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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 agosto 2023

Cassazione n. 49624/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo del 06/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha disposto il giudizio immediato nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] imputata di concorso in omicidio.

2. Avverso il citato decreto l'imputata, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art.454 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla data di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, indicata in detto provvedimento nel giorno 21 agosto 2023 poiché essa riguardava lo stralcio del presente procedimento rispetto a quello originario (n.3036/2022 RGNR, 2278/2022 RGGIP), rispetto al quale doveva essere calcolato il termine di novanta giorni indicato dalla citata disposizione di legge ai fini del giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso un provvedimento non impugnabile a norma dell'art.591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che pertanto deve essere dichiarata inammissibile.

2. Invero, il principio secondo cui il giudice, una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di controllo anche nel caso in cui rilevi il difetto di uno dei presupposti della richiesta del rito speciale, rimanendo competente in via eccezionale - e finché gli atti rimangono presso di lui - solo per i provvedimenti in materia di libertà" - è espressione di un orientamento assolutamente consolidato e risalente nella giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non ha motivo alcuno di discostarsi (ex multis: Sez. 6, Sentenza n. 51216 del 12/03/2014, Rv. 261664 01; Sez. 3, Sentenza n. 40673 del 05/05/2016, Rv. 267897 - 01).

Tale orientamento è stato indirettamente confermato nella motivazione della sentenza n. 42979 delle Sezioni Unite nella quale è stato affermato che la verifica circa la sussistenza delle condizioni perché si possa procedere al giudizio immediato su impulso del Pubblico ministero, così accedendo alla fase dibattimentale senza la celebrazione dell'udienza preliminare, è affidata al Giudice per le indagini preliminari, che svolge pertanto un ruolo di rilievo centrale "nello sviluppo della sequenza procedimentale che dalla fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contradditorio fra le parti", assicurando la presenza di "un correttivo interno al sistema rispetto a possibili patologie".

E' stato poi aggiunto che, una volta esercitato con esito positivo lo scrutinio circa la ricorrenza dei presupposti per l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, il relativo provvedimento, "attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, ... è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento: esso "chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale", significando altresì che "una conclusione del genere non è contraddetta dalla circostanza che il giudice del dibattimento può rilevare l'omesso interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato", giacché in tal caso ci si trova in presenza della violazione di una norma procedimentale che, in quanto concernente l'intervento dell'imputato, è sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, co. 1 lett. c), e 180 cod. proc. pen. e non perché espressione del difetto di un presupposto del rito.

3. La circostanza che l'adozione del decreto che dispone il giudizio immediato segni la fine della relativa fase endoprocessuale determina poi la conseguenza che, nella fattispecie, non possa trovare applicazione il generale principio di revocabilità di provvedimenti quali i decreti e le ordinanze.

E' opportuno aggiungere che il vigente ordinamento processuale è, comunque, improntato al criterio generale di non regressione del procedimento, espressione dell'esigenza di garantire la speditezza e la ragionevole durata del processo, principi che hanno acquisito rilievo costituzionale a seguito della modifica dell'art. 111 Cost.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo del 06/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha disposto il giudizio immediato nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] imputata di concorso in omicidio. 2. Avverso il citato decreto l'imputata, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art.454 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla data di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, indicata in detto provvedimento nel giorno 21 agosto 2023 poiché essa riguardava lo stralcio del presente procedimento rispetto a quello originario (n.3036/2022 RGNR, 2278/2022 RGGIP), rispetto al quale doveva essere calcolato il termine di novanta giorni indicato dalla citata disposizione di legge ai fini del giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso un provvedimento non impugnabile a norma dell'art.591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che pertanto deve essere dichiarata inammissibile. 2. Invero, il principio secondo cui il giudice, una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di controllo anche nel caso in cui rilevi il difetto di uno dei presupposti della richiesta del rito speciale, rimanendo competente in via eccezionale - e finché gli atti rimangono presso di lui - solo per i provvedimenti in materia di libertà" - è espressione di un orientamento assolutamente consolidato e risalente nella giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non ha motivo alcuno di discostarsi (ex multis: Sez. 6, Sentenza n. 51216 del 12/03/2014, Rv. 261664 01; Sez. 3, Sentenza n. 40673 del 05/05/2016, Rv. 267897 - 01). Tale orientamento è stato indirettamente confermato nella motivazione della sentenza n. 42979 delle Sezioni Unite nella quale è stato affermato che la verifica circa la sussistenza delle condizioni perché si possa procedere al giudizio immediato su impulso del Pubblico ministero, così accedendo alla fase dibattimentale senza la celebrazione dell'udienza preliminare, è affidata al Giudice per le indagini preliminari, che svolge pertanto un ruolo di rilievo centrale "nello sviluppo della sequenza procedimentale che dalla fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contradditorio fra le parti", assicurando la presenza di "un correttivo interno al sistema rispetto a possibili patologie". E' stato poi aggiunto che, una volta esercitato con esito positivo lo scrutinio circa la ricorrenza dei presupposti per l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, il relativo provvedimento, "attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, ... è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento: esso "chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale", significando altresì che "una conclusione del genere non è contraddetta dalla circostanza che il giudice del dibattimento può rilevare l'omesso interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato", giacché in tal caso ci si trova in presenza della violazione di una norma procedimentale che, in quanto concernente l'intervento dell'imputato, è sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, co. 1 lett. c), e 180 cod. proc. pen. e non perché espressione del difetto di un presupposto del rito. 3. La circostanza che l'adozione del decreto che dispone il giudizio immediato segni la fine della relativa fase endoprocessuale determina poi la conseguenza che, nella fattispecie, non possa trovare applicazione il generale principio di revocabilità di provvedimenti quali i decreti e le ordinanze. E' opportuno aggiungere che il vigente ordinamento processuale è, comunque, improntato al criterio generale di non regressione del procedimento, espressione dell'esigenza di garantire la speditezza e la ragionevole durata del processo, principi che hanno acquisito rilievo costituzionale a seguito della modifica dell'art. 111 Cost. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle