CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2019
Cassazione n. 04412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 15084-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 712/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 274/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di addebito R.G.N.15084/2020 Cron. Rep. Ud.14/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’Inps. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.330 c.p.c. Il secondo grado di svolse nella contumacia dell’Inps senza però che fosse rilevata la nullità della notificazione dell’atto d’appello, avvenuta via pec non al difensore dell’Inps di primo grado ma all’Inps personalmente. Il motivo è fondato. Risulta dal documento prodotto dall’Inps che l’atto d’appello fu notificato via pec non alla parte presso il difensore ex art.330 c.p.c., bensì alla parte personalmente, ovvero l’Inps. Sostiene la controricorrente che l’indirizzo della pec del difensore domiciliatario dell’Inps in primo grado sarebbe lo stesso dell’Inps, in quanto il primo è dipendente dell’ente. La deduzione non è corroborata da alcuna prova. Allo stato, attesa la notificazione effettuata alla parte personalmente (Inps) e quindi in difformità delprecetto fissato dall’art.330, co.1 c.p.c., ovvero presso il procuratore domiciliatario, la sentenza va dichiarata nulla (art.360, co.1, n.4 c.p.c.), con rinvio alla Corte d’appello di Bologna senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio.