CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5137/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), unitamente al quale è elettivamente domiciliatoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledi Roma , depositata in data 14luglio 2016, n. 4511 /20 16 ; Oggetto: IRPEF –redditi diversi -plusvalenze Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia nasce dal l’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione, in capo al contribuente [OSCURATO:PERSONA] e ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 917/1986, il maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette derivante dalla plusvalenza realizzata tramite la cessione di un immobile avvenuta nel quinquennio dall’originario acquisto. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma respingeva il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello, confermando la legittimità dell’atto impositivo. 4. Contro questa statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, in conseguenza della sua rinunzia al ricorso. 2. In data 2 maggio 2024, infatti, il difensore del contribuente - munito di apposita procura speciale - ha depositato memoria contenente espressa rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. La rinuncia è motivata dalla presentazione, in data 22 marzo 2023, di domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dall’art. 1, comma 231 e ss., ed è corredata dal deposito di copie della domanda stessa - contenente l’espresso impegno a rinunciare al giudizio pendente avente ad oggetto il carico al quale si riferisce la dichiarazione - e della comunicazione di accoglimento di essa. 3. In presenza di espressa rinuncia al ricorso deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere non avendo la parte contribuente dato la prova di aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (anche perché, del resto, l’ultima rata risulta in scadenza per il 30 novembre 2027). 4. Va ulteriormente precisato che la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nei termini indicati dalla comunicazione di accoglimento della domanda (Cass., sez. 5, 29/04/2024, n. 11356). 5. Quanto al regime delle spese, in assenza di prova dell’adesione alla rinuncia da partedella controricorrente , può essere disposta la compensazione delle spese processuali, in quanto la ratiodell'istituto della definizione agevolata esclude che si possa disporre ex art. 391, co. 2, c.p.c. la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass., sez. 5, 08/04/2024, n. 9308). 6. Non sussistono i presupposti processuali per disporre il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020,Rv. 657198- 04). P.Q.M. Dichiara es