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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24118/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che i primi quattro motivi, che contestano, sotto vari profili, la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in aggiunta, essi sono manifestamente infondati, contestando la motivazione in base a critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizio di merito; in altre parole, è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare, a fronte di una doppia conforme, una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il quinto motivo, sul bilanciamento, oltre che manifestamente infondato, è del tutto carente di apparato giustificativo, risolvendosi, più che in un motivo di impugnazione, in una mera prece, priva di alcun rilievo di critica della motivazione della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MFr ncesc [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 'LU 202 Gèuc Zi8flO De t és

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che i primi quattro motivi, che contestano, sotto vari profili, la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in aggiunta, essi sono manifestamente infondati, contestando la motivazione in base a critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizio di merito; in altre parole, è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare, a fronte di una doppia conforme, una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il quinto motivo, sul bilanciamento, oltre che manifestamente infondato, è del tutto carente di apparato giustificativo, risolvendosi, più che in un motivo di impugnazione, in una mera prece, priva di alcun rilievo di critica della motivazione della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MFr ncesc [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 'LU 202 Gèuc Zi8flO De t és
Sentenza Cassazione n. 24118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris