CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 40459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2068/20 in data 02/02/2022 della Corte di appello di Catania, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le note difensive presentate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; preso atto che è stata formulata rituale richiesta dalle parti (P.G., difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Morace e Pellegrino) di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5- duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, richiesta autorizzata con provvedimento presidenziale del 14/06/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla parte in cui ha ritenuto la recidiva reiterata in luogo di quella semplice ed ha applicato un aumento di pena illegittimo per la ritenuta recidiva, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; -di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o in subordine il riconoscimento del reato di favoreggiamento personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -di dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la discussione delle difese dei ricorrenti, e segnatamente: -dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; -dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; -dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; -dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; -dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente procedimento vede imputati ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. [OSCURATO:PERSONA]: imputato del capo A (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen.), è stato condannato in primo grado per il capo A (esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.); in secondo grado, il capo A è stato riqualificato a norma dell'art. 418, primo e secondo comma, cod. pen. e la pena finale rideterminata in anni due e mesi sei di reclusione, revoca dell'interdizione legale e dell'interdizione dai pubblici uffici. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]: imputato del capo B (art. 74, comma 1 e 2, d.P.R. 309/1990, 7 d.l. 152/1991), B1 (artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1- bis, d.P.R. 309/1990,7, d.l. 152/1991 e 7 I. 575/1965) è stato condannato in primo grado per il capo B (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991), per il capo B1 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991) alla pena principale di anni sedici di reclusione; in secondo grado, la pronuncia di primo grado è stata confermata. 1.3. [OSCURATO:PERSONA]: imputato del capo A (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen.), C (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12-quinquies d.l. 306/1992, 7 d.l. 152/1991), D (artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 cod. pen., 12-quinquies d.l. 306/1992, 7 d.l. 152/1991), G (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12-quinquies d.l. 306/1992, 7 d.l. 152/1991) è stato condannato in primo grado per il capo A (esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.), per il capo C, per il capo D e per il capo G, alla pena principale di anni undici di reclusione; in secondo grado, la pronuncia di primo grado è stata confermata. 1.4. [OSCURATO:PERSONA]: imputato del capo A (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen.), B (artt. 74, comma 1 e 2, d.P.R. 309/1990, 7 d.l. 152/1991), B1 (artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990, 7, d.l. 152/1991 e 7 I. 575/1965), C (artt. 81 cpv., 110 cod. pen.,12-quinquies d.l. 306/1992, 7 d.l. 152/1991), D (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1 cod. pen., 12-quinquies d.l. 306/1992, 7 d.l. 152/1991), E (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12-quinquies d.l. 306/1992, 7 d.l. 152/1991), F (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12-quínquies d.l. 306/1992, 7 d.l. 152/1991) è stato condannato in primo grado per il capo A (esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.), per il capo B (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 dl. 152/1991), per il capo B1, per il capo C e per il capo D, alla pena principale di anni trenta di reclusione; in secondo grado, la pronuncia di primo grado è stata confermata. 1.5. [OSCURATO:PERSONA]: imputata del capo A (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen.) è stata condannata in primo grado per il capo A (esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.) alla pena principale di anni nove di reclusione; in secondo grado, la pronuncia di primo grado è stata confermata. 1.6. [OSCURATO:PERSONA]: imputato del capo A (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen.) è stato condannato in primo grado per il capo A (esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.) alla pena principale di anni nove di reclusione; in secondo grado, la pronuncia di primo grado è stata confermata. 1.7. [OSCURATO:PERSONA]: imputato del capo B (art. 74, comma 1 e 2, d.P.R. 309/1990, 7 d.l. 152/1991), B1 (artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1- bis, d.P.R. 309/1990, 7, d.l. 152/1991 e 7 I. 575/1965) è stato condannato in primo grado per il capo B (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991) e per il capo B1 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991) alla pena principale di anni tredici di reclusione; in secondo grado, la pronuncia di primo grado è stata confermata. 2. Avverso la sentenza d'appello n. 2068/2020 del 02/02/2022 della Corte d'appello di Catania, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli elementi oggettivi integranti la condotta di cui all'art. 418 cod. pen.; violazione di legge per l'erronea applicazione della fattispecie astratta di cui all'art. 418 cod. pen. oltre i canoni della corretta ermeneutica posta dal diritto vivente. La Corte territoriale ha confuso comportamenti normali di vita comune e rapporti interpersonali con azioni di carattere illecito, posto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai aiutato [OSCURATO:PERSONA] a rifugiarsi da qualche parte e provvedere a necessità logistiche, alimentari, di spostamento, collegate alla figura di partecipe o capo di una organizzazione criminale bensì si è limitato ad assecondare le richieste che potrebbe ricevere normalmente un cameriere o un assistente personale. Il rapporto particolare tra l'imputato ed il [OSCURATO:PERSONA] era dovuto al fatto che il giovane [OSCURATO:PERSONA] era cresciuto senza padre a pochi isolati dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], che in cambio di qualche commissione lo aveva assistito e protetto sin da bambino accogliendolo in casa propria e facendolo crescere insieme ai figli. Secondo motivo: difetto e contraddittorietà della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime sono state inopinatamente disattese nonostante la giovane età, la marginalità del contributo offerto, la personalità del reo e la propria incensuratezza mantenuta nel decennio successivo all'inizio delle indagini. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova; violazione del principio del ne bis in idem. In sede di gravame si era evidenziato come, con sentenza n. 78/2015 resa in sede di giudizio abbreviato nel proc. n. 2131/14 [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato, il [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte, nel medesimo arco temporale contestato nel presente giudizio, della compagine criminosa "[OSCURATO:PERSONA]" facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], associazione totalmente diversa da quella presuntivamente facente capo a [OSCURATO:PERSONA] per cui si rivelava la incompatibilità logica di ritenerlo associato da un lato ex art. 416-bis cod. pen. e, dall'altro, ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Dalla sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta si evinceva che il viaggio dell'imputato in Calabria, finalizzato secondo l'assunto accusatorio a rifornirsi di stupefacente, appariva organizzato non per il gruppo asseritannente facente capo al [OSCURATO:PERSONA], bensì per il referente del [OSCURATO:PERSONA] in Caltanissetta, tale [OSCURATO:PERSONA]. Dalla medesima sentenza si evinceva chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] (coimputato nel presente procedimento) aveva sì contatti con il [OSCURATO:PERSONA], ma non nell'ambito dell'organizzazione riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], bensì in virtù del suo inserimento nell'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] ed in ossequio a precise direttive da costui impartite. Mai il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto contatti con il [OSCURATO:PERSONA]. Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990; erronea qualificazione giuridica del fatto, n 5 rientrando la fattispecie nel paradigma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990; mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove ritiene raggiunta la prova del reato contestato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai sensi degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. Nessuno degli elementi indicati in sentenza di primo grado (e, parimenti, in quella di secondo grado) rivestiva quella qualificata certezza probatoria atta a sostenere l'esistenza dell'ipotizzata consorteria finalizzata stabilmente, essendo dotata di struttura, mezzi e provviste autonome, alla commissione di plurimi reati di spaccio di sostanze stupefacenti , evidenziandosi come gli elementi di indagini si risolvessero sostanzialmente solo in conversazioni telefoniche di dubbia interpretazione. La Corte territoriale non dà alcuna indicazione in ordine agli elementi che consentano di dedurre l'esistenza dell'ipotizzata associazione, se non le generiche propalazioni dei collaboratori di giustizia. Peraltro, nessuna valutazione critica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei necessari riscontri esterni individualizzanti viene effettuata dai giudici di merito, di tal che appare palese la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. La totale mancanza di elementi probatori atti a costituire riscontro alle ipotesi investigative ha reso indeterminato il capo d'imputazione relativo al reato associativo, essendosi in presenza di un caso di scuola di c.d. "droga parlata": in mancanza di sequestri di sostanza stupefacente, non è dato sapere sulla scorta di quali elementi di indagine venga contestata e sia stata ritenuta operante un'associazione finalizzata alla detenzione e vendita di sostanza stupefacente (cocaina e marijuana), pervenendosi ad un giudizio di penale responsabilità del tutto immotivato. Infine, nessuno degli argomenti spesi per escludere il riconoscimento del sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 appare decisivo: le somme di denaro sono sempre state assolutamente modiche, discutendosi di poche centinaia di euro; dall'unico sequestro operato non appare corretto far desumere l'esistenza di un'associazione dedita alla detenzione e vendita di ingenti quantità di stupefacente; con riferimento al viaggio in Calabria, si è provato che lo stesso non inserisse in un rapporto con il [OSCURATO:PERSONA]; avuto riguardo ai reati fine, nessun dubbio poi vi può essere sulla loro lieve entità. Terzo motivo: violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al calcolo della pena in conseguenza della contestazione delle aggravanti e della recidiva. All'imputato è stata irrogata la pena di anni sedici di reclusione, così determinata: pena base per capo B (art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/1990), anni dieci di reclusione, aumentata ad anni quindici di reclusione per la recidiva (reiterata), ulteriormente aumentata ad anni sedici di reclusione ex art. 81 cod. pen. per il capo B1 (artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 309/1990). E' stata ritenuta la recidiva sulla base di due condanne: la prima, [OSCURATO:PERSONA], sez. 6 dist. di Bronte del 21/06/1997, per violazione dell'art. 4 I. 110/1975 (fatto del 09/01/1994, pena di mesi due di arresto con il beneficio della sospensione condizionale); la seconda, Corte d'appello di Catania irrevocabile il 04/03/2007, per ricettazione e detenzione di munizioni (fati accertati il 06/11/2003, pena di anni uno e mesi sei di reclusione con la sospensione condizionale della pena). Il primo fatto non può rilevare ai fini della recidiva perché trattasi di contravvenzione; il secondo perché il reato per cui è stata pronunciata condanna doveva considerarsi estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen. per decorso del termine quinquennale; in ogni caso, si è avuta violazione dell'art. 99, sesto comma, cod. pen. in quanto l'aumento disposto a titolo di recidiva (anni cinque) ha superato la somma delle pene precedentemente inflitte per un delitto non colposo (anni uno e mesi sei). In ogni caso, stante la natura facoltativa della recidiva ritenuta sussistente, la sua applicazione richiedeva l'assolvimento di un onere motivazionale "forte", nella specie non assolto, con l'indicazione delle ragioni che avevano indotto il decidente a ravvisare un elemento di valutazione idoneo a sostenere quel giudizio di maggiore pericolosità che giustifica l'inasprimento del regime sanzionatorio. Quarto motivo: violazione di legge in relazione alla mancata concessione ex officio delle circostanze attenuanti generiche, quale par condicio rispetto alle posizioni degli altri imputati; erronea determinazione della pena. Tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato, la pena allo stesso irrogata avrebbe dovuto considerare anche il ravvedimento dimostrato ed essere di conseguenza parametrata alla propria condizione personale. Durante la carcerazione l'imputato aveva già cominciato a mostrare resipiscenza e tale sua decisione è stata manifestata tramite lo scritto depositato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Come al Pappalardo le circostanze attenuanti generiche furono riconosciute al fine di adeguare la pena all'effettivo disvalore della condotta, analogamente le stesse si sarebbero dovute riconoscere d'ufficio al [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di uguaglianza. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod proc. pen. con riferimento al capo A. La Corte territoriale, lungi dal confutare logicamente gli argomenti difensivi, si è limitata a respingerli anche con rimando per relationem al narrato dei collaboratori di giustizia, tutt'altro che convincente. L'[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto un associato alla consorteria mafiosa sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], obliterandosi le dichiarazioni del tutto liberatorie degli altri collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aquino ed [OSCURATO:PERSONA]. E' ingiustificabile, sul piano della corretta valutazione del materiale probatorio, che la Corte territoriale abbia dato esclusivo valore alle prove dichiarative in qualche modo ascrivibili alle fonti di accusa per poi omettere ogni corretta valutazione riguardo al contrapposto materiale apertamente liberatorio nei confronti del ricorrente. Quanto alle intercettazioni utilizzate come riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, pare evidente che non siano affatto dimostrative del vincolo associativo, indugiando o in affermazioni scherzose o sul lavoro svolto dall'imputato. In sintesi, non si è compreso né si è spiegato il ruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] in seno alla consorteria. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento ai capi C, D e G. La sentenza impugnata giunge alla più totale astrazione laddove afferma che dietro tutto vi sia una schermatura per l'investimento di chissà quali capitali al fine di eludere la normativa sulle misure di prevenzione. Tutte le intercettazioni non solo non dimostrano connessione di sorta con il [OSCURATO:PERSONA], ma non forniscono nemmeno la prova circa il capitale impiegato né del dolo circa la finalità sottrattiva: l'[OSCURATO:PERSONA] era socio di fatto per l'impresa di trasporti, un'attività lecita, svolta alla luce del sole e senza manovre occulte. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Se l'aggravante in parola ha certamente natura oggettiva, è altrettanto vero che non basta la natura mafiosa del sodalizio per affermare la disponibilità di armi in capo al singolo partecipe. Quarto motivo: violazione di legge in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il mancato riconoscimento è del tutto immotivato, se non attraverso l'uso di una mera clausola di stile. Quinto motivo: integrale omessa motivazione sull'immobile tuttora in sequestro di proprietà del ricorrente che aveva provato la legittimità dell'acquisto e la sua proporzione. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge ed erronea applicazione ed interpretazione in relazione al capo A e violazione del principio del ne bis in idem. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato e condannato (processo Target) per avere diretto l'omonima associazione criminale a lui intestata fino al 2015; nel presente giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] è imputato di medesima contestazione (da ritenersi assorbita in quella già giudicata) in quanto protrattasi fino al 2012. Secondo motivo: assoluta mancanza di motivazione sull'addebito del capo A e sul ruolo direttivo asseritamente svolto. La sentenza impugnata omette di indicare gli elementi da cui trarre la certezza in ordine all'esistenza del vincolo organico, del ruolo di sovrastante, degli elementi costitutivi della fattispecie.Terzo motivo: sui capi afferenti gli addebiti ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 si denunzia il vizio di motivazione avendo la Corte territoriale estratto dal compiendo intercettivo taluni frasi ipotizzando che esse fossero dimostrative del fatto associativo e del ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. Quarto motivo: vizio di motivazione in ordine alla condanna per il capo C. Le conversazioni poste a supporto del giudizio di responsabilità riguardano solo vicende lavorative e familiari che nulla hanno a che vedere con l'imputazione. Quinto motivo: vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha omesso di considerare l'ottima condotta processuale dell'imputato, la risalenza temporale dei fatti e la mancata dimostrazione dell'esercizio di un ruolo sovraordinato. Sesto motivo: esclusione della recidiva. Si censura la mancata esclusione stante la risalenza dei precedenti. Settimo motivo: violazione di legge in merito al diniego della rinnovazione dibattimentale per acquisire le intercettazioni di altro processo ([OSCURATO:PERSONA]) a comprova del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto a che fare con gli stupefacenti. 6-bis. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] rretti Primo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 546 e 605 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione. L'originaria sentenza n. 2544/2019 della Corte di appello di Catania, annullata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20099/2020 in virtù dell'eccepita nullità assoluta ex art. 179, comma 2, cod. proc. pen. verificatasi nel giudizio di appello, in ragione della violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. che sancisce il principio di immutabilità del giudice, veniva di fatto "reiterata", a seguito dell'evidente sovrapponibilità grafica attuata con la tecnica del c.d. copia-incolla, con la sentenza di rinvio qui impugnata, priva, come tale, di quella doverosa autonoma valutazione richiesta dalla legge. Secondo motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione ai fatti di cui al capo A e mancanza di motivazione. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in giudizio plurime sentenze che avevano riconosciuto in via definitiva la sussistenza di un ne bis in idem in favore del ricorrente rispetto ai fatti ormai decisi nel processo c.d. Target: sentenze in cui le imputazioni associative andavano a coprire certamente anche periodi precedenti al 2013 e che, dunque, si andavano a sovrapporre, nell'affermazione sull'identità del fatto, a quanto oggetto del processo in esame. Su tali pronunce, la Corte territoriale nulla ha motivato. Terzo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 42, 110 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 309/1990 in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento ai capi B e 51, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa aveva segnalato i numerosi elementi esistenti che deponevano per l'estraneità del ricorrente ai fatti di cui al capo B. Si era altresì contestata la sussistenza della presunta consorteria e si era sottolineato come non fossero emersi i sintomi che la giurisprudenza ritiene utili per potersi legittimamente affermare l'esistenza e l'operatività di una consorteria dedita al narcotraffico: le conversazioni telefoniche, infatti, oltre a non avere contenuto esplicito, non erano state idonee a realizzare alcun sequestro di sostanza che potesse confermarne l'interpretazione fornita dagli inquirenti. Debolezza che il primo giudice aveva tentato di risolvere richiamando le, non riscontrate, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La sentenza impugnata, nell'adagiarsi all'accusa, non si poneva in alcun modo due questioni fondamentali: l'effettiva esistenza contemporanea di due sodalizi (art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. 309/1990) in cui inserire il [OSCURATO:PERSONA] con ruolo apicale; la possibilità che il delitto di cui al capo Bl, lungi dal dimostrare l'esistenza della consorteria di cui al capo B, risultasse in realtà commesso nell'ambito dell'associazione di cui al capo A. Anche volendo ritenere accertato che i dialoganti stessero occultando argomenti di natura illecita, la conclusione che ciò dovesse necessariamente riferirsi a sostanza stupefacente era priva di concreta motivazione. Né alcun decisivo valore probatorio può assumere l'aggancio di cella telefonica compatibile con l'abitazione del ricorrente, essendo notorio che il fatto non può legittimare alcuna affermazione di certezza perché soggetto ad una serie di variabili così ampio da poter assumere interpretazioni molteplici e spesso tra loro opposte. Medesima inconferenza doveva trarsi con riferimento ai delitti scopo in presenza di una valutata catena di contatti tra soggetti, priva di qualsivoglia valore dimostrativo. Una rilevante smentita all'interpretazione accusatoria era giunta in forma documentale attraverso il deposito di una sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con la quale si era dimostrato che nel medesimo arco temporale, l'imputato era stato ritenuto intraneo ad altra consorteria (ex art. 416-bis cod. pen.) per la cui realizzazione dei programmi criminosi aveva intrapreso il viaggio menzionato anche nella sentenza impugnata: su tale evidenza, la Corte territoriale non ha esplicitato alcun passaggio motivo, non potendosi dunque considerare corretto l'utilizzo di tale episodio ai fini della conferma della sussistenza dell'associazione. Con riferimento, poi, ai due elementi indicati dalla Corte territoriale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, ruoli determinati e cassa comune, seppur in astratto avrebbero potuto dimostrare che vi fosse un accordo tra i presunti correi, non erano in realtà tali da differenziare il mero concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 dal più grave delitto associativo. Invero, il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato consiste, infatti, essenzialmente, nel carattere e nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso: nel concorso di persone nel reato (anche continuato) è diretto alla commissione di uno o anche più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce; nell'associazione per delinquere, invece, è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati. Ed in tal senso, si rende indispensabile verificare che la messa a disposizione della propria persona, attraverso le forme imposte dalle regole interne del sodalizio, abbia effettivamente assunto quel livello di concretezza idoneo a farla apprezzare sul piano causale rispetto agli scopi associativi comuni. La Corte territoriale, a sostegno delle proprie convinzioni, ha menzionato un'unica conversazione telefonica (prog. n. 7346, a pag. 12 della sentenza) che, oltre a non contenere in sé alcun elemento che potesse dimostrarne la riferibilità a condotte illecite, tanto meno nel "settore" delittuoso qui in esame, era comunque da sola insufficiente a legittimare l'attribuzione al ricorrente di un ruolo di direzione e organizzazione del presunto sodalizio; né ciò poteva comunque ricavarsi dalle altre conversazioni citate in sentenza, tutte lacunose in ordine al valore dimostrativo del principale tema di prova. La mancanza di elementi che potessero effettivamente dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi coimputati facessero parte di una consorteria dedita al narcotraffico, rendeva comunque impossibile anche l'individuazione di evenienze indiziarie che potessero confermare anche il ruolo attribuito al ricorrente. Infine, anche la "coesistenza" tra le due associazioni creva un'ulteriore esigenza motivazionale che non era stata correttamente colta dalla Corte territoriale: invero, la difesa non aveva contestato la possibilità in astratto che le due ipotesi potessero coesistere, bensì aveva sottolineato l'assenza di un preciso approfondimento motivazionale che ne potesse dimostrare l'effettiva e contestuale esistenza. Quarto motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e mancanza di motivazione. Nessun elemento è stato indicato che consentisse di dedurre che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto parte anche della compagine mafiosa. Quinto motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Illegittimo si presenta anche il rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento finalizzata all'acquisizione delle intercettazioni raccolte nel procedimento c.d. "[OSCURATO:PERSONA]": in tale materiale, vi era la prova che, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] non era più soggetto apicale della presunta consorteria di cui al capo A e, dall'altro, che lo stesso e la sua famiglia, non avevano interessi nel traffico degli stupefacenti. Sesto motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 12-quinquies d.l. 306/1992 in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento al capo C (relativo all'intestazione fittizia delle quote della Associazione G.I.O.M.A.R.) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assume preliminare rilievo un'evidente contraddizione relativa a quella che appare una duplicazione del ruolo di socio di fatto della Associazione G.I.O.M.A.R. nonché della struttura turistica da essa controllata (la "Agribagnara"): invero la fattispecie presuppone che, a fianco di un formale titolare del bene, vi sia un titolare occulto, che però è di fatto colui che ne dispone. Nel caso in esame, la stessa sentenza individua quali gestori di fatto (e, dunque, soci occulti) dell'attività [OSCURATO:PERSONA]Antonio e [OSCURATO:PERSONA] e quale titolare formale, [OSCURATO:PERSONA], moglie del primo; non si comprendono dunque le ragioni del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]. Settimo motivo: violazione ed erronea applicazione degli arti. 62-bis, 99 e 133 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Meritano censura anche il riconoscimento della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena inflitta, alla luce di motivazioni di stile che non tengono conto dell'effettività della situazione. 7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale valorizza il dictum del collaborante [OSCURATO:PERSONA] che le attribuisce un ruolo di "comando", equivalente al figlio [OSCURATO:PERSONA], ma si sottrae alla verifica ed alla enunciazione del riscontro ad hoc, in presenza di persona incensurata, senza carichi pendenti e mai destinataria di misure di prevenzione. Anche l'indicazione indiretta riferita da [OSCURATO:PERSONA] circa il suo interessamento in ordine all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta senza riscontri. Nulla dice la sentenza impugnata sull'assenza di elementi dimostrativi dell'affectio socíetatis, dell'esistenza e dell'accesso alla cassa comune e del compimento di una qualsiasi attività illecita. Secondo motivo: vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla riqualificazione del fatto in favoreggiamento e alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. 7-bis. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 546 e 605 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione. L'originaria sentenza n. 2544/2019 della Corte di appello di Catania, annullata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20099/2020 in virtù dell'eccepita nullità assoluta ex art. 179, comma 2, cod. proc. pen. verificatasi nel giudizio di appello, in ragione della violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. che sancisce il principio di immutabilità del giudice, veniva di fatto "reiterata", a seguito dell'evidente sovrapponibilità grafica attuata con la tecnica del c.d. copia-incolla, con la sentenza di rinvio qui impugnata, priva, come tale, di quella doverosa autonoma valutazione richiesta dalla legge. Secondo motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 378 e 379 cod. pen. (capo A) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di primo grado era giunta ad una dichiarazione di penale responsabilità senza procedere ad una necessaria differenziazione tra contatti e condotte di stretta natura familiare, e quanto avrebbe potuto avere una effettiva rilevanza penale, valorizzando implicitamente il fatto che la Morace fosse moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza d'appello è comunque censurabile in quanto: ha attribuito apodittica attendibilità intrinseca al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nonostante lo stesso, nel periodo oggetto dell'odierno procedimento (dopo il 2009) fosse passato al clan Santapaola; ha ritenuto che il giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore Tucci fosse ottemperato semplicemente attraverso il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dopo i centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, senza rendersi conto che l'anomala menzione (dopo molti anni) della Morace dovesse richiedere diverso approfondimento motivazionale; ha omesso qualsiasi motivazione in ordine all'attendibilità intrinseca della fonte diretta del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nonostante che il collaboratore non fosse stata neanche esaminato in aula. Allo stesso modo, anche la verifica in ordine all'attendibilità estrinseca dei collaboranti presenta evidenti profili di criticità: invero, la Corte territoriale ha palesemente errato nel ritenere che non vi fosse la necessità di individuare riscontri esterni a quanto affermato dai collaboranti, ulteriori rispetto all'asserita "convergenza del molteplice" individuabile a carico della Morace. Posto che il thema probandum fosse l'intraneità della ricorrente nel clan [OSCURATO:PERSONA], era evidente che l'unico che avesse sul punto fornito dichiarazioni specifiche era stato il [OSCURATO:PERSONA], attribuendo alla ricorrente un ruolo apicale nella consorteria: l'assenza di convergenza tra i collaboranti, aveva fatto riemergere la necessità di riscontrare estrinsecamente il contenuto delle loro propalazioni. Anche all'esito del giudizio di appello, nulla è stato confermato in ordine alla presunta estorsione in danno del Calabrò; nulla si è verificato in ordine ai presunti incontri tra Tucci e la Morace in merito alla dazione ad essa di denaro di provenienza estorsiva, alla distribuzione del denaro stesso da parte della ricorrente agli affiliati nonchè alla presunta assistenza che la stessa avrebbe indirettamente prestato alla latitanza del collaboratore; nulla si era verificato in ordine all'effettiva conoscenza tra la Morace e [OSCURATO:PERSONA]. Terzo motivo: violazione ed erronea applicazione del comma 4 dell'art. 416- bis cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I giudici di merito hanno palesemente errato nel riconoscere l'aggravante de qua, in quanto hanno sostituito ad una valutazione che dimostrasse l'esistenza di un possesso di armi che fosse una precisa modalità di realizzazione delle condotte associative, la sola indicazione che per altri fatti, estranei a questo processo, fosse emerso il loro utilizzo. Quarto motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 -bis, 99 e 133 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Le attenuanti generiche sono state negate a fronte della ritenuta gravità dell'addebito, quale fonte di una non consentita indebita presunzione assoluta. 8. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: contraddittorietà e carenza della motivazione nonché erronea qualificazione giuridica ex art. 416-bis cod. pen. nel ruolo di mero partecipe, della condotta ascritta all'imputato. La Corte territoriale ha fondato la pronuncia di conferma della condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei medesimi rilievi argomentativi del Tribunale, basati esclusivamente su mere deduzioni autoreferenziali, insufficienti a consentire una pronuncia di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". Si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, essendosi attribuito al ricorrente il ruolo di mero partecipe di un'associazione mafiosa, pur in assenza dei requisiti minimi, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla norma incriminatrice, in forza di una motivazione palesemente contraddittoria e meramente apparente. Come chiarito dalla Suprema Corte, nel suo più alto consesso (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari), affinchè possa ritenersi integrato il ruolo di partecipe dell'associazione mafiosa, non è sufficiente che il reo sia stato ritualmente affiliato o che abbia, financo, compiuto reati-fine funzionali agli interessi malavitosi della consorteria, rilevando, piuttosto, la sussistenza di elementi probatori idonei a dimostrarne la stabile ed organica compenetrazione al tessuto organizzativo con ruolo dinamico al suo interno. A carico del ricorrente non sussiste prova alcuna di una sua rituale affiliazione, né di una sua partecipazione a qualsivoglia reato fine del consesso criminale. Il ricorrente non ha avuto contatti con altri indagati, con eccezione di qualche intercettazione ambientale con la di lui moglie, da cui non si evince alcun collegamento o altra ipotesi accusatoria, trattandosi di semplici comunicazioni per scambio di convenevoli. Non è emerso quale contributo causale e partecipativo abbia portato il ricorrente all'associazione mafiosa di presunta appartenenza, dal momento che i collaboratori escussi lo indicano come vicino a [OSCURATO:PERSONA] solo in dibattimento, come un soggetto che si occupava sporadicamente ed occasionalmente della consegna di stupefacente. Peraltro, dal tenore delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] emerge come la riconducibilità al clan [OSCURATO:PERSONA] dell'asserita attività di spaccio svolta dal Pellegrino sia esclusivamente frutto di una deduzione del propalante, risultando altresì evidente che la riferita occasionalità della fornitura di droga al ricorrente mal si concilia con l'agire per conto di un sodalizio mafioso. La Corte territoriale non ha nemmeno affrontato la questione propedeutica alla valutazione dell'attendibilità personale dei singoli collaboranti, esame preventivo generale ed indefettibile, senza il quale quelli successivi di credibilità intrinseca di coerenza e logica interna e di ricerca di riscontri esterni appaiono incompleti e non autosufficienti, oltre che secondari. In altri termini, doveva essere valutata la personalità di ogni singolo collaborante, le sue condizioni socio-familiari, il suo pregresso delinquenziale, i rapporti con i chiamanti in correità o con sodali del reato al fine di radicare nel contesto ambientale del soggetto, le modalità di apprensione delle notizie che si vogliono far valere onde testare la "qualità" della fonte probatoria; la Corte si è invece limitata a poche righe di considerazioni apodittiche e di stile, prive di un'adeguata argomentazione che dia conto del vaglio di affidabilità, limitandosi a riportare il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come aveva fatto il primo giudice attribuendo credibilità alla dichiarazione, senza il passaggio alla verifica dell'attendibilità intrinseca, finendo per fare del riscontro il vero indizio da riscontrare. Per quanto riguarda le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non si comprende come la Corte territoriale, considerate le molteplici contestazioni, in assenza di qualsivoglia vaglio critico, le abbia ritenute, da una parte, credibili intrinsecamente e, dall'altra, addirittura convergenti con il narrato del Musumeci. [OSCURATO:PERSONA] nulla dice dell'intraneità del ricorrente né della sua pretesa qualità di intermediario per conferire con [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta, il narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] appare del tutto inverosimile dal momento che lo stesso per la prima volta in dibattimento riferisce due episodi specifici (uno incontro per attività di spaccio e un episodio relativo alle percosse subite dal cognato che lo vede vittima di aggressione da parte del Pellegrino, detto 'u funciutu) che rende più che legittimo il sospetto che si sia in presenza di una strumentalizzazione. Pari inverosimiglianza investe le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che riferisce per la prima volta in dibattimento la circostanza che il ricorrente si occupasse di contabilità nell'attività di spaccio e di estorsione da lui gestita per conto dell'associazione. Per queste ragioni, le propalazioni suddette non sono idonee ad integrare la c.d. "convergenza del molteplice". Ulteriore censura attiene alla circostanza che la motivazione è del tutto insufficiente anche perché non affronta mai gli elementi emersi a dibattimento a discarico del ricorrente, opportunamente dedotti con l'atto di appello (vedi le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Sturiale, D'Aquino, Barbagallo, Tucci, Scorciapino). In ogni caso, dalle intercettazioni non si evince alcun ruolo attivo ovvero alcun tipo di attività concreta posta in essere dal ricorrente per contribuire a realizzare gli scopi dell'associazione: l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito è stato quello di utilizzare un rapporto di frequentazione in ragione di una consolidata amicizia del Pellegrino con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], attribuendogli una funzione dimostrativa piena ed autonoma di una sua cointeressenza alla consorteria. Invero, la mera contiguità compiacente, la vicinanza o la disponibilità nei riguardi dei singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe: essa, per assumere rilevanza penale deve potersi ricondurre ai principi di materialità e di offensività che informano il nostro ordinamento, escludendo la illiceità di meri atteggiamenti psicologici. La prova della partecipazione del singolo all'associazione di tipo mafioso non può esaurirsi nella dimostrazione di un'adesione monosoggettiva di carattere formale o ideale, ma deve estendersi alla verifica dell'apporto, anche minimo, ma comunque non insignificante, arrecato alla vita dell'associazione: deve essere cioè dimostrata l'assunzione di un ruolo e di talune funzioni all'interno del sodalizio. Secondo motivo: mancanza della motivazione in relazione all'omessa indicazione dei criteri adottati ex artt. 132 e 133 cod. pen. ai fini del trattamento sanzionatorio. Al ricorrente non è stata applicata la recidiva, ha usufruito per le precedenti condanne dell'affidamento in prova ai servizi sociali e ciò non di meno, il trattamento sanzionatorio a lui riservato è stato speculare a quello applicato ad altri coimputati ai quali era stata contestata la recidiva reiterata. In ogni caso, la Corte territoriale, omettendo di motivare sul terzo motivo di appello, ha omesso di indicare i criteri ex artt. 132 e 133 cod. pen., così incorrendo in un'evidente disparità di trattamento in relazione alla sanzione applicata. Terzo motivo: contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché dell'attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen. La presunta marginalità ed occasionalità del ruolo ricoperto dal ricorrente è in aperto contrasto con quanto affermato nella stessa sentenza in relazione agli elementi di prova emersi a carico dell'imputato. 8-bis. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].Primo motivo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione. Le dichiarazioni del collaboratore Musumeci non solo non hanno ricevuto i necessari riscontri, ma la loro portata si è indebolita nel corso del giudizio, essendo emerse contraddizioni e discrasie tra quanto il collaboratore aveva riferito in sede di interrogatorio del 28/02/2012 e quanto dichiarato per la prima volta in dibattimento ove lo stesso aveva attribuito al Pellegrino un ruolo di spicco in seno alla compagine, definendolo "guardaspalle" del capo clan [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante in questa sede il quadro probatorio sia risultato arricchito dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, a ben vedere, la loro portata rimane del tutto ininfluente ai fini della contestazione mossa al ricorrente, atteso che nessuno di essi lo indica come partecipe all'associazione mafiosa dei "carcagnusi", quanto piuttosto, a tutto volere concedere, come soggetto coinvolto nel traffico di droga che esula dalle contestazioni oggetto del presente procedimento. La sentenza di appello ha voluto attribuire a tutti i costi il crisma della certezza alle circostanze riferite dal Musumeci, connaturate, invece, da intrinseca incertezza. La sospetta strumentalizzazione delle accuse che lo stesso rivolge nei confronti del ricorrente risulta intimamente collegata alla evidente inconciliabilità logica del suo racconto, in rapporto alle incontrovertibili dinamiche associative di quel periodo dovute al contrasto tra il clan Cappello, nel quale militava il Musumeci, ed il gruppo dei [OSCURATO:PERSONA]: contrasto spinto fino al punto da affidare proprio al suddetto collaborante il compito di uccidere [OSCURATO:PERSONA], evento non realizzatosi per volere di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, esponente di spicco del clan Cappello. Dalla lettura delle suddette propalazioni emergono, allora, dubbi insuperabili sulla genuinità e portata probatoria del narrato del Musumeci, anche in ragione del fatto che quanto riferito sul conto del ricorrente per la prima volta in dibattimento si configurerebbe, addirittura, come inutilizzabile perché dichiarato oltre il termine di legge di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione ex art. 16-quater I. n. 81 del 1992, come novellato dall'art. 14 della I. n. 45 del 2001. Analoga incongruenza si registra nei confronti delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che, parimenti, attribuisce per la prima volta in dibattimento al Pellegrino condotte criminose afferenti il traffico di stupefacenti, ma nulla dice in ordine all'asserita partecipazione del ricorrente al delitto associativo contestato. Anche a voler ritenere intrinsecamente credibili le dichiarazioni del Viola, le stesse nulla offrono a riscontro di quanto riferito dal Musumeci; al contrario, appaiono del tutto divergenti atteso che il Viola nulla dice circa l'intraneità del ricorrente al clan [OSCURATO:PERSONA], né sull'asserito ruolo dello stesso quale intermediario del [OSCURATO:PERSONA]. Conclusioni non dissimili si possono trarre nei confronti dell'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il cui narrato appare inverosimile in quanto lo stesso, solo in dibattimento, per la prima volta, riferisce due episodi specifici (uno dei quali coinvolgente il di lui cognato), delineando una condotta di apparente intraneità del prevenuto. E medesime conclusioni si possono trarre nei confronti del propalato dell'ulteriore collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che riferiva come il Pellegrino, nell'ambito dell'attività di spaccio, svolgeva il ruolo di contabile. Ancora una volta si è in presenza di un'accusa elevata per la prima volta in dibattimento: in ogni caso, dette dichiarazioni non possono ritenersi idonee ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. a riscontrare il narrato del Musumeci in relazione alla contestazione di partecipazione al sodalizio mafioso facente capo al [OSCURATO:PERSONA], posto che il propalante nulla dice in ordine alla compenetrazione del Pellegrino nella compagine associativa di natura mafiosa, né tantomeno qualifica la condotta del ricorrente nei termini di "intermediario o guardaspalle": anche il [OSCURATO:PERSONA], come il Viola, intrattiene personalmente rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], senza mai riferire in ordine alla presenza di un intermediario. In sostanza, considerato che nessuno dei quattro ulteriori collaboratori ha riferito condotte afferenti la contestazione mossa al Pellegrino nel presente procedimento, avendo semmai coinvolto genericamente lo stesso nell'ambito della gestione dello spaccio di stupefacenti e le predette propalazioni non potevano in essere in alcun modo valutate quale riscontro esterno individualizzante al narrato del Musunneci. Ulteriore censura attiene alla circostanza che la motivazione è del tutto insufficiente anche perché non affronta mai gli elementi emersi a dibattimento a discarico del ricorrente, opportunamente dedotti con l'atto di appello (vedi le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Sturiale, D'Aquino, Barbagallo, Tucci, Scorciapino). Inoltre, dalla lettura delle intercettazioni utilizzate emerge come il Pellegrino dimostri di essere a conoscenza delle dinamiche familiari inerenti al figlio e alla madre del [OSCURATO:PERSONA] e di altre vicende non meglio individuate né contestualizzate, che al di là della liceità o meno delle stesse, può apparire verosimile che siano conosciute solo in forza del rapporto pseudo-parentale fra i due e poiché riguardante soggetti residenti nel medesimo contesto territoriale. Orbene, anche ammettendo che uno degli interlocutori potesse essere a conoscenza della natura illecita degli affari dell'altro, trattasi di circostanza certamente insufficiente a configurare a carico del ricorrente la condotta di partecipazione ad un sodalizio criminale, atteso che da tali intercettazioni non si evince alcun ruolo attivo ovvero alcun tipo di attività concreta posta in essere dal ricorrente per contribuire a realizzare gli scopi dell'associazione e quindi ai fini della sussistenza del vincolo associativo. Come già evidenziato in precedenza, la prova della partecipazione del singolo all'associazione di tipo mafioso, in ossequio ai principi di materialità ed offensività, non può esaurirsi nella dimostrazione di un'adesione nnonosoggettiva di carattere formale o ideale, ma I deve estendersi alla verifica dell'apporto, anche minimo, ma comunque non insignificante, arrecato alla vita dell'associazione: deve essere cioè dimostrata l'assunzione di un ruolo e di talune funzioni all'interno del sodalizio. Nella fattispecie, i giudici di merito non hanno saputo indicare in quale modo l'asserita vicinanza dell'imputato a soggetti ritenuti mafiosi si sarebbe tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o al rafforzamento dell'associazione. Va evidenziato, inoltre, che, a fronte di una contestazione cd. aperta (sino al febbraio 2012), le uniche conversazioni ritenute indizianti sono contenute in un breve lasso temporale, compreso tra il 21 ed il 29 luglio del 2011: pertanto, non si comprende bene come i giudici di merito abbiano tratto dalle stesse un contributo, apprezzabile e con carattere della permanenza, del Pellegrino alla vita e al mantenimento in vita dell'associazione. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis, quarto comma cod. pen. nonché carenza ed illogicità della motivazione. La Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma 416-bis cod. pen. Oltre a dover dimostrare la sussistenza della disponibilità di armi da parte dell'associazione di riferimento sarebbe stato imprescindibile provare che il ricorrente avesse avuto conoscenza concreta o ignorato per colpa tale circostanza, dandone conto nella motivazione della sentenza, ma detta dimostrazione è del tutto mancante. Terzo motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni addotte a sostegno del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si è in presenza di motivazione apparente, in quanto apodittica e disancorata dai dati processuali, con solo clausole di stile. Nella fattispecie, si è omesso di tener conto del fatto che il ricorrente non risulta essere stato mai condannato né aver avuto pendenze giudiziarie per fatti di reato rapportabili al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e che gli unici elementi astrattamente indizianti sono contenuti nelle conversazioni captate in un breve lasso temporale (tra il 21 ed il 29 luglio 2011). Quarto motivo: manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Anche in relazione alla pena si è fatto uso di clausole di stile, glissando sulle censure presentate sul punto in atto di appello e senza tener conto che la stessa avrebbe potuto essere ridimensionata attraverso il riconoscimento dei benefici invocati e l'esclusione dell'aggravante contestata. 9. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione, con particolare riguardo alla sua identificazione quale interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si è in presenza di travisamento della prova rappresentata dalla utilizzazione della trascrizione del brogliaccio relativo alla conversazione del 28/12/2010 (prog. n. 436) dove gli operatori indicano l'uomo "A" come "Claudio da identificare", senza riconoscere affatto la voce del Riccombeni. Altrettanto illogicamente, la sentenza richiama la conversazione delle ore 17,29 del 30/12/2010, senza considerare che quella conversazione, escludendo che Riccombeni si fosse incontrato con Carmine insieme a [OSCURATO:PERSONA], escludeva non solo che Riccombeni potesse essere il soggetto che aveva programmato l'incontro a tre, ma anche che Riccombeni fosse a conoscenza del motivo della trasferta di [OSCURATO:PERSONA], rendendo arbitraria ed immotivata l'interpretazione della conversazione offerta dalla Corte territoriale. Secondo motivo: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione, con particolare riguardo all'asserito interessamento nel contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e Michele ulongu. La Corte territoriale, travisando il contenuto delle conversazioni intervenute in data 21/01/2011 ore 17,31, del 21/01/2011 ore 18,22 e del 23/01/2011, le ritiene - del tutto inopinatamente - come qualificanti dell'intraneità del ricorrente all'associazione, senza considerare l'interpretazione alternativa che vede il Riccombeni semplicemente assecondare a parole un amico in difficoltà, per il quale si sarebbe poi guardato bene dall'intervenire in occasione dell'incontro con il [OSCURATO:PERSONA], ove si fosse svolto. Del tutto svalutato è stato poi il dato rappresentato dal fatto che nessuno ha dichiarato di conoscere il Ricconnbeni e della sua totale estraneità all'associazione, come ulteriormente dimostrato dall'esiguo ed insignificante numero di contatti con l'amico [OSCURATO:PERSONA]. Terzo motivo: violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte territoriale ha ritenuto il coinvolgimento del ricorrente nel viaggio che [OSCURATO:PERSONA] compie in Calabria, finalizzato all'approvvigionamento di sostanza stupefacente anche alla luce del contenuto dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 17,29 ove lo stesso [OSCURATO:PERSONA] parlava con linguaggio criptico di "ceste" da preparare per l'indomani visto l'esito negativo della trasferta: in realtà, detta telefonata, a tutto concedere, dimostrerebbe solo che il ricorrente veniva informato dal [OSCURATO:PERSONA] della sua condotta astrattamente punibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; quello di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla determinazione della pena al medesimo inflitta ed è anch'esso inammissibile nel resto. 2. Preliminarmente, in udienza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha sollevato eccezione di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti per aver partecipato alle udienze e alla decisione un giudice onorario di pace (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ex GOT) e questo anche per contrasto con quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 41/2021, producendo sentenza di primo grado e verbali delle udienze del 5 e del 18 aprile 2016 del Tribunale di Catania a cui il predetto magistrato onorario ha partecipato; ha chiesto, in caso di accoglimento dell'eccezione, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. A tale eccezione si è associata la difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato la decisione unitamente al merito. L'eccezione è manifestamente infondata. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto come l'integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola l'art. 43-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, nè è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione normativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 2, n. 26834 del 23/03/2018, Trovato, Rv. 272941). 2.1.1. Le medesime conclusioni vanno riconfermate anche con la vigenza dell'art. 12 d.lgs. n. 117 del 2017 per le fattispecie, quale la presente, che cadono sotto un regime intertemporale (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, non mass. sul punto). 2.1.2. Invero, con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è stata dettata una disciplina organica della magistratura onoraria che ha delineato uno statuto unico della stessa, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento, ha, poi, previsto l'intrinseca temporaneità dell'incarico, ed ha provveduto alla riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e, per quanto qui di rilievo, alla rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari. Nel disciplinare le assegnazioni dei giudici onorari di pace nei procedimenti penali e civili, l'art. 11 comma 6 cit. prevede che: «6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace: a) per il settore civile: 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonchè dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare; 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; 5) i procedimenti in materia di famiglia; b) per il settore penale: 1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare; 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio. Segue l'art. 12 (Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali) che così recita: "1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale». Da quest'ultimo inciso appare chiaro che il legislatore, nel porre un divieto assoluto abbia voluto indicare una limitazione alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimento di quelle funzioni collegiali. Che questa sia l'interpretazione della disposizione di legge, si ricava dalla circostanza che, nel disciplinare i casi di sostituzione di un membro del collegio e la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, l'art. 13 del decreto medesimo, consente l'inserimento in supplenza «sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1», mentre non richiama l'art. 12, cosicchè il divieto posto a comporre i collegi penali individuato da tale ultima norma non può essere derogato con l'assegnazione in supplenza del giudice onorario di pace. 2.1.3. Peraltro, se per i casi futuri, il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui all'art. 12 non ammette deroghe, è anche vero che il legislatore, nel successivo art. 30, comma 7, ha previsto un regime transitorio stabilendo che « Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto». Nella fattispecie, si versa in una fattispecie che necessariamente involge il regime transitorio in forza di un articolato normativo di univoca interpretazione. Invero, la disposizione dell'art. 12 d.lgs. n. 117 del 2017 - che, come detto, ha introdotto il divieto di utilizzare, nei collegi dibattimentali, i giudici onorari di pace (ex got) allorché si proceda per delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 2) e 3) cod. proc. pen. - è entrata in vigore il 15 agosto 2017, mentre, nel caso che ci occupa, il decreto che dispone il giudizio è del 4 giugno 2015 (e, dunque, l'esercizio dell'azione penale, da ricondursi alla richiesta di rinvio a giudizio è anch'esso antecedente) e le udienze a cui ha partecipato il giudice onorario (e nelle quali si è svolta attività istruttoria) si sono tenute il 5 ed il 18 aprile 2016. Pertanto, il processo in parola risulta essersi incardinato prima della vigenza del divieto e, conseguentemente erano ben applicabili le disposizioni tabellari che consentivano al presidente del tribunale di integrare, per tutta la durata di quel giudizio, i collegi ricorrendo, stante la necessità, ai giudici onorari. In tal senso depongono le stesse disposizioni del decreto legislativo: l'art. 30, comma 2, dispone che resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data, nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data; l'art. 30, comma 6, stabilisce che, per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale.Inoltre, si precisa che la destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Per questi motivi, la già proposta eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di ordinamento giudiziario relativa all'esercizio delle funzioni dei giudici onorari è stata ritenuta manifestamente infondata. E', infatti, la stessa Costituzione che prevede il concorso all'esercizio della giurisdizione dei magistrati onorari, con riguardo all'esercizio della giurisdizione di ogni ordine e grado (si pensi al Tribunale per i minorenni, ai Tribunali militari, sino alla Corte di assise ove vi è una maggioranza di giudici popolari). La legge, poi, detta specifiche disposizioni sia in tema di reclutamento che di periodica conferma volte ad assicurarne la professionalità. Sono stabilite molteplici ipotesi di incompatibilità al fine di garantirne l'imparzialità e l'indipendenza. E', poi, stabilita la limitazione all'utilizzo di un solo giudice onorario, così assicurandosi, in ragione della stabile presenza dei giudici di carriera il necessario supporto di tipo specializzante. Si tratta, pertanto, di materia riservata alla discrezionalità del legislatore, ove viene in rilievo anche l'interesse costituzionale all'amministrazione della giustizia, non sindacabile in questa sede. 2.2. Anche il richiamo alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale appare inconferente. Come è noto, con detta pronuncia, il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionali le norme (dall'art. 62 all'art. 72 del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013) che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'appello. Queste ultime, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. In particolare, la Consulta ha affermato che l'articolo 106 della Costituzione, secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli", permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d'appello o di cassazione). Pertanto, l'istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d'appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l'articolo 106 della Costituzione. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituto e disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte ha però ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che "assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale". È stato così indicato il termine previsto dall'articolo 32, primo periodo, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. Fino ad allora, la "temporanea tollerabilità costituzionale" dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili». 2.3. Infine, per le ragioni che si andranno ad esporre nel prosieguo, sia i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenersi inammissibili. Orbene, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la possibilità di dedurre e di rilevare ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. le ipotesi di nullità assoluta della sentenza (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218, in fattispecie — del tutto assimilabile alla presente — di nullità della sentenza dovuta alla partecipazione di un giudice onorario al collegio giudicante, dedotta con motivi aggiunti giudicati inammissibili in conseguenza dell'inammissibilità di quelli principali). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Dal processo è emersa la realizzazione di una condotta che rientra pienamente nell'ampia dizione di dare vitto indicata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il concetto di "dare vitto" va identificato con qualunque forma di protezione logistica - precaria o stabile, temporanea o permanente - offerta al singolo associato; e che quello di "fornire vitto", va inteso in senso ampio, tenendo presente che la parola "vitto", dal latino "victus", indica la provvisione necessaria al vivere, vale a dire quel complesso di beni, come il cibo, il vestiario ed altri generi necessari alle esigenze soggettive del singolo individuo, indispensabili per assicurare il minimo vitale ad una persona (Sez. 6, n. 1644 del 29/11/1995, dep. 1996, Passaro, Rv. 203734). La ricorrenza del reato ritenuto (la cui ratio si fonda, più che sul disvalore oggettivo della condotta punita, sulla riprovevolezza soggettiva di colui che aiuti dei criminali: aiuto che deve essere prestato al singolo e non all'associazione nel suo complesso, con ciò distinguendosi dal concorso nel reato associativo, anche se l'aiuto può essere prestato in modo continuativo e/o a più persone diverse) presuppone l'estraneità dell'agente rispetto al sodalizio criminale e la verificata coincidenza temporale dell'attività di assistenza con la operatività dell'associazione criminale (Sez. 6, n. 17704 del 03/03/2004, Barillà, Rv. 228501, secondo cui, a differenza del reato di favoreggiamento personale - che postula un reato già commesso - l'art. 418 cod. pen. richiede un'assistenza consapevolmente prestata ai singoli componenti dell'associazione quando la stessa è ancora viva ed operante e, quindi, prima che sia cessata la permanenza e il reato sia ancora sussistente). Nel concetto di vitto rientra anche l'offerta di mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione: è emerso, infatti, che la condotta del ricorrente esprimeva un totale asservimento alle esigenza di vita di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si era reso disponibile a fargli da autista nel periodo in cui quest'ultimo non poteva condurre autoveicoli essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, recandosi, su richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], agli appuntamenti con vari soggetti per riferire loro messaggi di varia natura. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha negato al ricorrente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del "totale assoggettamento dell'imputato ad un capoclan mafioso e dell'aiuto non episodico a questi fornito, condotte indubbiamente caratterizzate da considerevole gravità": trattasi di motivazione ampiamente giustificata che, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità. Al riguardo, appare opportuno ricordare che, ai fini del riconoscimento ovvero del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non si richiede che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso, ritenuto decisivo o quantomeno prevalente, si sia inteso fare riferimento (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959). 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dei criteri valutativi delle prove su cui si fonda l'affermazione di responsabilità del Galati per il capo b), è, da un lato, meramente reiterativo del corrispondente motivo d'appello e, dall'altro, in contrasto con la motivazione della sentenza della Corte territoriale. Ritiene il Collegio come nessuna duplicazione di condanna per lo stesso fatto, e nessuna violazione delle regole in tema di valutazione della prova, sono riscontrabili nel caso di specie. 4.1.1. Alcune premesse di carattere giuridico si rendono doverose. Secondo i consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: -l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepinnento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284130); -il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (Sez. 2, n. 23048 del 08/04/2021, Giorgadze, Rv. 281799); -è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, pur quando questo si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati (Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277590); -è configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie, traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077-02, nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità di una violazione del "ne bis in idem", mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi); -i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). 4.1.2. Il ricorrente pretende di censurare l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 sulla base dell'asserita duplicazione di condanne per i medesimi fatti posti alla base del diverso procedimento culminato nella sentenza, divenuta irrevocabile, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta n. 78/2015, con il quale il ricorrente fu ritenuto responsabile del diverso reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver partecipato, nel medesimo contesto temporale contestato nel procedimento che ci occupa, alla compagine criminosa "[OSCURATO:PERSONA]" facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente, il ricorrente censura i criteri valutativi che hanno condotto il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, a ritenere che il viaggio in Calabria effettuato dal Galati era diretto all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per conto del gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], promotore dell'associazione dei "carcagnusi", e non, invece, per il referente del Galati in Caltanissetta, [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.3. Occorre premettere, quanto alla dedotta violazione del ne bis in idem, che la Corte territoriale, in applicazione dei principi sopra indicati, ha dato conto dell'assoluta diversità dell'associazione operante nell'ennese rispetto all'associazione deputata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al presente procedimento, diversità da ricondurre non solo ai diversi ambiti territoriali di operatività, ma anche all'oggetto associativo. Rispetto all'alterità strutturale relativa ai due gruppi criminosi, è stata ampiamente evidenziata la piena compatibilità della contestuale appartenenza ad un consesso mafioso e ad un'associazione finalizzata allo spaccio. Gli ulteriori rilievi difensivi sono stati già oggetto di ampia disamina da parte della Corte territoriale, che ha evidenziato come il ricorrente si sia impegnato nel circuito criminogeno su più fronti territoriali. 4.1.4. Nel caso che occupa, la Corte territoriale ha osservato che da alcuna missiva in atti veniva specificata la ragione della trasferta in Calabria e che, in ogni caso, la fornitura di stupefacenti ed armi veniva ritenuta dal Giudice dell'udienza preliminare in via meramente ipotetica. Inoltre, dalle diverse lettere allegate al procedimento, è risultato che chiaramente che il Galati operava diversi viaggi in Calabria, non potendosi, pertanto, distinguere in modo netto né le distinte ragioni degli spostamenti, né i soggetti da cui provenivano le disposizioni. Le prospettazioni valorizzate con riferimento al primo motivo sono dirette unicamente a contestare il percorso valutativo seguito dalla Corte d'appello ed appaiono attinenti a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio costituito dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, profilo rimesso in via esclusiva alla competenza del giudice di merito. 4.2. Il secondo motivo, diretto a contestare l'esistenza e l'appartenenza del ricorrente all'associazione deputata al traffico di sostanze stupefacenti, è manifestamente infondato. 4.2.1. Invero, la Corte territoriale ha condiviso il convincimento del giudice di prime cure sulla partecipazione del Galati alla consorteria criminale, il cui riconoscimento si è fondato sostanzialmente sulle dichiarazioni rese dai collaboratori Musumeci e D'Aquino e sui contenuti delle conversazioni intercettate, di contenuto criptico ma di inequivocabile conducenza probatoria: si tratta di un mosaico probatorio assolutamente persuasivo, delineato dalla sentenza impugnata con un'analisi ragionata degli elementi raccolti che resiste alle critiche difensive. 4.2.2. In particolare, sono del tutto destituite di fondamento le critiche difensive riguardanti la mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., prescrive che le dichiarazioni del coimputato debbano essere valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"; il riscontro, dunque, non deve necessariamente concernere la medesima condotta (o frazione di essa) narrata dalla fonte dichiarativa, potendo invece riguardare altri profili idonei a fondare, anche sulla base di un ragionamento probatorio logico-deduttivo, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572, con riferimento ad un caso in cui il riscontro individualizzante era stato rinvenuto nelle intercettazioni ambientali, ad oggetto fatti diversi e autonomi, oltre che successivi, rispetto alle condotte riferite dal propalante). Ove, nel caso concreto, gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento. Nel caso in esame, le dichiarazioni dei collaboranti sono state valutate in piena conformità ai criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. ed utilizzate per la dimostrazione della esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre la partecipazione del ricorrente all'associazione e il costante apporto fornito dallo stesso nell'acquisto e nella vendita di stupefacenti è stato dimostrato sulla base di una serie di conversazioni intercettate, aventi chiaramente carattere criptico, per le quali valgono sicuramente due principi affermati costantemente dalla giurisprudenza di legittimità. E segnatamente che: -gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, in fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, confermativa della condanna in primo grado, perché, risolvendosi la prova individualizzante nella confidenza fatta dai familiari di un detenuto per altra causa in un colloquio intercettato, nel corso del quale indicavano gli imputati come autori del furto oggetto di procedimento senza evocare la fonte dell'informazione, ha mancato di accertare se detti confidenti fossero testimoni diretti ovvero avessero riferito notizie apprese da altri o da voci correnti); -in tema di intercettazioni di conversazioni, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorchè non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650); -in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Inoltre, il ricorrente propone, nella fattispecie, una diversa lettura del contenuto dichiarativo delle propalazioni dei chiamanti in correità, ritenuto dalla Corte chiaro e sufficientemente concludente a supporto dell'affermazione di responsabilità. 4.2.3. La prova dell'esistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 è stata raggiunta in termini pienamente conformi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta condudentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610). Nella specie, è stata raggiunta la piena prova della fitta rete di contatti tra gli associati, dei viaggi per il rifornimento della droga, dell'esistenza di una cassa comune, delle forme organizzative utilizzate, della divisione dei compiti tra gli associati, della continua commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti: una rilettura degli elementi di prova analizzai e coordinati dal giudice di merito in modo del tutto logico esula certamente dall'ambito della giurisdizione di legittimità. Inoltre, anche le critiche riguardanti la difficoltà di identificare la natura e la quantità della sostanza stupefacente hanno trovato una puntuale risposta nella sentenza impugnata, la cui ricostruzione prende le mosse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal sequestro operato in occasione dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in data 31 gennaio 2011. 4.2.4. Quanto alla riqualificazione del reato entro la più mite cornice sanzionatoria di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, il motivo è anch'esso manifestamente infondato, in quanto ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696, nella cui parte motiva la S.C. ha precisato che il delitto di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. 309/1990 costituisce un'autonoma fattispecie criminosa e non un'ipotesi attenuata del delitto di cui all'art. 74, comma 1, del medesimo d.P.R.; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098, secondo cui in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Nella specie, la Corte territoriale, ai fini del diniego tanto della riqualificazione ai sensi del comma quinto, che della fattispecie attenuata di cui al comma sesto, ha correttamente valorizzato complessivamente l'ampia potenzialità criminosa dell'associazione, il carattere continuativo e permanente dell'illecita attività, il volume di affari desumibile dalle conversazioni espresso in termini di migliaia di euro e l'avvenuto approvvigionamento di stupefacente in Calabria. 4.3. Fondato è, invece, il terzo motivo. Il giudice di merito ha irrogato una sanzione illegale, con un aumento di pena pari ad anni cinque di reclusione, avendo considerato rilevante, ai fini della ricorrenza della ritenuta recidiva reiterata, la condanna per un reato contravvenzionale, omettendo di considerare il portato della novella legislativa introdotta con l'art. 4 della L. 5 dicembre 2005, n. 251, sul testo dell'art. 99 cod. pen. La sentenza impugnata, infatti, ha omesso di considerare, ai fini della determinazione della pena, che la normativa citata stabilisce ora che l'aumento di pena per la recidiva è applicabile soltanto nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro di analoga natura. La nuova disposizione ha, quindi, sostituito la disposizione precedente, che prevedeva l'aumento per la recidiva nei confronti di "chi, dopo essere stato condannato per un reato (delitto o contravvenzione), ne commette(va) un altro" espungendo dal sistema penale la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi. Trattandosi di norma di diritto penale, di natura sostanziale, essa è di immediata applicazione (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Colella, Rv. 247647). La recidiva è istituto che governa le conseguenze derivanti dall'accresciuta pericolosità dell'autore del reato conseguente alla reiterata e dolosa consumazione di delitti, ma non anche di reati contrawenzionali. La univoca direzione dell'istituto a colpire la reiterazione di condotte delittuose, e non contravvenzionali, impone di interpretare l'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., nella parte in cui dispone che "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo", come riferito esclusivamente alle condanne per delitti dolosi e non anche alle condanne per contravvenzioni (Sez. 2, n. 30437 del 16/06/2016, Cutrì, Rv. 267416). Conseguentemente, nel caso di specie, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla parte in cui ha ritenuto esistente la recidiva reiterata (invece della recidiva semplice) ed ha applicato al ricorrente un aumento di pena superiore alla pena inflitta con la precedente condanna per delitto, con conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. 4.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. L'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e l'operato trattamento sanzionatorio sono stati motivati in maniera assolutamente congrua alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, al riguardo, ha ritenuto come elementi sfavorevoli di valutazione le condanne in precedenza riportate, la gravità dei fatti in contestazione e l'insussistenza di elementi endo ed extra processuali suscettibili di qualche positiva considerazione: intrinseca gravità del fatto e precedenti del reo che, quali dati polivalenti di medesima rilevanza negativa, ben potevano spiegare entrambi efficacia di influenza sui differenti profili di valutazione rappresentati dal trattamento sanzionatorio e dal diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza con ciò comportare lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr., Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904). Del tutto inammissibile è, infine, la questione con cui si deduce la disparità di trattamento tra coimputati (nella specie, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], coimputato stralciato e giudicato con il rito abbreviato), avendo questa Suprema Corte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr., Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880), posto che, nel caso di specie, al di là della precedente assorbente considerazione, non sono state in nessun caso enunciate le supposte discriminazioni in ordine alla determinazione della pena con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede: il tutto, in presenza di una precisa giustificazione da parte dei giudici di merito per l'operato trattamento differenziato nei confronti del succitato coimputato, peraltro giudicato nell'ambito di diverso procedimento (v. pag. 27 della sentenza impugnata). 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Il primo motivo, diretto a contestare il riconoscimento della responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo a) sulla base dell'asserita mancanza di convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, in quanto le dichiarazioni dei collaboranti sono state ampiamente vagliate dalla sentenza impugnata, che ha fatto puntuale applicazione dei criteri orientativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Prima di procedere nell'esame della doglianza proposta, il Collegio intende precisare in termini generali come tutti i motivi che si risolvono in censure in fatto sono sottratti al sindacato di legittimità. Ed infatti, è noto che l'orizzonte di verifica della Corte di cassazione è circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l'interpretazione delle norme applicate, mentre sono preclusi al sindacato di legittimità profili ricostruttivi della prova e della versione dei fatti articolata dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione ovvero di profili di travisamento della prova (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Fermo quanto precede, particolarmente persuasiva appare, in tal senso, la valutazione del propalante [OSCURATO:PERSONA], che ha dettagliatamente descritto una serie di condotte attribuite al ricorrente e significative di un inserimento nella dinamica associativa connotato dal carattere della stabilità del ruolo rivestito, indicativo di una messa a disposizione permanente del ricorrente nel contesto criminale e funzionale ad assicurare la continuità dell'attività criminosa. Si tratta di condotte che sono sicuramente inquadrabili nella fattispecie di partecipazione a prescindere da qualsiasi qualificazione formale attribuita alle stesse. Le ragioni per cui il ricorrente non rientrava tra i soggetti stipendiati sono state spiegate in modo perfettamente logico dalla sentenza impugnata facendo riferimento alla conversazione del 4 gennaio 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.1. Non colgono nel segno nemmeno le critiche mosse dal ricorrente alle deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]: non si tratta di dichiarazioni indirette prove dell'indicazione della fonte primaria, bensì di quel tipo di dichiarazioni che sfuggono alla disciplina della testimonianza indiretta. Un'ulteriore delimitazione dei presupposti applicativi della regolamentazione dettata dall'art. 195 cod. proc. pen. si desume dall'orientamento giurisprudenziale che ha puntualizzato come non possono considerarsi forme di deposizioni de relato talune ipotesi ricorrenti nella realtà processuale, quali: a) l'accusa proveniente da un correo di associazione mafiosa, il quale, proprio per la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio (cfr., Sez. 5, n. 5121 del 22/09/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211926; Sez. 1, n. 38321 del 19/09/2008, Sarno, Rv. 241490, secondo cui tale accusa non può definirsi chiamata de relato neppure nell'ipotesi in cui il dichiarante non abbia avuto contatti diretti con l'accusato, collocato in una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione); b) le dichiarazioni con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente a fatti di interesse comune (Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Algranati, Rv. 195766, in tema di banda armata e associazione terroristica-eversiva; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213445, in una fattispecie di associazione per delinquere dedita a rapine). 5.1.2. Quest'ultima ipotesi ha ricevuto molteplici applicazioni ai fini della prova dei delitti posti in essere da soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso. In proposito, si è affermato che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente alla medesima consorteria, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune (Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta, Rv. 243425); pertanto, anche tali dichiarazioni, possono assumere rilievo probatorio, a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti ai fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (così, in motivazione, Sez. 1, n. 15554 del 13/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243986). 5.1.3. Si è, conclusivamente, rilevato che in tema di chiamata in correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (cfr., Sez. 1, n. 23242 del, 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344). 5.1.4. Tale principio è stato esteso anche alle comunicazioni intercettate: infatti, Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808, ha specificato che le conversazioni intercorse tra l'imputato e altri soggetti intranei all'associazione mafiosa, inconsapevoli della captazione in corso, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, ma hanno valore di prova diretta, in quanto i loro contenuti sono frutto di un patrimonio condiviso, derivante dalla circolazione, all'interno del sodalizio, di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati. 5.1.5. Ad avviso della dottrina, la sottrazione delle ipotesi sopra esaminate all'area di applicazione della disciplina della testimonianza indiretta, e la loro conclusione nell'ambito della testimonianza "comune" o diretta, possono essere fondate su un dato, che rappresenta il denominatore comune delle varie fattispecie, per altri versi assai differenti tra loro: si tratta, in ogni caso, di ipotesi nelle quali il patrimonio conoscitivo - di cui è direttamente in possesso il teste - è indissolubilmente legato a quello degli altri soggetti da cui egli ha ricevuto ulteriori informazioni attinenti ad una vicenda che lo ha visto personalmente compartecipe. La situazione è, quindi, ben diversa da quella nella quale il teste risulta privo di una percezione originale e diretta del fatto. Le ipotesi precedentemente passate in rassegna esulano pertanto dalla nozione di testimonianza indiretta, che è necessariamente caratterizzata da uno specifico requisito gnoseologico, consistente nella derivazione dal patrimonio conoscitivi della fonte primaria (e non da un patrimonio conoscitivo comune) della notizia appresa dal teste de relato. L'applicazione del meccanismo di controllo sull'attendibilità della fonte prefigurato dall'art. 195 cod. proc. pen. ha, evidentemente, un senso, solo quando il fatto oggetto dell'informazione risulta estraneo alla personale esperienza del teste de relato. Infatti, il tratto caratterizzante dell'istituto della testimonianza indiretta è l'alterità dell'informazione, nel senso che quest'ultima proviene direttamente dalla fonte primaria, e pertanto "viaggia" da un soggetto ad un altro, senza che il ricevente abbia conoscenza alcuna relativamente al suo profilo contenutistico. Diversamente - ed è il caso che ci occupa - l'informazione appartiene al patrimonio conoscitivo comune dell'associazione. Una soluzione analoga viene adottata nei sistemi di common law, dove vige la regola per cui la dichiarazione del concorrente nel reato di conspiracy (accordo tra più persone per commettere un delitto) può essere ammessa contro ciascuno degli altri compartecipi, come se le affermazioni di ognuno dei componenti siano riferibili all'intero gruppo; occorre, comunque, che tali dichiarazioni si riferiscano ad un atto caratterizzato da un collegamento cronologico e teleologico con la realizzazione dell'accordo criminoso. 5.1.6. Il prevalente indirizzo interpretativo della giurisprudenza ha riconosciuto che "in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sé a giustificare un'affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta, ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia" (così, Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065; nello stesso senso, Sez. 1, n. 11097 del 26/01/2006, Termini, Rv. 233648; Sez. 2, n. 26152 del 23/05/2003, Farao, Rv. 225028; Sez. 5, n. 24711 del 10/04/2002, Condello, Rv. 222616).Nella sentenza impugnata si sottolinea la valenza probatoria delle intercettazioni da cui emerge lo svolgimento da parte del ricorrente di un ruolo che in alcuni casi è risultato anche espressivo di un potere di intimidazione. 5.2. Il secondo motivo, con il quale si contesta l'attribuzione di responsabilità per i capi C), D) e G) dell'imputazione, è meramente reiterativo di censure già proposte, rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica motivazione, in particolare valorizzando il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali si evince chiaramente il ruolo rivestito dal ricorrente per eludere i provvedimenti ablatori che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto disporre nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha, in particolare, ribadito che l'intervento del coimputato [OSCURATO:PERSONA] volto a dirimere i contrasti tra gli associati si giustificava proprio alla luce dell'intestazione fittizia dei beni operata nel suo interesse. Inoltre, non si confrontano con la motivazione le censure volte ad accreditare la versione per cui l'[OSCURATO:PERSONA] veniva mantenuto dal [OSCURATO:PERSONA] in virtù della mera contiguità tra relative abitazioni, avendo la Corte d'appello specificamente disatteso tale rilievo difensivo sulla base del carattere ingente delle somme destinate all'[OSCURATO:PERSONA], certamente non giustificabili sulla base dei soli rapporti di vicinato. In particolare, con riferimento al capo G), le censure sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale ha specificamente indicato le conversazioni dalle quali desumere sia il capitale impiegato, relativo a somme di denaro non lecitamente giustificabili - e, pertanto, derivanti dal ricorso a finanziamenti illeciti - sia la volontà dell'agente di occultare la titolarità sostanziale delle attività. 5.3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254, in una fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta"; con riferimento alle altre cd. "mafie storiche", v. anche, Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010).Secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, peraltro, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante è necessario — come avvenuto nella fattispecie — fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi (cfr., Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-02; Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270467); in particolare, la Corte territoriale ha anche evidenziato come sia risultata la consumazione di reati commessi per finalità associative con uso di armi da parte degli associati. 5.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La sentenza impugnata da atto dell'impossibilità di apprezzare elementi idonei utilmente valorizzabili ai fini del riconoscimento del beneficio, precisando che il "mero status di soggetto incensurato è a tal fine ininfluente e l'appellante, oltre a porre in esser reati di allarmante gravità, ha tenuto un comportamento extra ed endo processuale del tutto privo di positive caratterizzazioni". Invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 5.5. Non scrutinabile per genericità e, in ogni caso, per tardiva proposizione è il quinto motivo. 5.5.1. Lo stesso non indica con la necessaria precisione il provvedimento impositivo di cautela reale con riferimento al quale si chiede la restituzione del bene oblato, omettendo di indicarne esatta tipologia, autorità emittente, data di emissione ed oggetto. 5.5.2. In ogni caso il motivo è anche tardivo perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, avendo la parte, in sede di gravame di appello, sollevato censure solo in ordine alla configurabilità dei reati di cui ai capi A (primo motivo), C, D e G (secondo motivo), all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (terzo motivo) e alla rideterminazione della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo). Invero, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Come è noto, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), sono necessariamente funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata e all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, pertanto, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella fattispecie, si è in presenza di un uso molto limitato della tecnica redazionale del c.d. copia-incolla, che risulta tuttavia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria: un uso pienamente legittimo alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, Torcasio, Rv. 281127). La mera apparenza della motivazione, in realtà, si verifica esclusivamente laddove il rinvio ai contenuti della decisione di primo grado sia del tutto svincolato dai motivi di gravame e non fornisca risposta alle doglianze difensive, per il resto non potendo censurarsi la riedizione dei materiali già vagliati in primo grado quando sia posta a sostegno della motivata condivisione del loro apprezzamento.Nella fattispecie, la difesa, attraverso la deduzione del cennato vizio, sembra lamentare piuttosto che una pretermissione delle proprie ragioni una tecnica redazionale che attinge direttamente alle fonti di prova, riproducendole in sequenza selettiva a dimostrazione degli assunti, con analisi più o meno estese a confutazione dei rilievi svolti. Va chiarito in proposito che, il paradigma declinato dall'art. 546 cod. proc. pen., che prevede la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, non è agevolmente coniugabile con la complessità dei processi di criminalità organizzata caratterizzati da una moltitudine di imputati e di imputazioni che, in presenza di opzioni per il rito a forma contratta, impone al giudice di affrontare e selezionare una mole importante di fonti probatorie, spesso difficilmente sintetizzabili perchè condensate in atti dichiarativi complessi, quali sono i verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia nella loro riproduzione fonografica, talora ripetitivi e ridondanti rispetto alle esigenze di agevole fruizione della prova e la cui forma discorsiva e dialogante non è sempre suscettibile di una contenuta rielaborazione funzionale alle esigenze motivazionali. Pertanto, la tecnica del "copia e incolla" laddove agevoli la riproduzione della fonte (contribuendo ad evitarne il travisamento) risponde, in siffatte evenienze, ad esigenze di speditezza imposte dalla necessità di contenimento dei tempi di redazione del provvedimento e non si presta ad apodittiche censure ove alla stessa si accompagni la dovuta analisi dei contenuti e l'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria. 6.2. Il secondo motivo, con il quale ci si duole dell'apparenza della motivazione relativamente alla già dedotta censura del ne bis in idem, è, parimenti, manifestamente infondato, in quanto le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulle ragioni della mancata coincidenza temporale della condotta partecipativa costituente oggetto, rispettivamente, del procedimento in esame e di quello cd. Target, sono pienamente condivisibili e coerenti rispetto ai principi sviluppatesi nella giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, si contesta la violazione del ne bis in idem mediante una diversa prospettazione in fatto del tempus commissi delicti. Invero, la Corte territoriale ha correttamente precisato che nessuna preclusione ha impedito l'avvio di un diverso procedimento per i fatti oggetto di contestazione, stante il diverso periodo in cui si è iscritta la partecipazione del ricorrente per il procedimento Target, la cui condotta si è esaurita in un arco temporale - 2013/2015 - successivo rispetto a quello oggetto del presente procedimento penale (aprile 2010 - febbraio 2012). Deve, quindi, ribadirsi il principio per cui "costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva" (così, Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, Coccorullo, Rv. 257992; nello stesso senso, Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261937; Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263543; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, Rv. 274448; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518; Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021, C., Rv. 222187; Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371, in fattispecie, del tutto assimilabile, relativa a partecipazione ad associazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto la contestazione afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente). 6.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi B e B1 appare assolutamente persuasiva e non vien scalfita in alcun modo dalle critiche mosse dal ricorrente. Le ragioni per cui è stata raggiunta una piena certezza processuale a proposito della commissione da parte del ricorrente e dei coimputati di condotte riferibili al traffico di stupefacenti sono davvero incontestabili, emergendo palesemente il carattere criptico delle conversazioni intercettate ed il loro effettivo riferimento a sostanze stupefacenti, come evidenziato, in particolare, dalle conversazioni del 31/12/2010 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che non possono avere alcun altro significato sul piano logico. Del tutto persuasive sono anche le ragioni per cui si è ritenuto di riferire al ricorrente una serie di appellativi come "il bambino" e "il ragioniere", anche alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nonché del coordinamento tra la conversazione del 10/11/2010 e la contestuale localizzazione dell'utenza telefonica del Pappalardo. Perfettamente congrua è anche l'analisi delle conversazioni che consentono di attribuire un ruolo apicale al ricorrente rispetto agli altri associati, sulla base di una corretta ricostruzione del complessivo funzionamento dell'organismo associativo.6.4. Il quarto motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità a carico del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è del tutto generico. Come è noto, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Invero, la struttura argomentativa della sentenza della Corte territoriale risulta saldata con quella di primo grado, avendo adottato la Corte territoriale gli stessi criteri nella valutazione delle prove, tanto che, la lettura congiunta dei due provvedimenti consente di ricostruire la condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA] al consorzio associativo al di là di ogni ragionevole dubbio. Il motivo non introduce alcun elemento volto a superare le argomentazioni che si colgono dalle conformi sentenze di merito che possono leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 6.5. Il quinto motivo, sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria finalizzata all'acquisizione delle intercettazioni raccolte nel proc. "Nuova famiglia", è manifestamente infondato. Esso non supera le obiezioni della Corte territoriale, che, con motivazione congrua, ha ritenuto non necessaria l'assunzione delle sopramenzionate intercettazioni, perché riguardanti una compagine associativa diversa sia in relazione ai componenti dell'associazione, sia in relazione ai vertici delle stesse famiglie, sia in relazione al diverso arco temporale. Al riguardo, occorre ricordare che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). Inoltre, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 42 U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820): situazione, nella fattispecie, non ricorrente. 6.6. Il sesto motivo, diretto a contestare l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti a lui ascritti al capo C dell'imputazione relativo all'intestazione fittizia delle quote della "Associazione G.I.O.M.A.R.", è manifestamente infondato. La responsabilità del ricorrente per i fatti di cui al capo C è motivata in maniera assolutamente congrua sul piano dei presupposti di fatto e della qualificazione giuridica della condotta. L'affermazione per cui l'intervento del ricorrente per dirimere i contrasti tra i soci di fatto sarebbe ricollegabile ad un ruolo apicale rivestito nell'ambito dell'associazione mafiosa costituisce una ragione aggiuntiva ai fini dell'affermazione di responsabilità, piuttosto che un fattore di illogicità della motivazione. In ogni caso, il motivo proposto tende a suscitare una non consentita reinterpretazione del materiale probatorio in sede di legittimità. Quanto al tema dell'interposizione fittizia, la Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità, alla luce di dei principi sviluppatesi nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992 (conv. in I. n. 356 del 1992) mediante l'assunzione della qualità di socio occulto di una società preesistente, è necessario che tale qualità si acquisti con modalità fittizie o fraudolente, che connotano di illiceità la presenza di un socio di fatto in una realtà economica o imprenditoriale apparentemente facente capo ad altri (Sez. 6, n. 10271 del 22/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258338). Inoltre, la stessa giurisprudenza ha precisato che integra il reato di cui all'art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992, la costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altre società (Sez. 1, n. 39210 del 24/06/2013, Sinicropi, Rv. 256771; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, dep. 2016, Scriva, Rv. 266386). 6.7. Il settimo motivo è manifestamente infondato. L'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e l'operato trattamento sanzionatorio sono stati motivati ("non è dato apprezzare elemento alcuno da poter utilmente valorizzare ai fini del riconoscimento ... delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato è soggetto già pregiudicato, chiamato a rispondere di gravi reati ed ha tenuto un comportamento extra ed endo processuale privo di positive caratterizzazioni") in maniera assolutamente congrua alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.Anche la motivazione sulla recidiva è perfettamente logica e non può essere inficiata dalla considerazione del tempo trascorso rispetto ai reati precedentemente commessi, in presenza di numerosi precedenti penali e di reiterazione di condotte di allarmante gravità, con conseguente giustificato giudizio di esistenza di una "abitudine delinquenziale" costituente espressione di una pericolosità attuale ed accresciuta. 6-bis. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] . 6-615.1. Il primo motivo, che riprende l'omologo primo motivo del ricorso, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Si rimanda alle considerazioni ed alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 6.1., aggiungendosi solo che la precedente sentenza di appello era stata annullata esclusivamente per il verificarsi di una nullità assoluta conseguente alla riscontrata violazione del principio dell'immutabilità del giudice e non per vizi di motivazione e di applicazione di norme sostanziali. 6-b/s.2. Il secondo motivo, che riprende l'omologo secondo motivo del ricorso, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Si rimanda alle considerazioni ed alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 6.2. 6-bis.3. Il terzo motivo, che riprende l'omologo terzo motivo del ricorso, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Si rimanda alle considerazioni ed alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 6.3. 6-bis.4. Il quarto motivo, che riprende l'omologo quarto motivo del ricorso, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è del tutto generico. Si rimanda alle considerazioni ed alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 6.4. 6-bis.5. Il quinto motivo, che riprende l'omologo quinto motivo del ricorso, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Si rimanda alle considerazioni ed alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 6.5. 6-bis.6. Il sesto motivo, che riprende l'omologo sesto motivo del ricorso, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Si rimanda alle considerazioni ed alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 6.6. 6-bis.7 . Il settimo motivo, che riprende l'omologo settimo motivo del ricorso, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Si rimanda alle considerazioni ed alle valutazioni esposte nel precedente paragrafo 6.7., precisandosi che anche le valutazioni in punto determinazione della pena risultano del tutto congrue e conformi ai criteri di giudizio fissati dalla giurisprudenza di legittimità. 7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Il primo motivo è aspecifico, anche perché meramente rievocativo delle censure di merito proposte in sede di gravame d'appello, e comunque manifestamente infondato. Ferme le considerazioni di carattere generale esposte nel precedente paragrafo 4.2.2., riconosce il Collegio come la Corte territoriale abbia dato atto della rilevanza e significatività delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato come reggenti del clan dei carcagnusi [OSCURATO:PERSONA] e la di lui madre, [OSCURATO:PERSONA], esponendo che a costei, che ricopriva un ruolo di "comando", i sodali si rivolgevano per risolvere i problemi attinenti al sodalizio mafioso. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che la ricorrente, che all'inizio era "un po' riservata ma partecipava alla famiglia", aveva progressivamente assunto una posizione equivalente a quella del figlio, riferendo altresì un episodio in cui la donna aveva fatto un'intimidazione ad un commerciante che si rifiutava di pagare il pizzo. La difesa ha contestato l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] rilevando che costui era detenuto nel periodo in cui asserisce di aver avuto a che fare con [OSCURATO:PERSONA] e che le dichiarazioni sarebbero generiche e sprovviste di elementi di riscontro. Le censure difensive sono ampiamente "resistite" dalle argomentazioni spese dalla Corte territoriale che ha evidenziato come il "[OSCURATO:PERSONA] fosse stato componente del clan [OSCURATO:PERSONA] dal 2000 al 2009 ed avesse iniziato a collaborare con la giustizia nel 2012 ... [] a prescindere dal periodo di detenzione patito, ha certamente avuto precisa e sicura conoscenza sia delle dinamiche del consesso mafioso a cui partecipava, sia degli equilibri interni di esso e dei ruoli di ciascun sodale. Appare pertanto credibile il racconto del collaboratore laddove il medesimo delinea la posizione assunta all'interno del clan dalla Morace precisando che costei, subito dopo la sua scarcerazione, aveva contatti soltanto con pochi fedeli associati e teneva un comportamento cauto che via via aveva modificato, assumendo all'interno del clan un potere decisionale che il collaboratore accomuna a quello di [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative all'intervento della Morace per dirimere vari problemi dell'associazione, lungi dall'essere caratterizzate da vaghezza o genericità evocano piuttosto un fatto specifico concernente l'ordine impartito dalla Morace ai sodali in relazione all'estorsione commessa ai danni del commerciante Calabrò restìo al pagamento del pizzo ...[] A conferma delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli intraneo al clan [OSCURATO:PERSONA]) ha riferito che era solito consegnare alla Morace le somme di denaro provento delle estorsioni realizzate dal clan.., aggiungeva il Tucci che durante la sua latitanza aveva ricevuto assistenza da [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, era aiutato dalla Morace che preparava il cibo per il latitante. Anche le dichiarazioni del Tucci si sottraggono a qualsivoglia censura di genericità avendo il collaboratore descritto fatti e comportamenti della Morace specifici (consegna del denaro delle estorsioni e assistenza durante la latitanza) e significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio mafioso ... [] A conferma di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e Tucci in merito alla intraneità della donna al clan, [OSCURATO:PERSONA] santo, pur avendo fatto parte di un diverso clan mafioso (Santapaola), ha riferito di un episodio a lui raccontato da un soggetto intraneo ai carcagnusi, tale [OSCURATO:PERSONA], ossia che, a seguito dell'uccisione di tale [OSCURATO:PERSONA], la Morace voleva sapere a tutti i costi i nomi degli autori dell'omicidio pretendendone la testa sul tavolo al punto che il Pannitteri temeva di andare a casa della Morace non disponendo dell'informazione richiesta e temendone la reazione". Ciò considerato, la Corte territoriale ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, essendo oggetto della contestazione il solo reato associativo, il thema decidendum in relazione al quale vanno misurate le regole dell'art. 192 cod. proc. pen., consiste nella condotta partecipativa - o direttiva, a seconda appunto della contestazione - e cioè nella stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Non rileva perciò che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non si riferiscano ai medesimi particolari o alla singola attività attribuita all'accusato (non sempre in sè illecita e comunque non in considerazione come illecito autonomo), giacché il "fatto" da riscontrare non è il singolo comportamento dell'associato, bensì la sua appartenenza al sodalizio, l'esistenza di uno stabile contributo ad esso, che i singoli comportamenti ben possono soltanto concorrere a dimostrare (cfr., Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699; Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv. 263704; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380; Sez. 5, n. 32020/2018, cit.). 7.2. Il secondo motivo è, anch'esso, aspecifico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici peraltro non evidenziati dal ricorrente, ha ritenuto che: -la pena inflitta in primo grado (anni nove di reclusione) corrisponde al minimo edittale previsto dalla previgente normativa introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 2 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92;-lo stato di incensuratezza dell'imputata non può essere, da solo, posto a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in presenza, al contrario, di fatto di particolare gravità e dell'insussistenza di elementi extra o endo processuali meritevoli di positiva considerazione; -l'aggravante della disponibilità di armi, si evince dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale di appartenenza, come emerso dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in tal senso, Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743, secondo cui, in tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni); -non è configurabile il meno grave reato di favoreggiamento personale attesa la comprovata e ritenuta intraneità dell'imputata al sodalizio mafioso. 7-bis. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7-bis.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ferme le valutazioni espresse nel precedente paragrafo 6.1., nella fattispecie si è in presenza di un uso della tecnica redazionale del cd. copia-incolla accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria: un uso pienamente legittimo alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 13604/2021, cit.). Occorre, inoltre, ribadire che la precedente sentenza di appello è stata annullata dalla Corte di legittimità per ragioni che si ricollegano ad una nullità assoluta relativa alla violazione del principio di immutabilità del giudice, ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen, e non per vizi di motivazione o di applicazione di norme sostanziali (v. precedente paragrafo 6-bis.1.). 7-bis.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La prova della condotta partecipativa della ricorrente è data dalle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal contenuto delle conversazioni captate. Si è in presenza di un quadro probatorio assolutamente persuasivo che resiste senza dubbio alle critiche difensive. Quanto alla dedotta mancanza di convergenza dei collaboratori di giustizia, ferme le valutazioni compite nel precedente paragrafo 4.2.2., si tratta di una censura che non può trovare accoglimento, in quanto la corrispondenza di tali dichiarazioni non deve essere riferita al piano fattuale, con riferimento alle singole condotte materiali, ma deve intendersi sul piano del riscontro logico.Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della valutazione della chiamata di correo, il "riscontro individualizzante" non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associazione mafiosa, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 32020/2018, cit.). Le complessive risultanze istruttorie, di contenuto inequivocabile, forniscono un quadro probatorio assolutamente persuasivo, che resiste alle doglianze proposte e consegna un quadro fattuale che si attaglia perfettamente ai requisiti della partecipazione associativa, come delineati nella sentenza delle Sezioni Unite Modaffari (sent. n. 36958 del 27/05/2021), secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Quanto al rapporto tra parentela e relazione associativa, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, se è vero che deve escludersi che la semplice esistenza di relazioni di parentela con un esponente dell'associazione costituisca di per sé prova o solo indizio della appartenenza di un soggetto alla medesima, nondimeno la parentela può costituire una circostanza indiziante di una consapevole partecipazione quando siano stati accertati l'esistenza di un'organizzazione criminale, composta anche da persone legate da vincoli familiari, ed una non occasionale attività criminosa dei componenti della famiglia nel perseguimento dell'interesse del sodalizio (cfr., Sez. 5, n. 18491 del 22/11/2012, dep. 2013, Vadalà, Rv. 255431; Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828). Inoltre, la costituzione del sodalizio non può essere esclusa per il sol fatto che questo sia composto, per lo più, da componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (cfr., Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426; Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259773), circostanza che, nel caso di specie, si evince dall'indubbio tenore intimidatorio delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge persino il timore per il Pellegrino, soggetto estraneo alla dinamica familiare e sodale del clan, per la possibile formazione di un autonomo consesso associativo capeggiato dalla ricorrente: un timore di tal fatta in capo ad un soggetto intraneo all'associazione mafiosa e conoscitore delle dinamiche interne della medesima, dimostra ancora una volta l'indiscutibile appartenenza della Morace al sodalizio con un ruolo non certamente secondario. 7-bis.3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254, in una fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta"; con riferimento alle altre cd. "mafie storiche", v. Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010). Secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, peraltro, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante è necessario — come avvenuto nella fattispecie — fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi (cfr., Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-02; Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270467); in particolare - come già si è evidenziato - la Corte territoriale ha precisato come sia risultata la consumazione di reati commessi per finalità associative con uso di armi da parte degli associati. 7-bis.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato Sia il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che la misura del trattamento sanzionatorio sono stati ampiamente e logicamente motivati dai giudici di merito. 8. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, in parte, anche aspecifico. Al riguardo non possono che riprendersi le considerazioni di carattere generale esposte nei precedenti paragrafi 4.2.2. e 7.1. La prova della condotta partecipativa del ricorrente è data dalle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboranti (Musumeci, Viola, Seminara e [OSCURATO:PERSONA]), di contenuto inequivoco a cui si aggiungono le dichiarazioni e le conversazioni intercettate (in particolare, si vedano le captazioni del 21 luglio 2011 e del 29 luglio 2011, dalle quali si evince un totale assoggettamento del ricorrente alla figura del [OSCURATO:PERSONA]) di indubbio valore incriminante, come risulta ampiamente dalla motivazione della sentenza impugnata. In dibattimento, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver avuto contatti con il Pellegrino che gestiva una piazza di spaccio ed era molto vicino a [OSCURATO:PERSONA], precisando che il Pellegrino camminava giorno e notte con il [OSCURATO:PERSONA] manifestando apertamente di essere un suo affiliato. Il ricorrente, insieme al [OSCURATO:PERSONA], si presentava anche alle riunioni di rilievo che si svolgevano con i vertici dei clan mafiosi: sostanzialmente, lo stesso era un guardaspalle ed intermediario del [OSCURATO:PERSONA] ed infatti il collaboratore si rivolgeva al Pellegrino ogniqualvolta doveva incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il collaboratore ha riferito di uno specifico episodio in cui il Pellegrino aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] per farlo incontrare con esponenti del clan dei carateddi al fine di "ringraziare" il [OSCURATO:PERSONA] per non aver partecipato ad una riunione tra clan mafiosi in cui si dovevano trattare iniziative in danno del clan Santapaola. Il quadro indiziario a carico del ricorrente ha trovato implementazione in dibattimento con le deposizioni degli altri collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Particolarmente pregnante - ha ritenuto la Corte territoriale - è risultata la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di uno specifico episodio in cui il Pellegrino ha partecipato ad un importante incontro avvenuto dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per discutere una questione relativa ad un'estorsione ai danni di un operatore del mercato ittico precedentemente di competenza del clan dei carcagnusi. Su questi presupposti, la Corte territoriale ha ritenuto che "... le dichiarazioni dei citati collaboratori convergono nel delineare un qualificato rapporto tra il Pellegrino e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del quale il Pellegrino era certamente interlocutore privilegiato ed intermediario del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, trattasi di dichiarazioni estremamente significative e probanti l'intraneità dell'imputato nel sodalizio mafioso in quanto, secondo le logiche proprie della criminalità organizzata, un capo non si fa accompagnare ad una riunione presso la sede di un clan da chicchessia ma da sodali di assoluta fiducia ... [] dalle conversazioni intercettate ... emerge che gli strettissimi rapporti intercorsi tra il Pellegrino e [OSCURATO:PERSONA] andavano ben oltre la mera amicizia ed erano piuttosto funzionali al mantenimento in vita dell'associazione mafiosa [] gli argomenti affrontati dal Pellegrino (ndr., nelle predette conversazioni) esulano dal mero rapporto amicale essendo indicative invece di una fattiva partecipazione ... alle dinamiche del sodalizio mafioso. E' irrilevante l'ulteriore rilievo difensivo a proposito dell'omessa citazione del Pellegrino come sodale dell'associazione mafiosa ... da parte di altri collaboratori di giustizia, escussi in dibattimento, quali D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ... molti dei citati collaboratori sono stati componenti di diversi clan mafiosi in un periodo non coevo a quello in contestazione sicchè è certamente plausibile che costoro non conoscessero la persona del Pellegrino. Contrariamente all'assunto difensivo ... non si dubita della mafiosità del presente consesso malavitoso e della sua riconducibilità alla storia criminale del gruppo mafioso dei carcagnusi ...". Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36958/2011, cit.), la partecipazione al reato di associazione mafiosa non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status; essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa "far parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa. Nella fattispecie, detto contributo, da parte del Pellegrino, per le ragioni dinanzi esposte, è stato ampiamente riscontrato nella sia caratterizzazione di dinamicità, diuturnità e concretezza: un contributo che, nel fornire un valido aiuto alla vita dell'associazione, ha testimoniato nel contempo la affectío societatis del Pellegrino, concretizzando la sua avvenuta "messa a disposizione". Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 8.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'inflizione della pena minima per il reato (anni nove di reclusione), giuste le previsioni della previgente normativa introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 2 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, ha esonerato il giudice dallo sviluppo dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente, nella fattispecie, il riferimento (anche implicito) alla necessità di adeguamento al caso concreto (cfr., Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Del tutto inammissibile è, inoltre, la questione con cui si deduce la disparità di trattamento tra coimputati, avendo questa Suprema Corte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr., Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880), posto che, nel caso di specie, non sono state in nessun caso enunciate le supposte discriminazioni in ordine alla determinazione della pena con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede. 8.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente motivato con riguardo alla gravità dei fatti in contestazione e ai numerosi precedenti penali iscritti a carico dell'imputato (soprattutto reati contro il patrimonio), elementi indicativi di una spiccata inclinazione a delinquere del reo. Il profilo di doglianza relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza - che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale in alcuna parte della propria decisione riconosce implicitamente - è del tutto destituito di fondamento. La Corte territoriale ha - con il proprio "formale" ma inequivoco "silenzio" - ritenuto la richiesta in parola fondata su una interpretazione dell'istituto in insanabile contrasto con il consolidato orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, cui aderisce il Collegio. In tal senso, si è affermato che l'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. in tema di concorso di persone, non può trovare applicazione in relazione a fattispecie di partecipazione - in numero superiore a cinque - ad associazioni delinquenziali. Essa, infatti, è stata introdotta per correggere il principio generale della unitarietà del reato concorsuale e della tendenziale equivalenza sul piano sanzionatorio dell'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito, consentendo nei casi limite e marginali al giudice di valutare la portata minima del contributo dei concorrenti e di graduare, conseguentemente, la pena, con la espressa esclusione dei "casi" indicati nell'art. 112, tra i quali vi è, appunto, il "caso" in cui nel reato concorrano cinque o più persone. Il riferimento testuale ai "casi indicati nell'art. 112" anziché alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 112, costituisce indicatore inequivocabile del fatto che il legislatore abbia inteso riferirsi alle situazioni indicate in detta disposizione (e per quanto qui interessa al numero di cinque o più concorrenti nel reato) a prescindere dal rilievo che esse possano in concreto assumere come specifiche circostanze aggravanti. Per i reati associativi, in cui la penale rilevanza della condotta partecipativa del singolo discende dalla sua adesione allo stesso patto sociale degli altri numerosi associati, in caso di contributi in concreto rivelatisi di minore offensività, la graduazione della pena potrà comunque avvenire - se del caso - con l'impiego n 52 di altri istituti, come le circostanze attenuanti generiche (cfr., Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804; Sez. 2, n. 17879 dei 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010; Sez. 2, n. 36538 del 21/09/2011, Zappalà, Rv. 251146; Sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249911; Sez. 6, n. 29821 del 22/06/2001, Bonaffini, Rv. 221210). 8 -bis. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 8 -bis.1. Il primo motivo, che sostanzialmente riprende i contenuti del primo motivo del ricorso proposto a favore dell'imputato da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Al riguardo si riprendono tutte le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 8.1. 8-bis.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ferme e richiamate le valutazioni esposte nel precedente paragrafo 7- bis.3., evidenzia il Collegio come, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (cfr., Sez. 2, n. 50714/2019, cit.). Le censure ivi proposte non si confrontano con il chiaro tenore dimostrativo della sentenza impugnata, laddove ha chiarito che la prova della consapevolezza da parte del Pellegrino della disponibilità di armi da parte dell'associazione è data dalla comprovata partecipazione dell'imputato a numerose riunioni svoltesi con elementi di vertice del sodalizio e finalizzate alla commissione di delitti omicidiari. 8-bis.3. Il terzo ed il quarto motivo, diretti a contestare il diniego di concessione delle attenuanti generiche e la severità del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema di denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dando specifico conto delle ragioni ostative all'applicazione del beneficio, ed ha correttamente determinato la sanzione, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Al riguardo, si richiamano le considerazioni e le valutazioni esposte nei precedenti paragrafi 8.2. e 8.3. 9. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La prova della partecipazione del ricorrente alla conversazione del 28/12/2010 è stata tratta da elementi contenutistici e logici di forte valenza probatoria ed in conformità ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Costituisce principio condiviso quello secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata. Tra tali circostanze, si rammentano: i contenuti delle conversazioni intercettate, tenuto conto dei nomi e dei soprannomi delle persone menzionate nel corso dei colloqui; il riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia giudiziaria, dopo un'iniziale identificazione; le intestazioni formali delle schede telefoniche che le aveva ascoltate e individuate nel corso di precedenti intercettazioni (cfr., Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252712; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02). Peraltro, ribadendo l'indirizzo ermeneutico suddetto, si è chiarito che, proprio per l'atipicità "naturale" di un elemento di prova quale è l'individuazione degli interlocutori di conversazioni intercettate, incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (così, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478; v. anche, Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900). Del resto, indicare gli elementi dissonanti rispetto a quelli utilizzati per l'individuazione fa parte pur sempre dell'obbligo di specificità del motivo di ricorso che incombe su chi lo propone. Ed invece, nella fattispecie, il ricorrente si limita a sostenere la carenza di motivazione della sentenza di secondo grado, ignorando, peraltro, tutti i numerosi elementi di prova indicati in entrambi i provvedimenti decisori. 9.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La prova della partecipazione del ricorrente all'associazione è stata tratta in modo assolutamente adeguato dal tenore delle conversazioni intercettate, che denotato un ruolo notevole del ricorrente ed esteso a questioni decisamente delicate nelle dinamiche interne al sodalizio criminale e per lo svolgimento di compiti essenziali nel perseguimento dei fini comuni dell'associazione, come