taglierini, trapano etc.: v. pagina 3 della sentenza di primo grado) e l'assenza di prova di una lecita loro destinazione ad attività lavorativa. Ne discende una motivazione esente da vizi logici, cui non si contrappone un efficace confronto dialettico da parte del ricorrente, che anzi reitera genericamente il motivo di appello a suo tempo presentato, così incorrendo inevitabilmente, ancora una volta, nell'inammissibilità del ricorso in parte qua. 4. L'eventuale sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d. Igs. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso (presentato, nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore della riforma, e dunque in un momento nel quale il reato per il quale si procede era pacificamente procedibile d'ufficio), poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Ciò premesso, è appena il caso di osservare che la doglianza circa l'assenza della querela è destituita di fondamento, perché il giudice di primo grado ha dato espressamente atto della presentazione delle querele, presso la stazione carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi, da parte delle persone offese menzionate nel capo d'imputazione. Infine, occorre pure osservare che tra le aggravanti contestate, sia attraverso il riferimento alla norma di riferimento che attraverso un richiamo in fatto, vi è pure la seconda ipotesi di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (cioè l'essere le cose destinate a pubblico servizio o utilità): detta aggravante concorre con quella dell'esposizione a pubblica fede, pure prevista dalla medesima norma (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 e Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570). Ebbene, il furto in tal senso aggravato rimane procedibile d'ufficio anche a seguito della citata riforma. L'art. 2, comma 1 lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce infatti che all'articolo 624 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Dunque, il furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede è oggi procedibile a querela, ma non lo è il furto cui acceda un'altra delle circostanze aggravanti previste dal numero 7 del citato art. 625 cod. pen., come appunto quella dell'essere le cose destinate a pubblico servizio o utilità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam