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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29847/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI UDINEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni dell,$) —[OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ha impugnato la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] di pace della medesima città il 27 marzo 2024 ha dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di percosse aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11-octies, cod. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Rubblica presso il Tribunale di Udine.

2. Il ricorso è inammissibile atteso il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione.

Ed invero, a norma dell' art. 568, comma secondo, cod proc. pen., sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 cod.proc.pen.

Il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è, dunque, ricorribile per cassazione.

Né può farsi discendere da siffatta preclusione alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale sussistendo lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Zabeo, Rv. 267722-01) e rispondendo tale strumento processuale ad una precisa scelta del legislatore operata secondo criteri di razionalità, speditezza e di opportunità processuale (così, Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, Bruno, Rv. 202468-01).

L' esclusione specifica delle sentenze concernenti la competenza dal novero dei provvedimenti altrimenti impugnabili con il ricorso per cassazione, comporta, altresì, che il provvedimento con cui venga decisa la questione relativa alla competenza territoriale, rientri nei poteri tipici del giudice e, pertanto, non potrà nemmeno essere considerato abnorme (Sez. 5, n. 1509, del 30/9/1992, n. 1509, Bartolomucci, Rv. 192278; Sez. 5, n. 33281 del 2016, cit.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI UDINEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni dell,$) —[OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ha impugnato la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] di pace della medesima città il 27 marzo 2024 ha dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di percosse aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11-octies, cod. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Rubblica presso il Tribunale di Udine. 2. Il ricorso è inammissibile atteso il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione. Ed invero, a norma dell' art. 568, comma secondo, cod proc. pen., sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 cod.proc.pen. Il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è, dunque, ricorribile per cassazione. Né può farsi discendere da siffatta preclusione alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale sussistendo lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Zabeo, Rv. 267722-01) e rispondendo tale strumento processuale ad una precisa scelta del legislatore operata secondo criteri di razionalità, speditezza e di opportunità processuale (così, Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, Bruno, Rv. 202468-01). L' esclusione specifica delle sentenze concernenti la competenza dal novero dei provvedimenti altrimenti impugnabili con il ricorso per cassazione, comporta, altresì, che il provvedimento con cui venga decisa la questione relativa alla competenza territoriale, rientri nei poteri tipici del giudice e, pertanto, non potrà nemmeno essere considerato abnorme (Sez. 5, n. 1509, del 30/9/1992, n. 1509, Bartolomucci, Rv. 192278; Sez. 5, n. 33281 del 2016, cit.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico m
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