CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C:U:I::05373ZQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Torino nel rideterminare la pena a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, non era tenuta a confermare l'applicazione della massima diminuzione prevista per le attenuanti generiche, essendo evidentemente diversa la cornice edittale che era stata presa in considerazione dal Giudice di primo grado, non essendo stato evidentemente violato il divieto di "reformatio in pejus" per effetto della riduzione della pena operata dal Giudice di appello mutati i componenti del computo della pena per il diverso reato ritenuto in sentenza rispetto a quello ascritto (cfr. Sez. 5 n. 209 del 06/10/2022, Rv. 284311); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il