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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 44637/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 7 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, La Corte di appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mandato di arresto europeo del 13 ottobre 2021, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) per dare esecuzione alla sentenza irrevocabile del medesimo Tribunale emessa il 13 luglio 2021 che condannava il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di contrabbando di tabacchi commesso in [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 18, comma 1, lett. h) della legge 69/2005 in relazione al pericolo di trattamenti disumani e degradanti.

Si osserva che la Corte d'appello ha chiesto informazioni dettagliate sulla esecuzione della pena, ma ha poi deciso sulla base di una nota pervenuta dall'Amministrazione penitenziaria romena estremamente generica sulla descrizione del percorso di espiazione della pena, nonché carente di informazioni sulla indicazione dell'istituto di pena in cui il [OSCURATO:PERSONA] sarà detenuto con una ipotetica prospettiva di affidamento ad un regime detentivo attenuato di cui non vi è certezza e senza garanzia del rispetto degli standard europei sullo spazio individuale intramurario che deve essere pari ad almeno tre metri quadrati calpestabili.

Inoltre, anche le condizioni igieniche e di salubrità sono indicate in modo generico senza una specifica descrizione degli istituti di pena cui si riferiscono e né di quello in cui il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere assegnato.

In definitiva, si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non spiega adeguatamente le ragioni per le quali, stante la situazione critica delle carceri in [OSCURATO:PERSONA] testimoniata dalle sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (10 giugno 2014), dal rapporto del Consiglio d'Europa del 24 settembre 2015 e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del giugno 2014, il predetto non sia sottoposto a quei trattamenti disumani e degradanti che la normativa sul mandato di arresto europeo intende evitare.

In particolare rileva il ricorrente che la motivazione della Corte di appello è incentrata più sulla insussistenza delle condizioni del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, lett. r) legge 69/2005, che sono state oramai superate e rese più restrittive dalla modifica introdotta dal d.lgs. n. 10/2021, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] privo di una stabile residenza quinquennale non ha più addotto tale motivo per opporsi alla sua consegna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comrna 1, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69 - nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803).

Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall'art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 della predetta legge, relativamente al rifiuto della consegna, ove sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878).

Restano, dunque, tuttora operanti i criteri in merito forniti dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), per cui l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare, va svolto attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296).

2. Va rilevato che già questa Corte ha ritenuto che le condizioni carcerarie assicurate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle persone richieste allo Stato italiano per l'esecuzione della pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato ai parametri indicati dall'autorità giudiziaria italiana, sin dalla sentenza Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296, siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, Florian, in motivazione). [OSCURATO:PERSONA] in particolare garantisce ai consegnandi lo spazio minimo individuale nell'e strutture carcerarie in regime di tipo "chiuso" di 3 mq in cui sono inclusi arredi che consentono libertà di movimento (non si indicano infatti in tale spazio strutture fisse come "letti a castello" e i servizi igienici) e in regime "semiaperto" di 2 mq nel quale i detenuti usufruiscono degli spazi della cella solo per la ristorazione, per servirsi dei servizi sanitari e per il pernottamento, mentre per il resto del tempo, laddove non occupati in attività e programmi rieducativi, sono liberi di trascorrere tutta la giornata negli spazi comuni (significativa è la apertura delle celle per tutto il giorno).

3. Come già affermato più volte da questa Corte (Sez.

F, n. 35554 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mogos, non mass; Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018; Marius, non mass.; Sez. 6, n. 7187 del 09/02/2018, Marius, non mass.; Sez. 6, n. 18016 del 18/04/2018, Breaz, non mass.), la situazione carceraria nello Stato rumeno è obiettivamente mutata e di tale cambiamento dà atto la presentazione il 25 gennaio 2018 di un action plan per contrastare tutti i gaps riscontrati dalla sentenza pilota della Corte EDU Rezmives ed altri c. [OSCURATO:PERSONA] del 25 aprile 2017, che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell'art. 3 CEDU, chiedendo la introduzione di "misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione".

La valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (ex multis v. [OSCURATO:PERSONA] c.

Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; Kulikov c.

Russia , n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; Yepishin c.

Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; [OSCURATO:PERSONA] c.

Russia, cit., §§ 52 - 58).

4. Quanto allo spazio individuale, come è già stato indicato da questa Corte, sussistono i fattori compensativi quando concorrono le seguenti circostanze: 1) la breve durata della detenzione; 2) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività; 3) le dignitose condizioni carcerarie (Sez.6, n. 52541 del 09/11/2018, Moise, Rv. 274296; Sez. 4 6, n. 53031 del 09/11/2017, P., Rv. 271577; Sez. 6, n. 18016 del 18 aprile 2018, Breaz, non mass.; Sez.

Fer., n. 37610 del 31 luglio 2018, Ibra, non mass.; Sez. 6, n. 38920 del 21 agosto 2018, Astratinei, non mass.).

Si tratta di una valutazione che deve essere compiuta in concreto, caso per caso.

Nel caso di specie, i presupposti indicati sono configurabili, tenuto conto che: a) sono state garantite le modalità di detenzione nonché, sebbene non con certezza - ma ciò è irrilevante - il luogo di probabile detenzione (il penitenziario di [OSCURATO:PERSONA]); b) si è assicurato che il regime carcerario - dopo una fase iniziale di orientamento di 21 giorni in alli saranno comunque garantite celle con uno spazio minimo di tre mq. per ciascun detenuto - sarà in regime "semiaperto", con ampi spazi di autonomia e con celle aperte permanentemente che assicurano condizioni strutturali obiettivamente adeguate quanto all'igiene personale, ai pasti, e con la garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché con accesso all'acqua corrente ed ai servizi sanitari, in condizioni d'igiene e pulizia.

Dunque, la circostanza che lo spazio a disposizione del detenuto sia di 3 mq., anche se comprensivo degli arredi, non è di per sé ostativa, poiché la detenzione non è di lunga durata e si inscrive nell'ambito di un regime che, in ossequio agli standards convenzionali, rispetta le esigenze personali individuali.

Questa Corte ha invero ritenuto legittimo il ricorso a "criteri compensativi" nella valutazione della detenzione intramuraria che si svolge sia sotto i tre metri quadrati sia al di sopra della suddetta soglia (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278355; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274296; Sez. 6, n. 5303 del 09/11/2017, P., Rv. 271577).

5. In tale prospettiva, il documento trasmesso dalle autorità rumene riflette gli standards già ritenuti non ostativi alla consegna (quanto al regime "interno" e per quello "semi-aperto"), con la previsione in ogni caso anche in quello "chiuso" di attività esterne per diverse ore per coloro che non partecipano ad attività di lavoro, formazioni professionale o di istruzione, che consentono complessivamente di mitigare un eventuale spazio minimo vitale di 3 mq., anche se comprensivo degli arredi.

La Corte del merito si è, in conclusione, aittenuta a tali indicazioni di principio, ma ha poi inopinatamente attivato la ric:hiesta di informazioni integrative "individualizzate" sul regime di detenzione sebbene non più necessarie una volta superate le problematiche di ordine generale denunciate in passato dagli organismi sovranazionali sulle modalità di espiazione della pena presso le carceri rumene, non essendo più in discussione il rispetto dei principi europei in tema di divieto di trattamenti inumani e degradanti ed essendo oramai privi di al:tualità i rilevi critici astrattamente addotti dalla difesa del ricorrente e replicati in questa sede.

6. All'infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MI.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 7 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, La Corte di appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mandato di arresto europeo del 13 ottobre 2021, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) per dare esecuzione alla sentenza irrevocabile del medesimo Tribunale emessa il 13 luglio 2021 che condannava il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di contrabbando di tabacchi commesso in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 18, comma 1, lett. h) della legge 69/2005 in relazione al pericolo di trattamenti disumani e degradanti. Si osserva che la Corte d'appello ha chiesto informazioni dettagliate sulla esecuzione della pena, ma ha poi deciso sulla base di una nota pervenuta dall'Amministrazione penitenziaria romena estremamente generica sulla descrizione del percorso di espiazione della pena, nonché carente di informazioni sulla indicazione dell'istituto di pena in cui il [OSCURATO:PERSONA] sarà detenuto con una ipotetica prospettiva di affidamento ad un regime detentivo attenuato di cui non vi è certezza e senza garanzia del rispetto degli standard europei sullo spazio individuale intramurario che deve essere pari ad almeno tre metri quadrati calpestabili. Inoltre, anche le condizioni igieniche e di salubrità sono indicate in modo generico senza una specifica descrizione degli istituti di pena cui si riferiscono e né di quello in cui il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere assegnato. In definitiva, si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non spiega adeguatamente le ragioni per le quali, stante la situazione critica delle carceri in [OSCURATO:PERSONA] testimoniata dalle sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (10 giugno 2014), dal rapporto del Consiglio d'Europa del 24 settembre 2015 e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del giugno 2014, il predetto non sia sottoposto a quei trattamenti disumani e degradanti che la normativa sul mandato di arresto europeo intende evitare. In particolare rileva il ricorrente che la motivazione della Corte di appello è incentrata più sulla insussistenza delle condizioni del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, lett. r) legge 69/2005, che sono state oramai superate e rese più restrittive dalla modifica introdotta dal d.lgs. n. 10/2021, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] privo di una stabile residenza quinquennale non ha più addotto tale motivo per opporsi alla sua consegna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comrna 1, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69 - nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803). Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall'art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 della predetta legge, relativamente al rifiuto della consegna, ove sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878). Restano, dunque, tuttora operanti i criteri in merito forniti dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), per cui l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare, va svolto attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296). 2. Va rilevato che già questa Corte ha ritenuto che le condizioni carcerarie assicurate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle persone richieste allo Stato italiano per l'esecuzione della pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato ai parametri indicati dall'autorità giudiziaria italiana, sin dalla sentenza Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296, siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, Florian, in motivazione). [OSCURATO:PERSONA] in particolare garantisce ai consegnandi lo spazio minimo individuale nell'e strutture carcerarie in regime di tipo "chiuso" di 3 mq in cui sono inclusi arredi che consentono libertà di movimento (non si indicano infatti in tale spazio strutture fisse come "letti a castello" e i servizi igienici) e in regime "semiaperto" di 2 mq nel quale i detenuti usufruiscono degli spazi della cella solo per la ristorazione, per servirsi dei servizi sanitari e per il pernottamento, mentre per il resto del tempo, laddove non occupati in attività e programmi rieducativi, sono liberi di trascorrere tutta la giornata negli spazi comuni (significativa è la apertura delle celle per tutto il giorno). 3. Come già affermato più volte da questa Corte (Sez. F, n. 35554 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mogos, non mass; Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018; Marius, non mass.; Sez. 6, n. 7187 del 09/02/2018, Marius, non mass.; Sez. 6, n. 18016 del 18/04/2018, Breaz, non mass.), la situazione carceraria nello Stato rumeno è obiettivamente mutata e di tale cambiamento dà atto la presentazione il 25 gennaio 2018 di un action plan per contrastare tutti i gaps riscontrati dalla sentenza pilota della Corte EDU Rezmives ed altri c. [OSCURATO:PERSONA] del 25 aprile 2017, che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell'art. 3 CEDU, chiedendo la introduzione di "misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione". La valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (ex multis v. [OSCURATO:PERSONA] c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; Kulikov c. Russia , n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; Yepishin c. Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; [OSCURATO:PERSONA] c. Russia, cit., §§ 52 - 58). 4. Quanto allo spazio individuale, come è già stato indicato da questa Corte, sussistono i fattori compensativi quando concorrono le seguenti circostanze: 1) la breve durata della detenzione; 2) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività; 3) le dignitose condizioni carcerarie (Sez.6, n. 52541 del 09/11/2018, Moise, Rv. 274296; Sez. 4 6, n. 53031 del 09/11/2017, P., Rv. 271577; Sez. 6, n. 18016 del 18 aprile 2018, Breaz, non mass.; Sez. Fer., n. 37610 del 31 luglio 2018, Ibra, non mass.; Sez. 6, n. 38920 del 21 agosto 2018, Astratinei, non mass.). Si tratta di una valutazione che deve essere compiuta in concreto, caso per caso. Nel caso di specie, i presupposti indicati sono configurabili, tenuto conto che: a) sono state garantite le modalità di detenzione nonché, sebbene non con certezza - ma ciò è irrilevante - il luogo di probabile detenzione (il penitenziario di [OSCURATO:PERSONA]); b) si è assicurato che il regime carcerario - dopo una fase iniziale di orientamento di 21 giorni in alli saranno comunque garantite celle con uno spazio minimo di tre mq. per ciascun detenuto - sarà in regime "semiaperto", con ampi spazi di autonomia e con celle aperte permanentemente che assicurano condizioni strutturali obiettivamente adeguate quanto all'igiene personale, ai pasti, e con la garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché con accesso all'acqua corrente ed ai servizi sanitari, in condizioni d'igiene e pulizia. Dunque, la circostanza che lo spazio a disposizione del detenuto sia di 3 mq., anche se comprensivo degli arredi, non è di per sé ostativa, poiché la detenzione non è di lunga durata e si inscrive nell'ambito di un regime che, in ossequio agli standards convenzionali, rispetta le esigenze personali individuali. Questa Corte ha invero ritenuto legittimo il ricorso a "criteri compensativi" nella valutazione della detenzione intramuraria che si svolge sia sotto i tre metri quadrati sia al di sopra della suddetta soglia (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278355; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274296; Sez. 6, n. 5303 del 09/11/2017, P., Rv. 271577). 5. In tale prospettiva, il documento trasmesso dalle autorità rumene riflette gli standards già ritenuti non ostativi alla consegna (quanto al regime "interno" e per quello "semi-aperto"), con la previsione in ogni caso anche in quello "chiuso" di attività esterne per diverse ore per coloro che non partecipano ad attività di lavoro, formazioni professionale o di istruzione, che consentono complessivamente di mitigare un eventuale spazio minimo vitale di 3 mq., anche se comprensivo degli arredi. La Corte del merito si è, in conclusione, aittenuta a tali indicazioni di principio, ma ha poi inopinatamente attivato la ric:hiesta di informazioni integrative "individualizzate" sul regime di detenzione sebbene non più necessarie una volta superate le problematiche di ordine generale denunciate in passato dagli organismi sovranazionali sulle modalità di espiazione della pena presso le carceri rumene, non essendo più in discussione il rispetto dei principi europei in tema di divieto di trattamenti inumani e degradanti ed essendo oramai privi di al:tualità i rilevi critici astrattamente addotti dalla difesa del ricorrente e replicati in questa sede. 6. All'infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MI. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria
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