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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 31010/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 marzo 2023 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bari in composizione monocratica aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed C 1.333 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto destinato allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dal Dellino in ordine allo svolgimento dei fatti.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di argomenti già esaminati e correttamente vagliati dalla Corte di appello la quale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste Dellino mostrando di fare buon uso dell'orientamento di questa Corte di legittimità che ritiene pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da un acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente senza le garanzie di legge; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estenso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 marzo 2023 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bari in composizione monocratica aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed C 1.333 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto destinato allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dal Dellino in ordine allo svolgimento dei fatti. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di argomenti già esaminati e correttamente vagliati dalla Corte di appello la quale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste Dellino mostrando di fare buon uso dell'orientamento di questa Corte di legittimità che ritiene pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da un acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente senza le garanzie di legge; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estenso i
Sentenza Cassazione n. 31010/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris