CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1988
Cassazione n. 41580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1992 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1965 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40-19457-2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 25/11/2020 dal Tribunale di Teramo, nei confronti dei cinque imputati oggi ricorrenti, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo motivi comuni in tema di prescrizione del reato permanente contestato, per asserita cessazione della permanenza nell'anno 2014, per effetto di uno sgombero effettuato dalla polizia giudiziaria, oltre a motivi reiterativi delle ragioni di merito poste a sostegno dei motivi di gravame spesi nel merito e qui riproposti, in punto di genericità della imputazione (difetto della data del commesso reato) e deficit probatori della fattispecie: 3. I ricorsi (compreso quello speso nell'interesse del Ciarelli, replicato nei motivi di doglianza con la memoria trasmessa in data odierna a mezzo p.e.c. alle ore 8.00) sono tutti inammissibili, per difetto di specificità e di autosufficienza e perché meramente reiterativi delle doglianze di merito respinte dalla Corte territoriale con adeguato percorso argomentativo. 3.1. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, i ricorrenti sollevano le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello, fondate sulla contestazione della sussistenza dei reati di invasione di terreni e loro conseguente occupazione illecita, cui agli artt. 633 cod. pen., e sull'erronea indicazione della data di cessazione della permanenza, che la Corte di appello (in assenza di eventi interruttivi della permanenza e in presenza di contestazione di condotta e permanenza dell'offesa in corso) ha ricondotto alla data della sentenza di primo grado (25 novembre 2020). Tutti i ricorsi fanno assertivo riferimento ad uno sgombero del terreno occupato avvenuto nell'anno 2014 ad opera della polizia giudiziaria, senza tuttavia allegare ai motivi di ricorso il documento che fonda la deduzione. 40-19457-2024 3.2. Nel merito ed in rito, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato, evidenziando precipuamente gli elementi alla base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la sussistenza del reato, ma evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base, apprezzando le prove utilizzabili e altri e diversi elementi logici con i quali i ricorrenti non si confrontano. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.