CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 20781/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02550/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ. (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 1366/2019 della CORTE d ’ APPELLO di BARI, pubblicata il 13 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificat a il 17 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA] convenne i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Foggia , chiedendone la condanna: a) al risarcimento de i danni da occupazione abusiva dell’appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 44, quinto piano,fino al 17 marzo 1994, data del rilascio ; b) al risarcimento dei danni materiali arrecati al suddettoimmobile durante il periodo in cui era stato abusivamente occupato ; c) all a corresponsione della quota spettantegli della liquidazione dell’attività commerciale del defunto padre [OSCURATO:PERSONA], acquisita in via ereditaria; d) al la restituzione dei canoni di locazione dell’appartamento sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 140, piano rialzato, riscossi tra luglio 1988 e giugno 1989 da [OSCURATO:PERSONA], appartamento che gli era stat o attribuito a titolo di legato con disposizione testamentaria della defunta madre [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta con sentenza parziale n.848/2005 del Tribunale di Foggia, confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 11maggio 2007 n.518, passata in giudicato. Costituitisi in giudizio, i convenuti resistettero nel merito alle domande; la sola [OSCURATO:PERSONA], sollevò, in via preliminare di merito, l’eccezione di prescrizione, ex art.2946 cod. civ., dei diritti di credito azionati nei suoi confronti. C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Con sentenza n.1938/2015, il Tribunale di Foggia rigettò le domande. 2.[OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte d’ appello di Bari, con sentenza 13 giugno2019, n. 1366, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha accolto nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] F ulv i o Monteleonele domande risarcitorie, condannandolo a pagare al fratello [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 5.442,15, oltre interessi, a titolo di indennità per l’occupazione illegittima dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] , e l’ulteriore somma di Euro 6.559,00, oltre interessi , a titolo di risarcimento dei danni materiali recati allo stesso immobile durante l’occupazione. La Corte territoriale ha invece rigettato le predette domande in quantoproposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul duplice rilievo che essa aveva tempestivamente e fondatamente eccepito la prescrizione e che, d’a lt ra parte, non aveva mai detenuto l’appartamento in questione, né ne aveva favorito l’ illegittima occupazioneda parte del fratello [OSCURATO:PERSONA] , non avendo neppure conoscenza del carattere illegittimodella stessa. Infine,la Corte di merito ha rigettato le ulteriori domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]: con riguardo alla domanda di corresponsione della quota parte di liquidazione dell’attività commerciale del padre, proposta specificamente in confronto di [OSCURATO:PERSONA] , la C orte d’ appello , richiamato l’accordo inter partes secondo il quale , se l’onere finanziario inerente alla successione fosse stato inferiore a 100.000 Euro, [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto versare a [OSCURATO:PERSONA] il 20% della differenza tra questa somma e la minor somma effettivamente pagat a , ha condiviso il giudiziodel Tribunale che aveva ritenuto non provata la quanti ficazione C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. del detto onere nell’importo di Euro 47.245.785, somma equivalente allasola imposta di successione , che non teneva conto degli interessi e degli oneri accessori , nonché dell’esito negativo del contenzioso tributario da lui instaurato; con riguardo alla domanda di restituzione dei canoni di locazione dell’immobile di Napoli percepiti da [OSCURATO:PERSONA] tra il 1988 e il 1989, la Corte territoriale ha condiviso il giudizio del Tribunale che aveva accolto l’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta sul rilievo del decorso del termine decennale alla data di introduzione del giudizio, iniziato nell’anno 2007. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte pugliese ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi . R isponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo altres ì ricorso incidentale, anch’esso fondato su tre motivi . R isponde , infine , con distinto controricorso,[OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorsoè stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.1.Con il primo motivo del ricorso principale – « C onsapevolezza della antigiuridicità del contratto di locazione del 20.6.1987 e prescrizione (omessa pronunzia su elementi di fatto acquisiti)» –viene dedottala violazione di numerose norme processuali (artt. 112, 113, 118cod. proc. civ.), sostanziali (artt. 456, 588, 723, 752, 1218, 1223, 1321, 2043, 2935, 2937, 2938, 2941, 2943, 2945, 2946, 2947 cod. C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. civ.) e costituzionali (artt. 111, comma sesto, Cost.), con riferimento all’art. 360,nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, sub specie sia di violazione di legge, sia di omessa pronuncia, sia di omesso esame , sia di vizio motivazionale, la circostanza che la Corte d’appello, nell’ accertare l’occupazione illegittima dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] da parte del fratello [OSCURATO:PERSONA], avrebbeomesso di accertare il concorso in tale illecito della madre [OSCURATO:PERSONA], il cui debito risarcitorio nei suoi confronti si sarebbe trasmesso, solidalmente o pro quota ereditaria, agli eredi , « con particolare riferimento alla germana [OSCURATO:PERSONA]». A.1.1.Il motivo è inammissibile per molteplici motivi. A.1.1.a.In primo luogo, esso difetta di tassatività in ragione della mescolanza e sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza. Al riguardo giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 cod. proc. civ, può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass. 09/12/2021, n.39169). Al contrario, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (quali quello della violazione di norme di diritto,dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso e di vizio motivazionale costituzionalmente rilevante), allorché, come nel C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. caso di specie, l’esposizione diretta e cumulativa della questioni, per un verso, venga formulata pretermettendo gli oneri processuali, distinti per ogni doglianza, gravanti sulla parte ricorrente (avuto riguardo alla circostanza che il mezzo relativo alla violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma; quello dell’omesso esame richiede l’allegazione della mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico;quello del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante impone la prospettazione della nullità della sentenza); per altro verso, risolvendosi nella commistione di diversi profili, tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non consente al giudice di legittimità di individuare il nucleo delle censure proposte, onde ricondurne ognuna ad uno specifico motivodi impugnazione tra quelli enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ.. A.1.1.b. In secondo luogo, se, come sembra, il nucleo centrale della censura debba essere rivenuto nell’omessa considerazione, in funzione del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], del la circostanza che essa, in data 20 giugno 1987, aveva dato in locazione ad [OSCURATO:PERSONA] l’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] senza esservi legittimata, in quanto il diritto di usufrutto da questi concessole in un primo momento (con scrittura del 31 luglio 1974) era stato mutato in un mero diritto di abitazione a far tempo dal 30 maggio 1987, essa censura si traduce nella pro spettazione di una valutazione delle circostanzedi fatto alternativa a quella compiuta dal giudice del merito, il quale non ha omesso di considerare le predettecircostanze, ma le ha tenute presentiin funzione di circoscrivere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] al periodo s uccessivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA](avvenuta il 7 luglio 1988), per avere qu egli acquisito, in seguito allarichiesta di restituzione dell’immobile da parte del fratello proprietario, la consapevolezza dell’ antigiuridicità della sua occupazione. Il motivo di ricorso è dunque inammissibile , in quanto attinente a profili di fatto e tendentea suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, ead essa insindacabilmente riservato. A.1.1.c.In terzo luogo, poiché, come pure sembra, la finalità della doglianza in esame è quelladi provocare l’accertamento della solidale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] V ittoria Monteleone pe r le conseguenze dannose dell’occupazione sine tituloposta in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA], per acquisizione invia ereditaria dell’obbligo risarcitorio sorto in capo a [OSCURATO:PERSONA], il motivo d i ricorso in esame , nel postulare una fattispecie di concorso iure hereditario dell ’ extra n eus nella fattispecie illecita dell’occupazione abusiva posta in essere dal detentore privodi titolo, è altresì inammissibile per ché non si confronta con la composita ratio decidendi della statuizione di rigetto della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], consistente non solo nell’accertamento della sua estraneità alla predetta condotta illecita, ma, prima ancora , nell’ accoglimento dell’ eccezione di prescrizioneda lei tempestivamente sollevata . In definitiva, il primo motivo del ricorso principale va dichiarato inammissibile. A.2. Anche c on il secondo motivo del ricorso principale – « Sulla liquidazione attività commerciale del padre » – viene dedotta la violazione di numerose norme processuali (artt. 112, 113, 115, 116 C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cod. proc. civ.; 118 disp att. cod. proc. civ.), sostanziali (art.2697 cod. civ.) e costituzionali (artt. 111, comma sesto, Cost.), con riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ.. Viene censurata la statuizione di rigetto della domanda di pagamento del 20% della differenza tra la somma di Euro 100.000 e la minor somma di Euro 47.245.785, asseritamente pagata da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di oneri fiscali inerenti alla s uccessione del padre [OSCURATO:PERSONA]. A.2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile sia perché, come il precedente, propone la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, con commistione di censure tra loro eterogenee e inestricabili, sia, soprattutto, perché contestail giudizio di merito – tra l’altro conformemente espresso dal giudice del primo e del secondo grado (e pertanto non sindacabile ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ.) –in ordine al la ma n cata prova dell’importospeso da [OSCURATO:PERSONA] nteleone a titolo di oneri fiscali successori. A.3. Anche con il terzo motivo del ricorso principale – « Sulla prescrizione per somme corrisposte dai Magliulo» – viene dedotta la violazione di numerose norme processuali (artt. 112, 113 cod. proc. civ.; 118 disp att. cod. proc. civ.), sostanziali (artt. 456, 588, 723,752, 2935, 2937, 2938, 2941, 2943, 2945, 2946, 2947 cod. civ.) e costituzionali (artt. 111, comma sesto, Cost.), con riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ.. Viene censurata la statuizione di rigetto dell a domanda di restituzione dei canoni di locazione dell’immobile di Napoli,percepiti da [OSCURATO:PERSONA] tra il 1988 e il 1989, in accoglimento C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta. A.3.1.Anche questo motivo è inammissibile non solo perché, come i precedenti,sovrappone in modo inscindibile molteplici ed eterogenee ragioni di censura , m a anche perché si traduce nella riproposizione delle ragioni del gravame spiegatoavverso la decisione di primo grado, senza confrontarsi con gli argomenti per i quali la Corte territoriale ha ritenuto le dette ragioni non fondate. Avuto riguardo allacircostanza che l’appellante aveva dedotto che il diritto alle rendite sull’ appartamento di Napol i , come gli altri diritti inerenti ai rapporti ereditari, era stato “sospeso” in seguit o all’instaurazione del giudizio di accertamento e divisione ereditaria , nonché in attesadel procedimento di rendiconto ex art. 723 cod. civ., e, infine, per effettodel procedimento di accettazione con beneficio di inventario, la Corte di merito – anche sotto tale profilo in piena condivisione dellamotivazione già resa dal Tribunale – ha reputato che nessunadelle azioni giudiziarie so p ra indicate era idonea a determinare lasospensione della prescrizione , atteso che [OSCURATO:PERSONA] , avendo acquistato la proprietà dell ’appartamento quale legatario al momento dell’apertura della successionedi [OSCURATO:PERSONA], era legittimato sin da quel momento ad esercitare le facoltà del proprietario, tra cui il diritto alla ripetizione dei canoni di locazione del bene. La Corte di merito, in sintesi, ha ritenuto che le cause ereditarie instaurate tra le parti – ed in particolare quella di accertamento dell’esistenza del legato, dichiarata con sentenza n.848/2005 del Tribunale di Foggia, confermata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza passata in giudicato – al di là del l’eventuale connessione C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. (eventualmente, deve ritenersi, per pregiudizialità logica ma non tecnica) con la causa avente a d oggetto il diritto ai canoni di locazione – rimanessero comunque estranee al principio contra nonvalentem agere non currit praescriptio e non incidessero quindi sulla decorrenza del termine per la prescrizione. Anziché censurare tale argomentazione – ed anzi sulla erronea premessa che la C orte di merito non avesse espresso « alcuna motivazione» sull’incidenza della cause ereditarie in ordine alla prescrizione dell’azionato diritto alla restituzione die canoni – il ricorrente si è limitato a ribadire che « rientrava nella materia del contenderedel “giudizio di accertamento e divisione ereditaria” i redditi dell’appartamentodi Napoli», e che «solo dopo il passaggio in giudicato dellasentenza confermativa d’appello sul legato , l’accertamento di tali redditi non rientrava più nel “giudizio di accertamento e divisione ereditaria”». Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità, ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere l’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass.31/08/2015, n. 17330; Cass. 11/01/2005, n. 359); inoltre, con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. del citato art. 366, n. 4,c od. proc. civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637). In definitiva, il ricor s o principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. B. Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve escludersi la necessitàdell’illustrazione dei motivi, i quali non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare il ricorso inefficace. Va rilevato che il controricorso, con cui esso è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 21 febbraio 2020, nell’osservanza della regola che impone tale notifica nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, avvenuta il 13 gennaio 2020 (art.370, primo comma, e 371 cod. proc. civ.), ma oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (atteso che la sentenza d’appello, non notificata, era stata depositata il 13 giugno 20 19 ), per modo che il ricorso incidentale siqualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.. Pertanto, deve, farsi applicazione del principio – reiteratamente affermato da questa Corte – secondo cui, alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già scaduti, rispetto alla data della notificazione o della pubblicazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325, comma secondo (ove applicabile), o 327, comma primo, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, indicato dall’art. 371, comma C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 02550/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. secondo, cod. proc. civ. (tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419; Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass.22/06/2021, n. 17707). Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dunque dichiarato inefficace (art.334, secondo comma, cod. proc. civ.). C. In definitiva, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inefficace. D.L’esito parzialmente diverso dei gradi di merito e la sussistenza tra le parti di diverse vicende giudiziarie giustifica no l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità. E.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale (non anche del ricorrente incidentale tardivo: Cass. n. 18384/2017) , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , al competente ufficio di merito