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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22198/2026

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esa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procurain calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza n. 366/2019 della Commissione tributariaregionale dell’Emilia-Romagna, depositata in data 21/02/2019, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara dell’Agenzia delle Entrate, aseguito di verifica, emetteva PVC nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026esercente attività di ristorazione con somministrazione nonchégestione di partecipazioni, rilevando l’andamento gravementeantieconomico (per essere in perdita sistematica da 10 anni), lamancanza di giustificazione dei finanziamenti infruttiferi effettuati daisoci e dalle società partecipate, tutte amministrate o partecipate daglistessi soggetti, ORPELLI Alvaro, Andrea e Nicola, e prive di capacitàreddituale utile a tal fine, l’incongruità rispetto allo studio di settore,alcune incoerenze contabili e la mancata corrispondenza tra ipagamenti POS e le ricevute emesse.In conseguenza di quanto precede, l’Ufficio, dopo aver inoltratospecifica richiesta rimasta senza esito, riteneva che i finanziamentiregistrati sul conto “debiti v/altri finanziamenti” costituissero in realtàutili non dichiarati a tassazione.

Per l’effetto, nonché in forza di altririlievi, emetteva l’avviso di accertamento n.

THD03I100067/2014,recuperando a imposizione ricavi per l’anno di imposta 2010 per euro229.780.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (CTP) di Ferrararespingeva il ricorso della contribuente, ritenendo l’antieconomicitàdella gestione.3.

La contribuente proponeva appello, altresì allegando che i sociavevano aderito alla cd.

“voluntary disclosure”, così rendendo conto diingenti risparmi idonei a giustificare i finanziamenti alla contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) dell’Emilia-Romagna,con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l’appello.In particolare, a termini di dispositivo, confermava l’avviso diaccertamento limitatamente a maggiori recuperi per quote diammortamento, annullandolo quanto agli ulteriori recuperi e relativesanzioni.In motivazione, per quanto ancora di interesse nel presentegiudizio, riteneva l’illegittimità della ripresa a tassazione delle sommeNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026oggetto dei finanziamenti perché tutti tali finanziamenti «risultanooperati da terzi (soci o società partecipate) e percepiti attraverso canalitracciabili».

Inoltre, «se la provenienza dei finanziamenti èriconducibile ad un soggetto (legittimato ad eseguirla) e se la natura difinanziamento non è smentita da alcuna contraria allegazione da partedell'Ufficio, la riqualificazione dei finanziamenti in ricavi risulta esserepriva del prescritto quadro presuntivo grave, preciso e concordante.

Ilriferimento all'antieconomicità della gestione può legittimamentefondare una presunzione di evasione, ma non è idoneo, in assenza dispecifici elementi presuntivi, a ricondurre al modello ‘costi-ricavi’ lanatura di una posta contabile documentata, rappresentata, nel caso dispecie, dai finanziamenti in entrata ed in uscita ricevuti ed operati dallasocietà.

Lo stesso vale per gli scostamenti delle risultanze degli studidi settore», rispetto ai quali «il contribuente ha chiarito che l'attivitàalberghiera non era ancora a regime per mancanza delle autorizzazioniamministrative e che l'attività di ristorazione, in costanza dell'attivitàsvolta quale ‘holding’, non poteva costituire attività prevalente.

Aquesti rilievi va accompagnata la scarsa rilevanza delle incongruità trai pagamenti ricevuti attraverso il POS e le ricevute fiscali emesse»;«anche l'inesistenza delle rimanenze iniziali si palesa un tema nonconnesso ai finanziamenti.

Da un lato la società ha dimostratol'esistenza delle rimanenze iniziali (…), dall'altro, una similecircostanza, qualora fondata, avrebbe potuto legittimare le risultanzedegli studi di settore, ma non anche concorrere alla riqualificazionedella posta contabile dei finanziamenti.

In considerazione di quantoesposto la quantificazione dei ricavi, desunti dal conto ‘debiti v/altrifinanziamenti’ appare priva di adeguato supporto istruttorio e noncongruamente motivata».4.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandosi a due motivi, cui la società oppone controricorso.Numero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 18giugno 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per omessa impugnazione di un punto decisivo della sentenzaimpugnata laddove (…) afferma che «la quantificazione dei ricavi,desunti dal conto ‘debiti v/altri finanziamenti’, appare … noncongruamente motivata»: ciò sul presupposto che la ricorrente Agenzia«non ha specificamente impugnato il punto della sentenza concernentel'omessa motivazione dell'avviso di accertamento», motivo diillegittimità dell’atto dedotto fin dal primo grado di giudizio.Invero, la suddetta affermazione della sentenza impugnata, ovecorrettamente contestualizzata, non è affatto intesa a rilevare undifetto motivazionale, in quanto tale, dell’avviso di accertamento, ma,letteralmente ed anche topograficamente, costituisce la mera sintesiconclusiva di un articolato ragionamento sulla valenza dei vari elementidedotti dall’ufficio per supportare la pretesa e cioè rileva quanto almerito di questa: «In considerazione di quanto esposto laquantificazione dei ricavi, desunti dal conto “Debiti.

V/altrifinanziamenti”, appare priva di adeguato supporto probatorio e noncongruamente motivata».Essa, quindi, correttamente letta nel contesto motivazionale, noncostituisce affatto un’autonoma ratio decidendi.2.

Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato in ordineall’eccezione, sollevata dall’Agenzia delle entrate nel giudizio di appello,circa la «inammissibilità delle produzioni (nuove) dell’appellante,ovvero dei documenti attestanti la ‘voluntary disclosure», posto checon tale produzione l’appellante prospettava una nuova circostanzaNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026fattuale – mai dedotta nel ricorso introduttivo né prima, in sede diosservazioni al PVC – così incorrendo nel divieto di nuove prove.2.1.

Il motivo è infondato.La CTR ha implicitamente ritenuto la legittimità delle produzionidocumentali della contribuente in appello, come dimostra il fatto chealla documentazione allegata «alle memorie del 27.12.2018» essa faespresso riferimento per affermare che tutti i finanziamenti «risultanooperati da terzi (…) e percepiti attraverso canali tracciabili».Ciò rende ragione dell’insussistenza di alcuna omessa pronuncia sulpunto, in forza dei consolidati principi per cui non ricorre il vizio diomessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicitadi rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quandola pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che ladomanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n. 25710/2024) e, in particolare, cheil mancato esame da parte del giudice di una questione puramenteprocessuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione dipronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un viziodella decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se,ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice allaproblematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321/2016; Cass. n.26913/2024).Peraltro, sotto altro profilo, di là dalla considerazione che dallamotivazione della CTR non emerge mai un esplicito riferimento allaprocedura di “voluntary disclosure” esperita dai soci, di guisa che ilNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026motivo difetta di esplicitare la rilevanza della questione, l’affermazione,in esso contenuta (p. 6 ric. cass.), secondo cui «la società aveva (…)sempre sostenuto che i finanziamenti in contestazione fossero statipossibili grazie a disponibilità derivanti dai redditi dichiarati e a risparmiaccumulati nel tempo», non appare per nulla incompatibile (e dunquenon integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. neanche sotto il profilodella mutatio libelli) con la produzione in appello di documentiriguardanti la suddetta procedura, essendo questi atti volti proprio agiustificare il possesso delle «disponibilità» e dei «risparmi» in tesiutilizzati per i finanziamenti.Giova appena precisare infine che la produzione di documenti nelgiudizio di appello è pacificamente ammessa, ex art. 58 d.lgs. n. 546del 1992 ratione temporis vigente, da questa Corte, con orientamentocostante secondo cui, alla luce del principio di specialità espressodall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nelrapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processualetributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudiziotributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma,c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citatod.lgs. (come vigente ratione temporis), che alle parti consente diprodurre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino sepreesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancataproduzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad essenon imputabile (Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 29470/2021; Cass. n.20613/2022; Cass. n. 12498/2024; Cass. n. 27920/2025; Cass. n.6439/2026).3.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bisd.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, 115 e116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., per non avere la CTR consideratoNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026l’insieme degli elementi indiziari fondanti la ripresa e cioèl’antieconomicità della gestione, la ristrettezza della compaginesocietaria facente capo a tre fratelli, come anche le altre società; lamancanza di prova circa la provenienza delle risorse che avrebberopermesso i finanziamenti dei soci e delle società, tutte in costanteperdita.3.1.

Il motivo, in primo luogo, a differenza di quanto eccepito incontroricorso, è ammissibile.Il ricorso non è affatto carente dell’esposizione sommaria dei fattidi causa e non difetta di autosufficienza: contiene, invero,un’esposizione adeguata delle vicende amministrative e processuali,adeguatamente richiamando e, in parte, riproducendo gli attinecessari.Il motivo è ammissibile, altresì, in quanto, astenendosi dalsollecitare revisioni del giudizio di merito, individua con precisione i viziin tesi affliggenti la sentenza impugnata, correttamenteragguagliandoli alle corrispondenti censure.3.2.

Il motivo è altresì fondato.In tema di prova per presunzioni, di cui ben può l’A.F. avvalersi,vige il principio secondo cui il giudice, dovendo esercitare la suadiscrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti inmodo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto abase della selezione delle risultanze probatorie e del proprioconvincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articolanecessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorreuna valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presisingolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenzialedi efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazionecomplessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essiNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire unavalida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta concertezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

Neconsegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità ladecisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario aglielementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anchesingolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado diacquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbepotuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolecompletamento (Cass. n. 9059/2018; Cass. n. 9054/2022; Cass. n.8115/2025).Inoltre, questa Corte ha affermato che la legittimità di unfinanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formaledelle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenticon l'andamento finanziario del periodo: diversamente l'erogazionefinanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti (Cass.n. 17322/2021); cosicché, in difetto di giustificazioni della società odei soci, la carenza di delibera assembleare, l'inadeguatezza dellacapacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni inspecie se di ingente importo e l'esecuzione di queste in contanticostituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento neiconfronti della società per il recupero a tassazionedi ricavi corrispondenti alle somme percepite (Cass. n. 16904/2025).Ora, nel caso di specie, la CTR non ha fatto buon governo deisuperiori principi.Essa, infatti, si è concentrata sulla rilevanza della mancatacongruità rispetto agli studi di settore e sulla discrasia tra pagamentiPOS e ricevute fiscali, escludendola, ma ha omesso di considerarel’intero insieme degli indizi offerti dall’Ufficio a fondamento dell’avviso,con particolare riguardo alla reiterata situazione di perdita sia dellaNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026società contribuente sia, sistematicamente, di tutte le altre societàmettenti capo alle persone fisiche degli Orpelli e da queste parimentifinanziate, nonché sull’assenza di capacità reddituale dei soci personefisiche.Pertanto, a fortiori, essa, limitandosi a constatare la tracciabilità deiversamenti, tuttavia non incompatibile con la prospettazione agenziale,e nel contempo ridimensionando i profili di incongruità allo studio disettore e di irregolarità contabili, ha del tutto omesso di valutare lavalenza presuntiva della dedotta assenza di giustificazione delladisponibilità e dei risparmi mediante i quali i finanziamenti, oggetto delconto “debiti v/altri finanziamenti”, sono stati effettuati, affermandoche la natura di finanziamento non era smentita da alcuna allegazioneda parte dell’ufficio, laddove la pretesa si fonda proprio su talecontestazione.Né ovviamente in questa sede possono essere valutate le difese sulpunto svolte dalla società nel controricorso e relative alla disponibilitàpatrimoniale, poiché questo è compito del giudice del merito.Appare peraltro opportuno precisare che nel sistema processualenon esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, come inveceadombrato dalla CTR, in quanto lo stesso non è riconducibile né agliartt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fattonoto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa diun'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - afondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora sigiunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fattosecondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulterioreinferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fattoprincipale o la verità di un altro fatto secondario (Cass. n.14788/2024).4.

Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, rigettato il primo.Numero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui èdemandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procurain calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza n. 366/2019 della Commissione tributariaregionale dell’Emilia-Romagna, depositata in data 21/02/2019, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara dell’Agenzia delle Entrate, aseguito di verifica, emetteva PVC nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026esercente attività di ristorazione con somministrazione nonchégestione di partecipazioni, rilevando l’andamento gravementeantieconomico (per essere in perdita sistematica da 10 anni), lamancanza di giustificazione dei finanziamenti infruttiferi effettuati daisoci e dalle società partecipate, tutte amministrate o partecipate daglistessi soggetti, ORPELLI Alvaro, Andrea e Nicola, e prive di capacitàreddituale utile a tal fine, l’incongruità rispetto allo studio di settore,alcune incoerenze contabili e la mancata corrispondenza tra ipagamenti POS e le ricevute emesse.In conseguenza di quanto precede, l’Ufficio, dopo aver inoltratospecifica richiesta rimasta senza esito, riteneva che i finanziamentiregistrati sul conto “debiti v/altri finanziamenti” costituissero in realtàutili non dichiarati a tassazione. Per l’effetto, nonché in forza di altririlievi, emetteva l’avviso di accertamento n. THD03I100067/2014,recuperando a imposizione ricavi per l’anno di imposta 2010 per euro229.780.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (CTP) di Ferrararespingeva il ricorso della contribuente, ritenendo l’antieconomicitàdella gestione.3. La contribuente proponeva appello, altresì allegando che i sociavevano aderito alla cd. “voluntary disclosure”, così rendendo conto diingenti risparmi idonei a giustificare i finanziamenti alla contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) dell’Emilia-Romagna,con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l’appello.In particolare, a termini di dispositivo, confermava l’avviso diaccertamento limitatamente a maggiori recuperi per quote diammortamento, annullandolo quanto agli ulteriori recuperi e relativesanzioni.In motivazione, per quanto ancora di interesse nel presentegiudizio, riteneva l’illegittimità della ripresa a tassazione delle sommeNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026oggetto dei finanziamenti perché tutti tali finanziamenti «risultanooperati da terzi (soci o società partecipate) e percepiti attraverso canalitracciabili». Inoltre, «se la provenienza dei finanziamenti èriconducibile ad un soggetto (legittimato ad eseguirla) e se la natura difinanziamento non è smentita da alcuna contraria allegazione da partedell'Ufficio, la riqualificazione dei finanziamenti in ricavi risulta esserepriva del prescritto quadro presuntivo grave, preciso e concordante. Ilriferimento all'antieconomicità della gestione può legittimamentefondare una presunzione di evasione, ma non è idoneo, in assenza dispecifici elementi presuntivi, a ricondurre al modello ‘costi-ricavi’ lanatura di una posta contabile documentata, rappresentata, nel caso dispecie, dai finanziamenti in entrata ed in uscita ricevuti ed operati dallasocietà. Lo stesso vale per gli scostamenti delle risultanze degli studidi settore», rispetto ai quali «il contribuente ha chiarito che l'attivitàalberghiera non era ancora a regime per mancanza delle autorizzazioniamministrative e che l'attività di ristorazione, in costanza dell'attivitàsvolta quale ‘holding’, non poteva costituire attività prevalente. Aquesti rilievi va accompagnata la scarsa rilevanza delle incongruità trai pagamenti ricevuti attraverso il POS e le ricevute fiscali emesse»;«anche l'inesistenza delle rimanenze iniziali si palesa un tema nonconnesso ai finanziamenti. Da un lato la società ha dimostratol'esistenza delle rimanenze iniziali (…), dall'altro, una similecircostanza, qualora fondata, avrebbe potuto legittimare le risultanzedegli studi di settore, ma non anche concorrere alla riqualificazionedella posta contabile dei finanziamenti. In considerazione di quantoesposto la quantificazione dei ricavi, desunti dal conto ‘debiti v/altrifinanziamenti’ appare priva di adeguato supporto istruttorio e noncongruamente motivata».4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandosi a due motivi, cui la società oppone controricorso.Numero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 18giugno 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per omessa impugnazione di un punto decisivo della sentenzaimpugnata laddove (…) afferma che «la quantificazione dei ricavi,desunti dal conto ‘debiti v/altri finanziamenti’, appare … noncongruamente motivata»: ciò sul presupposto che la ricorrente Agenzia«non ha specificamente impugnato il punto della sentenza concernentel'omessa motivazione dell'avviso di accertamento», motivo diillegittimità dell’atto dedotto fin dal primo grado di giudizio.Invero, la suddetta affermazione della sentenza impugnata, ovecorrettamente contestualizzata, non è affatto intesa a rilevare undifetto motivazionale, in quanto tale, dell’avviso di accertamento, ma,letteralmente ed anche topograficamente, costituisce la mera sintesiconclusiva di un articolato ragionamento sulla valenza dei vari elementidedotti dall’ufficio per supportare la pretesa e cioè rileva quanto almerito di questa: «In considerazione di quanto esposto laquantificazione dei ricavi, desunti dal conto “Debiti. V/altrifinanziamenti”, appare priva di adeguato supporto probatorio e noncongruamente motivata».Essa, quindi, correttamente letta nel contesto motivazionale, noncostituisce affatto un’autonoma ratio decidendi.2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato in ordineall’eccezione, sollevata dall’Agenzia delle entrate nel giudizio di appello,circa la «inammissibilità delle produzioni (nuove) dell’appellante,ovvero dei documenti attestanti la ‘voluntary disclosure», posto checon tale produzione l’appellante prospettava una nuova circostanzaNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026fattuale – mai dedotta nel ricorso introduttivo né prima, in sede diosservazioni al PVC – così incorrendo nel divieto di nuove prove.2.1. Il motivo è infondato.La CTR ha implicitamente ritenuto la legittimità delle produzionidocumentali della contribuente in appello, come dimostra il fatto chealla documentazione allegata «alle memorie del 27.12.2018» essa faespresso riferimento per affermare che tutti i finanziamenti «risultanooperati da terzi (…) e percepiti attraverso canali tracciabili».Ciò rende ragione dell’insussistenza di alcuna omessa pronuncia sulpunto, in forza dei consolidati principi per cui non ricorre il vizio diomessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicitadi rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quandola pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che ladomanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n. 25710/2024) e, in particolare, cheil mancato esame da parte del giudice di una questione puramenteprocessuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione dipronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un viziodella decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se,ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice allaproblematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321/2016; Cass. n.26913/2024).Peraltro, sotto altro profilo, di là dalla considerazione che dallamotivazione della CTR non emerge mai un esplicito riferimento allaprocedura di “voluntary disclosure” esperita dai soci, di guisa che ilNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026motivo difetta di esplicitare la rilevanza della questione, l’affermazione,in esso contenuta (p. 6 ric. cass.), secondo cui «la società aveva (…)sempre sostenuto che i finanziamenti in contestazione fossero statipossibili grazie a disponibilità derivanti dai redditi dichiarati e a risparmiaccumulati nel tempo», non appare per nulla incompatibile (e dunquenon integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. neanche sotto il profilodella mutatio libelli) con la produzione in appello di documentiriguardanti la suddetta procedura, essendo questi atti volti proprio agiustificare il possesso delle «disponibilità» e dei «risparmi» in tesiutilizzati per i finanziamenti.Giova appena precisare infine che la produzione di documenti nelgiudizio di appello è pacificamente ammessa, ex art. 58 d.lgs. n. 546del 1992 ratione temporis vigente, da questa Corte, con orientamentocostante secondo cui, alla luce del principio di specialità espressodall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nelrapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processualetributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudiziotributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma,c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citatod.lgs. (come vigente ratione temporis), che alle parti consente diprodurre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino sepreesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancataproduzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad essenon imputabile (Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 29470/2021; Cass. n.20613/2022; Cass. n. 12498/2024; Cass. n. 27920/2025; Cass. n.6439/2026).3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bisd.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, 115 e116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., per non avere la CTR consideratoNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026l’insieme degli elementi indiziari fondanti la ripresa e cioèl’antieconomicità della gestione, la ristrettezza della compaginesocietaria facente capo a tre fratelli, come anche le altre società; lamancanza di prova circa la provenienza delle risorse che avrebberopermesso i finanziamenti dei soci e delle società, tutte in costanteperdita.3.1. Il motivo, in primo luogo, a differenza di quanto eccepito incontroricorso, è ammissibile.Il ricorso non è affatto carente dell’esposizione sommaria dei fattidi causa e non difetta di autosufficienza: contiene, invero,un’esposizione adeguata delle vicende amministrative e processuali,adeguatamente richiamando e, in parte, riproducendo gli attinecessari.Il motivo è ammissibile, altresì, in quanto, astenendosi dalsollecitare revisioni del giudizio di merito, individua con precisione i viziin tesi affliggenti la sentenza impugnata, correttamenteragguagliandoli alle corrispondenti censure.3.2. Il motivo è altresì fondato.In tema di prova per presunzioni, di cui ben può l’A.F. avvalersi,vige il principio secondo cui il giudice, dovendo esercitare la suadiscrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti inmodo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto abase della selezione delle risultanze probatorie e del proprioconvincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articolanecessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorreuna valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presisingolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenzialedi efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazionecomplessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essiNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire unavalida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta concertezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Neconsegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità ladecisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario aglielementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anchesingolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado diacquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbepotuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolecompletamento (Cass. n. 9059/2018; Cass. n. 9054/2022; Cass. n.8115/2025).Inoltre, questa Corte ha affermato che la legittimità di unfinanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formaledelle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenticon l'andamento finanziario del periodo: diversamente l'erogazionefinanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti (Cass.n. 17322/2021); cosicché, in difetto di giustificazioni della società odei soci, la carenza di delibera assembleare, l'inadeguatezza dellacapacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni inspecie se di ingente importo e l'esecuzione di queste in contanticostituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento neiconfronti della società per il recupero a tassazionedi ricavi corrispondenti alle somme percepite (Cass. n. 16904/2025).Ora, nel caso di specie, la CTR non ha fatto buon governo deisuperiori principi.Essa, infatti, si è concentrata sulla rilevanza della mancatacongruità rispetto agli studi di settore e sulla discrasia tra pagamentiPOS e ricevute fiscali, escludendola, ma ha omesso di considerarel’intero insieme degli indizi offerti dall’Ufficio a fondamento dell’avviso,con particolare riguardo alla reiterata situazione di perdita sia dellaNumero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026società contribuente sia, sistematicamente, di tutte le altre societàmettenti capo alle persone fisiche degli Orpelli e da queste parimentifinanziate, nonché sull’assenza di capacità reddituale dei soci personefisiche.Pertanto, a fortiori, essa, limitandosi a constatare la tracciabilità deiversamenti, tuttavia non incompatibile con la prospettazione agenziale,e nel contempo ridimensionando i profili di incongruità allo studio disettore e di irregolarità contabili, ha del tutto omesso di valutare lavalenza presuntiva della dedotta assenza di giustificazione delladisponibilità e dei risparmi mediante i quali i finanziamenti, oggetto delconto “debiti v/altri finanziamenti”, sono stati effettuati, affermandoche la natura di finanziamento non era smentita da alcuna allegazioneda parte dell’ufficio, laddove la pretesa si fonda proprio su talecontestazione.Né ovviamente in questa sede possono essere valutate le difese sulpunto svolte dalla società nel controricorso e relative alla disponibilitàpatrimoniale, poiché questo è compito del giudice del merito.Appare peraltro opportuno precisare che nel sistema processualenon esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, come inveceadombrato dalla CTR, in quanto lo stesso non è riconducibile né agliartt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fattonoto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa diun'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - afondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora sigiunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fattosecondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulterioreinferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fattoprincipale o la verità di un altro fatto secondario (Cass. n.14788/2024).4. Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, rigettato il primo.Numero registro generale 27586/2019Numero sezionale 5028/2026Numero di raccolta generale 22198/2026Data pubblicazione 28/06/2026La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui èdemandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]