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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 47635/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 10/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 11/12/2019 del Tribunale di Torino di condanna [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di rapina.

Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata relativamente all'affermazione di responsabilità dell'imputata e alla qualificazione del fatto a lei attribuito come ricettazione anziché come acquisto di cose di sospetta provenienza, sono manifestamente infondati atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale la Corte d'appello di Torino ha correttamente aderito - alla luce dai dati acquisiti e, in particolare, del comportamento del tutto silente tenuto dall'imputata (si veda, in proposito, la pag. 4 della sentenza impugnata) - risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura (e quindi anche di telefoni cellulari), in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine dello stesso possesso (tra le tante: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 10/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 11/12/2019 del Tribunale di Torino di condanna [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di rapina. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata relativamente all'affermazione di responsabilità dell'imputata e alla qualificazione del fatto a lei attribuito come ricettazione anziché come acquisto di cose di sospetta provenienza, sono manifestamente infondati atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale la Corte d'appello di Torino ha correttamente aderito - alla luce dai dati acquisiti e, in particolare, del comportamento del tutto silente tenuto dall'imputata (si veda, in proposito, la pag. 4 della sentenza impugnata) - risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura (e quindi anche di telefoni cellulari), in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine dello stesso possesso (tra le tante: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 47635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris