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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44465/2022

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seguente ORDINANZA i • 9 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] :" • C r 3 2a2.2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10.2.1999 della Corte dì Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ad opera di questa Corte; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con istanza ex art. 130 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza pronunciata da questa Corte in data 18.12.1998 che, nel dichiarare estinti per prescrizione tutti i reati contravvenzionali in materia edilizia ascritti al proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato senza rinvio la pronuncia impugnata resa dalla Corte di appello di Napoli in data 22.4.1998, la quale aveva, a sua volta, confermato la condanna disposta Gip della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminando la pena in relazione al reato residuo di violazione dei sigilli, ma omettendo ciò nondimeno di revocare le statuizioni accessorie alla condanna relative all'ordine di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Rilevano come la suddetta omissione costituisse una mera dimenticanza materiale attesa la natura automatica della revoca delle statuizioni accessorie che presuppongono la sussistenza di una pronuncia di condanna, come previsto dall'art. 31, nono comma d.P.R. 380/2001, la cui correzione era da ritenersi urgente attesa la pendenza del procedimento esecutivo attivato per effetto dell'ingiunzione demolitoria disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

2. Con la propria requisitoria il Procuratore Generale, nel far riferimento all'orientamento seguito da questa Corte secondo il quale in caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021,Rv. 281240 -01), sostiene che il medesimo principio debba trovare applicazione anche nell'ipotesi inversa, nella quale l'ordine di rimessione in pristino non è stato revocato nonostante l'estinzione degli illeciti contravvenzionali.

Ritiene tuttavia che sia comunque azionabile nel caso di specie il procedimento ex art. 130 cod. proc. pen. avuto riguardo all'epoca del deposito della sentenza della Cassazione, non essendo allora in vigore il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. che consente la proposizione dell'impugnativa entro il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] La questione dell'emendabilità attraverso il procedimento di correzione ex art.130 cod. proc. pen. della statuizione concernente l'ordine di demolizione accessorio alla condanna per reati edilizi è stata oggetto di numerose pronunce rese da questa Corte, alcune tra loro apparentemente difformi.

Su tale excursus giurisprudenziale appare opportuno fare la necessaria chiarezza.

Malgrado la natura univocamente amministrativa di tipo ablatorio rivestita dall'ordine di demolizione che trova la sua giustificazione nella sua accessività alla sentenza di condanna per reati edilizi, occorre in primo luogo distinguere il caso in cui la omissione riguardi l'omessa revoca della suddetta statuizione accessoria conseguente al venir meno della pronuncia di condanna (vuoi per assoluzione dell'imputato, vuoi per intervenuta estinzione del reato edilizio cui accede), da quello in cui l'omissione concerna la pronuncia dell'ordine demolitorio all'interno dì una sentenza di condanna attesa la diversa natura dei poteri che competono al giudice investito della richiesta di correzione: solo nel primo caso l'omissione consegue ipso jure al venir meno della condanna, ovverosia del presupposto previsto dalla norma per la sua pronuncia, laddove invece nel caso inverso l'emissione dell'ordine accessorio richiede la verifica delle condizioni fattuali che ne consentono la pronuncia, quali potrebbero essere, in via esemplificativa, la già avvenuta demolizione in esecuzione del relativo ordine impartito dall'autorità amministrativa, ovvero l'eventuale acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale in forza di una delibera che abbia dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici.

Ciò chiarito, deve rilevarsi sul piano giurisprudenziale come un primo risalente indirizzo che, nel sottolineare l'effetto automatico derivante dall'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva sull'ordine di demolizione che ne viene ipso jure travolto, ha ritenuto non accoglibile la istanza di correzione di errore materiale proposta nei confronti di una precedente pronuncia di questa Corte nella quale non vi era stata revoca espressa dell'ordine di demolizione contestualmente all'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, Ordinanza n. 3099 del 06/10/2000, Bifulco, Rv. 217853; Sez. 3, Sentenza n. 10209 del 02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673), è stato messo in discussione dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 7945/2008 che ha ampliato l'ambito di applicabilità della procedura di correzione di errore materiale, fino ad allora limitato ai soli casi errori emendabili che non determinassero una modificazione sostanziale della precedente decisione, affermando che "la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p." (SS.UU. n. 7945, 31 gennaio 2008, Boccia).

La menzionata decisione delle Sezioni Unite, infatti, dopo attenta analisi della dottrina e giurisprudenza in tema di correzione dell'errore materiale - individuando, come tale, quello caratterizzato da una divergenza, evidente e occasionale, tra la volontà del giudice e la sua estrinsecazione nel provvedimento emendabile attraverso un'operazione di meccanico adeguamento sostitutivo o integrativo che prescinde da qualsivoglia verifica o interpretazione del processo formativo della volontà del giudice medesimo - riconosce l'applicabilità della speciale procedura anche ai casi si errore omissivo caratterizzato da una divergenza "tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo", giustificando tale assunto in base al fatto che l'art. 130 c.p.p., non impone che il risultato della correzione da effettuare debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice essendo richiesto, esclusivamente, che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale, con la conseguenza che non può ritenersi inibita la correzione comportante l'applicazione automatica di quanto imposto dall'ordinamento, sempreché l'omissione non sia conseguenza di specifica deliberazione da parte del giudice.

Discende perciò da tali principi la legittimità del ricorso al procedimento di correzione dell'errore materiale alla omessa revoca delle sanzioni amministrative accessorie di natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato tra le quali rientrano l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e quello di rimessíone in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato ì quali, in ragione della loro natura, escludono qualsivoglia margine di discrezionalità per il giudice.

E ciò anche in considerazione del fatto che non possono ritenersi ricomprese nelle competenze del giudice dell'esecuzione, stante il divieto di applicazione analogica dell'art. 676 cod. proc. pen. in quanto derogatorio al principio generale della irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali definitivi di cui all'art. 648 c.p.p., quelle relative alle sanzioni amministrative accessorie, strutturalmente diverse sia dalle pene accessorie che dalla confisca (Sez. 3, n. 10067 del 2/12/2009, non mass.).

E' ben vero che si registrano in seno a questa Corte, come rilevato dal Procuratore Generale, una pluralità di successive pronunce che hanno escluso l'esperibilità del procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. in tema di ordine di demolizione di un manufatto abusivo, ma trattasi di arresti che riguardano tutti il diverso caso in cui era stata omessa la pronuncia dell'ordine di demolizione con la sentenza dì condanna per reati edilizi (Sez. 3, Sentenza n. 12950 del 25/01/2021 Ud. (dep. 06/04/2021 ) Rv. 281240; Sez. 3, Sentenza n. 33642 del 21/04/2022, Laudani, Rv. 283473; Sez. 3, Sentenza n. 33939 del 04/07/2006, Salata, Rv. 235052; Sez. 3, Sentenza n. 17380 del 22/03/2007, Ruocco, Rv. 236494; Sez. 3, Sentenza n. 4751 del 13/12/2007, Gabriellí, Rv. 239070).

Se è certamente condivisibile l'affermazione secondo la quale la mancata previsione dell'ordine di demolizione, all'infuori dell'ipotesi in cui la relativa disposizione sia presente nella motivazione e non nella parte dispositiva, non è suscettibile di correzione con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. non potendo ritenersi che siffatta omissione, che postula un'attività ricognitiva da parte del giudice di merito in ordine ai presupposti fattuali che ne consentono l'emissione, sia qualificabile come errore materiale, ben diverso è il caso in cui si sia omesso di provvedere in ordine alla sua revoca contestualmente alla decisione che abbia annullato la pronuncia di condanna per il reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001: dal momento, infatti, che, secondo la previsione di cui all'art. 31 d.P.R. 380/2001, così come quella di contenuto analogo precedentemente in vigore contenuta nell'art. 20 lett b) L. 47/1985, l'ordine dì demolizione consegue alle sole sentenze di condanna, la sua revoca diventa un effetto automatico, ovverosia che consegue ipso jure al disposto annullamento e che perciò esclude qualsiasi attività ricognitiva da parte del giudice.

Vertendosi al di fuori di un error in judicando, emendabile solo attraverso l'impugnazione della sentenza, deve perciò darsi ingresso alla procedura di correzione, tenuto conto che nel caso di specie non può trovare applicazione, avuto riguardo all'epoca di pronuncia della sentenza risalente al 18.12.1998, il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. che, sebbene riferito agli errori materiali o agli errori di fatto contenuti nelle pronunce della Corte di Cassazione, non era ancora in vigore, essendo la sua introduzione nell'impianto codicistico avvenuta con la legge n. 128 del 26.3.2001.

E' stato, del resto, espressamente affermato dalle Sezioni Unite che è inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di cassazione depositati prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen. in ragione sia del principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile, con conseguente non estensibilità della impugnazione a situazioni già esaurite prima della entrata in vigore della citata legge, sia dalla natura di disposizione eccezionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., come tale non suscettibile di interpretazione estensiva (Sez.

U, n. 16101 del 27/03/2002, Rv. 221278).

Deve perciò, in accoglimento del ricorso, procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1673 pronunciata da questa Corte in data 18/12/1998 e depositata in data 10/2/1999, aggiungendosi nella parte finale del relativo dispositivo la frase "e dispone la revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi", mandando alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 1673 pronunciata dalla Corte di Cassazione Sezione Terza il 18/12/1998 e depositata il 10/2/1999 nel senso che dopo le parole "Lire 200.00 di multa" si aggiungano le parole "e dispo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA i • 9 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] :" • C r 3 2a2.2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10.2.1999 della Corte dì Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ad opera di questa Corte; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con istanza ex art. 130 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza pronunciata da questa Corte in data 18.12.1998 che, nel dichiarare estinti per prescrizione tutti i reati contravvenzionali in materia edilizia ascritti al proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato senza rinvio la pronuncia impugnata resa dalla Corte di appello di Napoli in data 22.4.1998, la quale aveva, a sua volta, confermato la condanna disposta Gip della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminando la pena in relazione al reato residuo di violazione dei sigilli, ma omettendo ciò nondimeno di revocare le statuizioni accessorie alla condanna relative all'ordine di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Rilevano come la suddetta omissione costituisse una mera dimenticanza materiale attesa la natura automatica della revoca delle statuizioni accessorie che presuppongono la sussistenza di una pronuncia di condanna, come previsto dall'art. 31, nono comma d.P.R. 380/2001, la cui correzione era da ritenersi urgente attesa la pendenza del procedimento esecutivo attivato per effetto dell'ingiunzione demolitoria disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. 2. Con la propria requisitoria il Procuratore Generale, nel far riferimento all'orientamento seguito da questa Corte secondo il quale in caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021,Rv. 281240 -01), sostiene che il medesimo principio debba trovare applicazione anche nell'ipotesi inversa, nella quale l'ordine di rimessione in pristino non è stato revocato nonostante l'estinzione degli illeciti contravvenzionali. Ritiene tuttavia che sia comunque azionabile nel caso di specie il procedimento ex art. 130 cod. proc. pen. avuto riguardo all'epoca del deposito della sentenza della Cassazione, non essendo allora in vigore il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. che consente la proposizione dell'impugnativa entro il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] La questione dell'emendabilità attraverso il procedimento di correzione ex art.130 cod. proc. pen. della statuizione concernente l'ordine di demolizione accessorio alla condanna per reati edilizi è stata oggetto di numerose pronunce rese da questa Corte, alcune tra loro apparentemente difformi. Su tale excursus giurisprudenziale appare opportuno fare la necessaria chiarezza. Malgrado la natura univocamente amministrativa di tipo ablatorio rivestita dall'ordine di demolizione che trova la sua giustificazione nella sua accessività alla sentenza di condanna per reati edilizi, occorre in primo luogo distinguere il caso in cui la omissione riguardi l'omessa revoca della suddetta statuizione accessoria conseguente al venir meno della pronuncia di condanna (vuoi per assoluzione dell'imputato, vuoi per intervenuta estinzione del reato edilizio cui accede), da quello in cui l'omissione concerna la pronuncia dell'ordine demolitorio all'interno dì una sentenza di condanna attesa la diversa natura dei poteri che competono al giudice investito della richiesta di correzione: solo nel primo caso l'omissione consegue ipso jure al venir meno della condanna, ovverosia del presupposto previsto dalla norma per la sua pronuncia, laddove invece nel caso inverso l'emissione dell'ordine accessorio richiede la verifica delle condizioni fattuali che ne consentono la pronuncia, quali potrebbero essere, in via esemplificativa, la già avvenuta demolizione in esecuzione del relativo ordine impartito dall'autorità amministrativa, ovvero l'eventuale acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale in forza di una delibera che abbia dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici. Ciò chiarito, deve rilevarsi sul piano giurisprudenziale come un primo risalente indirizzo che, nel sottolineare l'effetto automatico derivante dall'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva sull'ordine di demolizione che ne viene ipso jure travolto, ha ritenuto non accoglibile la istanza di correzione di errore materiale proposta nei confronti di una precedente pronuncia di questa Corte nella quale non vi era stata revoca espressa dell'ordine di demolizione contestualmente all'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, Ordinanza n. 3099 del 06/10/2000, Bifulco, Rv. 217853; Sez. 3, Sentenza n. 10209 del 02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673), è stato messo in discussione dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 7945/2008 che ha ampliato l'ambito di applicabilità della procedura di correzione di errore materiale, fino ad allora limitato ai soli casi errori emendabili che non determinassero una modificazione sostanziale della precedente decisione, affermando che "la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p." (SS.UU. n. 7945, 31 gennaio 2008, Boccia). La menzionata decisione delle Sezioni Unite, infatti, dopo attenta analisi della dottrina e giurisprudenza in tema di correzione dell'errore materiale - individuando, come tale, quello caratterizzato da una divergenza, evidente e occasionale, tra la volontà del giudice e la sua estrinsecazione nel provvedimento emendabile attraverso un'operazione di meccanico adeguamento sostitutivo o integrativo che prescinde da qualsivoglia verifica o interpretazione del processo formativo della volontà del giudice medesimo - riconosce l'applicabilità della speciale procedura anche ai casi si errore omissivo caratterizzato da una divergenza "tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo", giustificando tale assunto in base al fatto che l'art. 130 c.p.p., non impone che il risultato della correzione da effettuare debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice essendo richiesto, esclusivamente, che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale, con la conseguenza che non può ritenersi inibita la correzione comportante l'applicazione automatica di quanto imposto dall'ordinamento, sempreché l'omissione non sia conseguenza di specifica deliberazione da parte del giudice. Discende perciò da tali principi la legittimità del ricorso al procedimento di correzione dell'errore materiale alla omessa revoca delle sanzioni amministrative accessorie di natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato tra le quali rientrano l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e quello di rimessíone in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato ì quali, in ragione della loro natura, escludono qualsivoglia margine di discrezionalità per il giudice. E ciò anche in considerazione del fatto che non possono ritenersi ricomprese nelle competenze del giudice dell'esecuzione, stante il divieto di applicazione analogica dell'art. 676 cod. proc. pen. in quanto derogatorio al principio generale della irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali definitivi di cui all'art. 648 c.p.p., quelle relative alle sanzioni amministrative accessorie, strutturalmente diverse sia dalle pene accessorie che dalla confisca (Sez. 3, n. 10067 del 2/12/2009, non mass.). E' ben vero che si registrano in seno a questa Corte, come rilevato dal Procuratore Generale, una pluralità di successive pronunce che hanno escluso l'esperibilità del procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. in tema di ordine di demolizione di un manufatto abusivo, ma trattasi di arresti che riguardano tutti il diverso caso in cui era stata omessa la pronuncia dell'ordine di demolizione con la sentenza dì condanna per reati edilizi (Sez. 3, Sentenza n. 12950 del 25/01/2021 Ud. (dep. 06/04/2021 ) Rv. 281240; Sez. 3, Sentenza n. 33642 del 21/04/2022, Laudani, Rv. 283473; Sez. 3, Sentenza n. 33939 del 04/07/2006, Salata, Rv. 235052; Sez. 3, Sentenza n. 17380 del 22/03/2007, Ruocco, Rv. 236494; Sez. 3, Sentenza n. 4751 del 13/12/2007, Gabriellí, Rv. 239070). Se è certamente condivisibile l'affermazione secondo la quale la mancata previsione dell'ordine di demolizione, all'infuori dell'ipotesi in cui la relativa disposizione sia presente nella motivazione e non nella parte dispositiva, non è suscettibile di correzione con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. non potendo ritenersi che siffatta omissione, che postula un'attività ricognitiva da parte del giudice di merito in ordine ai presupposti fattuali che ne consentono l'emissione, sia qualificabile come errore materiale, ben diverso è il caso in cui si sia omesso di provvedere in ordine alla sua revoca contestualmente alla decisione che abbia annullato la pronuncia di condanna per il reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001: dal momento, infatti, che, secondo la previsione di cui all'art. 31 d.P.R. 380/2001, così come quella di contenuto analogo precedentemente in vigore contenuta nell'art. 20 lett b) L. 47/1985, l'ordine dì demolizione consegue alle sole sentenze di condanna, la sua revoca diventa un effetto automatico, ovverosia che consegue ipso jure al disposto annullamento e che perciò esclude qualsiasi attività ricognitiva da parte del giudice. Vertendosi al di fuori di un error in judicando, emendabile solo attraverso l'impugnazione della sentenza, deve perciò darsi ingresso alla procedura di correzione, tenuto conto che nel caso di specie non può trovare applicazione, avuto riguardo all'epoca di pronuncia della sentenza risalente al 18.12.1998, il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. che, sebbene riferito agli errori materiali o agli errori di fatto contenuti nelle pronunce della Corte di Cassazione, non era ancora in vigore, essendo la sua introduzione nell'impianto codicistico avvenuta con la legge n. 128 del 26.3.2001. E' stato, del resto, espressamente affermato dalle Sezioni Unite che è inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di cassazione depositati prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen. in ragione sia del principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile, con conseguente non estensibilità della impugnazione a situazioni già esaurite prima della entrata in vigore della citata legge, sia dalla natura di disposizione eccezionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., come tale non suscettibile di interpretazione estensiva (Sez. U, n. 16101 del 27/03/2002, Rv. 221278). Deve perciò, in accoglimento del ricorso, procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1673 pronunciata da questa Corte in data 18/12/1998 e depositata in data 10/2/1999, aggiungendosi nella parte finale del relativo dispositivo la frase "e dispone la revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi", mandando alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 1673 pronunciata dalla Corte di Cassazione Sezione Terza il 18/12/1998 e depositata il 10/2/1999 nel senso che dopo le parole "Lire 200.00 di multa" si aggiungano le parole "e dispo
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