CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1997
Cassazione n. 19989/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/10/1997 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 177/Rg 4592 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. escludendo la recidiva e applicando le attenuanti generiche; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, soprattutto con riferimento alla descrizione contenuta nella sentenza di primo grado. In particolare, sull'effettiva presenza di più persone, necessarie ai fini della configurazione dell'oltraggio, questa è stata fondata sull'essere avvenuto il fatto alla presenza di altre detenute nel corridoio del carcere; ritenuto che anche la censura relativa alla scriminante putativa trova non illogica motivazione nelle pagg 2 e 3 della sentenza di primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ma non anche la liquidazione delle parti civili in quanto non risulta che abbiano apportato alcun contributo rilevante ai fini della decisione per contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am