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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 14774/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e riproduttivo di censure già proposte ed esaminate dalla Corte con motivazione di non sono stati individuati vizi deducibili in questa sede, essendo stato rilevato che il reato è integrato dall'allontanamento dal luogo di restrizione a prescindere dai motivi e dalla distanza, fermo restando che solo assertivamente è stato prospettato un bisogno legato a motivi di saluti; Ritenuto che il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto l'ipotesi della particolare tenuità è stata esclusa in ragione di plurimi precedenti specifici che connotato l'elemento ostativo dell'abitualità; Ritenuto che il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, a fronte di una non arbitraria motivazione, con cui le attenuanti generiche sono state escluse in ragione dei plurimi precedenti; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e riproduttivo di censure già proposte ed esaminate dalla Corte con motivazione di non sono stati individuati vizi deducibili in questa sede, essendo stato rilevato che il reato è integrato dall'allontanamento dal luogo di restrizione a prescindere dai motivi e dalla distanza, fermo restando che solo assertivamente è stato prospettato un bisogno legato a motivi di saluti; Ritenuto che il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto l'ipotesi della particolare tenuità è stata esclusa in ragione di plurimi precedenti specifici che connotato l'elemento ostativo dell'abitualità; Ritenuto che il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, a fronte di una non arbitraria motivazione, con cui le attenuanti generiche sono state escluse in ragione dei plurimi precedenti; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14774/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris