CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 47013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data 31 maggio 2023 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Catania il 31 maggio 2023, ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., l'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 9 marzo 2023, per mancanza della procura speciale ad impugnare rilasciata al difensore e dell'elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione, trattandosi di imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del D'Amico, ha presentato incidente di esecuzione avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. Il difensore deduce che la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata erroneamente pronunciata dalla Corte di appello, in quanto l'imputato, in seguito ad arresto in flagranza di reato e celebrazione del giudizio direttissimo, non era stato giudicato in absentia; precisa, inoltre, il difensore di aver ottenuto in data 17 marzo 2023 - e, dunque, successivamente alla pronuncia di primo grado - il rilascio dall'imputato di apposita procura per impugnare la sentenza, evidentemente confusa dalla cancelleria con la procura speciale per richiedere il giudizio abbreviato. 3. La Corte di appello di Firenze, con decreto del 23 giugno 2023, rilevato che, ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen., l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello «è soggetta a ricorso per cassazione», ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. 4. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 ottobre 2023, il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto il difensore, in violazione del principio di autosufficienza, non avrebbe allegato al ricorso copia della procura speciale per il giudizio di appello asseritannente rilasciata in proprio favore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato.k<5 2. Con unico motivo, il difensore censura l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto allo stesso sarebbe allegata l'apposita procura rilasciata dall'imputato per la fase dell'impugnazione e, comunque, il D'Amico sarebbe stata) erroneamente considerato assente nel procedimento dibattimentale di primo grado. 3.0ccorre premettere che qualora sia, come nella specie, sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (ex plurimis: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636-01). 3.1. Il motivo è fondato. 3.2. Il difensore ha, infatti, allegato all'atto di appello la procura speciale rilasciata dall'imputato in data 17 marzo 2023 (e, dunque, successivamente all'emissione della sentenza di primo grado) per la proposizione dell'impugnazione e la contestuale elezione di domicilio, secondo il dettato di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 3.3. Tale disposizione, tuttavia, non può trovare applicazione quando orne come nel caso di specie, l'imputato sia stato giudicato nelle forme del rito direttissimo a seguito di convalida dell'arresto eseguito in flagranza di reato e abbia richiesto la celebrazione del giudizio abbreviato mediante rilascio di procura speciale in favore del difensore. L'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. sancisce, infatti, che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». L'imputato che, presente all'udienza di convalida dell'arresto eseguito in flagranza, dopo la richiesta del termine a difesa non compaia alle successive udienze, tuttavia, non può essere dichiarato assente, in quanto l'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. espressamente sancisce che «l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore». Parimenti l'imputato che, dopo la convalida dell'arresto eseguito in flagranza, abbia chiesto il rito abbreviato non può essere considerato assente; la seconda parte dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. sancisce che «È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale». Anche se nell'epigrafe della sentenza di primo grado il D'Amico risulta essere stato processato in absentia, deve intendersi come presente nel corso del giudizio e, dunque, la causa di improcedibilità posta dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non si applica nei suoi confronti. La Terza Sezione penale, in senso analogo, ha recentemente affermato che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione con riguardo all'appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C.). 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuo