CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 13591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39216/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto altresì che tali motivi -proposti con riferimento al denegato riconoscimento del vincolo della continuazione con precedente condanna per altro reato di evasione dalla detenzione domiciliare- sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti e non illogici argomenti (v. in particolare pag. 1), con cui il ricorso non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],, [OSCURATO:PERSONA]. Stefano U3L1u_9 D EPO