Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 21970/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona dei suoi Liquidatori, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 134 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente– avverso la sentenza n. 1204/2019 del 15.5.2019, della Corte di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 24.5.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Conto corrente

1. Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avere intrattenuto con la convenuta un rapporto bancario di conto corrente, nel periodo intercorrente fra il 30 settembre 1989 ed il 16 maggio 2005.

Sosteneva l'applicazione illegittima, da parte della banca, del tasso di interesse ultralegale, in difetto di pattuizione scritta, e deduceva l'usurarietà del tasso applicato, la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto e di spese non previste per contratto.

Chiedeva, previo accertamento contabile che rielaborasse il saldo del conto corrente per data disponibilità, epurando le poste non dovute, nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio.

Il giudice adito, con sentenza n. 883/2016 dell’11 febbraio2016, in accoglimento della domanda attrice, condannava la banca convenuta al pagamento, in favore della società attrice, dell'importo di €. 117.815,15, oltre ad interessi sino al soddisfo, e regolava le spese in base al principio della soccombenza.

2. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha interposto appello dinanzi alla Corte di appello di Catania con atto di citazione notificato in data 1° marzo 2016, affidato a dodici ragioni di censura.

Con la sentenza impugnata la Corte adita ha affermato che nel caso di azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di istituto di credito per somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sul correntista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente rispetto alle quali l'applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

In tal caso, ha aggiunto la Corte territoriale, il correntista è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi ed è, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (v.

Cass.nn. 30822/2018, 24948/2017, 7501/2012, 3387/2001).

La Corte ha precisato inoltre che nel giudizio il consulente -per i due distinti periodi di tempo fino al 30 giugno 2001 -ha rilevato che "per il conto in esame non risultano prodotti i seguenti estratti conto ma solo gli estratti scalari (. . .)".

Di conseguenza, la Corte, preso atto dell’assenza di continuità degli estratti conto fino al giugno 2002, ha ritenuto che la ricostruzione del saldo non potesse essere effettuata sulla base dei riassunti a scalare che costituiscono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. La ricorrente deduce con il primo motivo violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 2697 c.c., 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. perché la Corte di appello ha ritenuto non accoglibile la domanda di restituzione sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio e non ha valutato come mezzo di prova gli estratti a scalare relativi ai periodi 30.9.1989-31.12.1993 e 1.4.2001-30.6.2001.

La ricorrente ha evidenziato che il consulente aveva valutato la consulenza tecnica di parte che aveva ricostruito il rapporto anche sulla base degli estratti a scalare senza muovere alcuna contestazione e la Banca non aveva contestato i conteggi.

5. Con il secondo motivo, in via subordinata, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. per la mancata applicazione del “saldo zero”.

6. I primi due motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente.

Secondo la giurisprudenza della Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Analogamente, la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Cass., n. 5009/2017; Cass., n. 6231/2018).Inoltre la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass., n. 1634/2020; Cass., n. 17313/2020; Cass., n.26769/2018; Cass., n.13395/2018; Cass., n.26366/2017).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.

Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.

Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Sez. 1, n. 11543 del 02/05/2019).

In particolare, recentemente, questa Corte ha chiarito che in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari,attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato. (Sez. 1, n. 10293 del 18/04/2023).

È stato così ribadito e precisato il principio della ammissibilità di una prova aliunde delle risultanze del conto corrente anche senza la produzione integrale degli estratti conto; tuttavia questa valutazione circa il raggiungimento della prova è strettamente di competenza del giudice del merito, che nel caso ha motivatamente escluso che la prova fosse stata adeguatamente fornita, disattendendo il parere del consulente d’ufficio che si era basato sulle risultanze degli estratti conto scalari (sentenza impugnata, pag.5).

Del tutto infondata, poi, è la richiesta di applicazione del cosiddetto “saldo zero” a partire dal primo estratto conto disponibile, con la quale la ricorrente, inadempiente ai propri oneri probatori, pretenderebbe di ricavarne il vantaggio dell’annullamento della propria esposizione debitoria al momento iniziale della documentazione dell’andamento del conto corrente.

I due motivi, proposti per denunciare una inesistente violazione di legge, non possono quindi essere accolti.

Infine, va annotato che la Corte osserva chiaramente che dal momento iniziale di produzione degli estratti conto del 2001 e in particolare dalla data del 20.2.2001 non vi erano stati addebiti illegittimi (sentenza impugnata, pag.5, secondo capoverso).

7. C on il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 336 c.p.c. con riguardo agli effetti dell’accoglimento dei motivi di ricorso sulla disposta condanna dell’appellante alle spese del grado di merito ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Lespese del giudizio, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto essere a carico dell’appellante che in relazione a tutte le domande proposte doveva essere considerato soccombente.

Il terzo motivo è travolto esso pure dal rigetto degli altri due.

8. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente che liquida in € 4.000,00 per onorari e € 200,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona dei suoi Liquidatori, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 134 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente– avverso la sentenza n. 1204/2019 del 15.5.2019, della Corte di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 24.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Conto corrente 1. Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avere intrattenuto con la convenuta un rapporto bancario di conto corrente, nel periodo intercorrente fra il 30 settembre 1989 ed il 16 maggio 2005. Sosteneva l'applicazione illegittima, da parte della banca, del tasso di interesse ultralegale, in difetto di pattuizione scritta, e deduceva l'usurarietà del tasso applicato, la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto e di spese non previste per contratto. Chiedeva, previo accertamento contabile che rielaborasse il saldo del conto corrente per data disponibilità, epurando le poste non dovute, nonché la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice adito, con sentenza n. 883/2016 dell’11 febbraio2016, in accoglimento della domanda attrice, condannava la banca convenuta al pagamento, in favore della società attrice, dell'importo di €. 117.815,15, oltre ad interessi sino al soddisfo, e regolava le spese in base al principio della soccombenza. 2. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha interposto appello dinanzi alla Corte di appello di Catania con atto di citazione notificato in data 1° marzo 2016, affidato a dodici ragioni di censura. Con la sentenza impugnata la Corte adita ha affermato che nel caso di azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di istituto di credito per somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sul correntista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente rispetto alle quali l'applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. In tal caso, ha aggiunto la Corte territoriale, il correntista è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi ed è, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (v. Cass.nn. 30822/2018, 24948/2017, 7501/2012, 3387/2001). La Corte ha precisato inoltre che nel giudizio il consulente -per i due distinti periodi di tempo fino al 30 giugno 2001 -ha rilevato che "per il conto in esame non risultano prodotti i seguenti estratti conto ma solo gli estratti scalari (. . .)". Di conseguenza, la Corte, preso atto dell’assenza di continuità degli estratti conto fino al giugno 2002, ha ritenuto che la ricostruzione del saldo non potesse essere effettuata sulla base dei riassunti a scalare che costituiscono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. La ricorrente deduce con il primo motivo violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 2697 c.c., 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. perché la Corte di appello ha ritenuto non accoglibile la domanda di restituzione sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio e non ha valutato come mezzo di prova gli estratti a scalare relativi ai periodi 30.9.1989-31.12.1993 e 1.4.2001-30.6.2001. La ricorrente ha evidenziato che il consulente aveva valutato la consulenza tecnica di parte che aveva ricostruito il rapporto anche sulla base degli estratti a scalare senza muovere alcuna contestazione e la Banca non aveva contestato i conteggi. 5. Con il secondo motivo, in via subordinata, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. per la mancata applicazione del “saldo zero”. 6. I primi due motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Secondo la giurisprudenza della Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Cass., n. 5009/2017; Cass., n. 6231/2018).Inoltre la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass., n. 1634/2020; Cass., n. 17313/2020; Cass., n.26769/2018; Cass., n.13395/2018; Cass., n.26366/2017). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Sez. 1, n. 11543 del 02/05/2019). In particolare, recentemente, questa Corte ha chiarito che in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari,attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato. (Sez. 1, n. 10293 del 18/04/2023). È stato così ribadito e precisato il principio della ammissibilità di una prova aliunde delle risultanze del conto corrente anche senza la produzione integrale degli estratti conto; tuttavia questa valutazione circa il raggiungimento della prova è strettamente di competenza del giudice del merito, che nel caso ha motivatamente escluso che la prova fosse stata adeguatamente fornita, disattendendo il parere del consulente d’ufficio che si era basato sulle risultanze degli estratti conto scalari (sentenza impugnata, pag.5). Del tutto infondata, poi, è la richiesta di applicazione del cosiddetto “saldo zero” a partire dal primo estratto conto disponibile, con la quale la ricorrente, inadempiente ai propri oneri probatori, pretenderebbe di ricavarne il vantaggio dell’annullamento della propria esposizione debitoria al momento iniziale della documentazione dell’andamento del conto corrente. I due motivi, proposti per denunciare una inesistente violazione di legge, non possono quindi essere accolti. Infine, va annotato che la Corte osserva chiaramente che dal momento iniziale di produzione degli estratti conto del 2001 e in particolare dalla data del 20.2.2001 non vi erano stati addebiti illegittimi (sentenza impugnata, pag.5, secondo capoverso). 7. C on il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 336 c.p.c. con riguardo agli effetti dell’accoglimento dei motivi di ricorso sulla disposta condanna dell’appellante alle spese del grado di merito ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. Lespese del giudizio, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto essere a carico dell’appellante che in relazione a tutte le domande proposte doveva essere considerato soccombente. Il terzo motivo è travolto esso pure dal rigetto degli altri due. 8. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente che liquida in € 4.000,00 per onorari e € 200,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa