CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 2000
Cassazione n. 06181/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/2000 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico nella parte in cui non si confronta con la decisione della Corte di appello che ha dato conto della condotta posta in essere dal ricorrente al momento dell'intimazione dell'alt e delle modalità attraverso cui era stato identificato; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo che deduce vizi in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche adeguatamente giustificata attraverso la ritenuta congrua pena individuata nel minimo edittale; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il