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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42185/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Lecco il 14.2.2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo C dell'imputazione (concorso in omessa dichiarazione annuale dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2009 e 2010), limitatamente all'annualità 2009, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena loro ascritta per i residui reati di cui ai capi A e B (concorso in bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarato il 28.1.2015; concorso nel reato di cui all'art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000, e cioè occultamento delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio sociale): per [OSCURATO:PERSONA], in anni due, mesi uno e giorni 15 di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA], in anni due, mesi 4 e giorni 15; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi 10 di reclusione.

Gli imputati sono stati condannati, altresì, alle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma,

I. fall., in misura pari a quella delle pene principali loro inflitte (sin dal primo grado). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati amministratori di diritto della fallita: dalla nascita dell'ente sino al fallimento, la prima; dal 2.4.2010 alla data del fallimento, in affiancamento della coimputata, il secondo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, sono stati individuati come gli effettivi gestori della fallita e suoi amministratori di fatto.

2. Propongono ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], con un proprio atto difensivo, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un'impugnazione unica.

3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati, come anticipato, mediante un unico atto di impugnazione depositato dal difensore di fiducia comune ad entrambi.

3.1. Il primo motivo di censura deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta configurabilità dei reati fallimentari a carico dei ricorrenti.

Si contesta la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], basata soltanto su quanto riferito dal principale fornitore della fallita, che lo ha indicato quale referente commerciale e tecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], non vi è prova del consapevole occultamento delle scritture contabili della società da parte dei due ricorrenti né della distrazione di somme da loro effettuata.

Anzi, la maggior parte delle uscite patrimoniali che sono state indicate come oggetto della condotta distrattiva sono state, invece, utilizzate per pagare emolumenti e contributi dei numerosi dipendenti della società, i quali, una volta licenziati, sono divenuti creditori.

Infine, quanto specificamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], indicata come amministratore solo formale e di copertura per i reali gestori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, come detto, suo figlio), si evidenzia come la contestazione della bancarotta fraudolenta documentale non tenga conto che, sino al 2010, la contabilità era regolarmente stata tenuta ed è solo dal momento in cui è succeduto nell'incarico di rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA] che essa è sparita, sicchè di tale occultamento non può farsi carico alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di bilanciamento in prevalenza rispetto alle aggravanti contestate (evidentemente la difesa si riferisce alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], poiché nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] sono state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei più fatti di bancarotta). [OSCURATO:PERSONA], il diniego sarebbe illegittimo poiché fondato sulla valutazione negativa dell'esercizio di due prerogative difensive quali la scelta di essere assente nel processo e quella di non collaborare.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato dal difensore di fiducia, si compone di cinque motivi distinti.

4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione manifestamente illogica e omessa, in quanto la Corte d'Appello non avrebbe risposto a tutte le ragioni dell'impugnazione di merito proposte dal ricorrente; la motivazione del provvedimento di secondo grado sarebbe apparente perché non spiegherebbe quali sono i passaggi logici e probatori dai quali si ricava la sua posizione di amministratore di fatto della fallita e la stessa configurabilità dei reati a suo carico.

Con lo stesso motivo si eccepisce violazione di legge in relazione alla qualità di amministratore di fatto ascritta all'imputato e violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai reati contestatigli.

Non è stato dimostrato né che il ricorrente impartisse ordini o direttive ai dipendenti, nè che provvedesse a gestire concretamente la società mediante assunzioni o licenziamenti; e neppure sono stati provati suoi rapporti con i fornitori o i clienti.

Anche riguardo alla prova delle distrazioni, la motivazione della Corte d'Appello sarebbe del tutto apparente e non si sarebbe data adeguata risposta alle ragioni difensive indicate nei motivi di appello che il ricorrente riporta all'interno del ricorso.

4.2. Il secondo motivo di censura contesta, più specificamente, che si sia desunta la prova della distrazione delle somme al centro della bancarotta fraudolenta patrimoniale (circa 350.000 euro per il 2009 e circa 285.000 euro per il 2010) dalla acquisizione degli assegni che il ricorrente avrebbe intestato a sé medesimo ed incassato.

La difesa evidenzia che in atti non vi sarebbero assegni di tale contenuto, ma soltanto quelli intestati alla società o alla sua amministratrice di diritto, [OSCURATO:PERSONA], che non recano neppure detta dicitura, mentre non basterebbe alla prova dell'esistenza di tali assegni la testimonianza dell'autore delle indagini, il m.11o Spartà, che non risulta averli allegati al suo processo verbale di constatazione.

4.3. Il terzo argomento di censura eccepisce vizio di omessa motivazione avuto riguardo al motivo d'appello dedicato alla sussistenza del delitto di omessa tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti del ricorrente.

La difesa ha rappresentato che il giudice di primo grado sembra aver escluso la sussistenza del reato predetto, ritenendolo una modalità, nel caso di specie, di realizzazione di quello di bancarotta fraudolenta documentale.

La motivazione dei giudici di secondo grado sarebbe apodittica, facendo riferimento al mero occultamento doloso delle scritture contabili da parte del ricorrente, senza spiegare gli elementi costitutivi concreti dello specifico reato tributario ascrittogli.

4.4. Il quarto motivo di ricorso attinge la dosimetria sanzionatoria e denuncia mancanza di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena del reato continuato operata dal giudice d'appello, che non ha dato atto dei singoli aumenti disposti per i reati satellite, impedendo al ricorrente di verificare la correttezza del calcolo e la legittimità del trattamento sa nzionatorio.

4.5. Infine, un ultimo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente, motivato illegittimamente con la constatazione dell'assenza dell'imputato.

Il diniego del beneficio non può essere fondato sulla valutazione negativa dell'esercizio di legittime facoltà processuali da parte dell'imputato, come, appunto, non presenziare personalmente al processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito, mentre quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

2. Il ricorso unico proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si apprezza diversamente per i due ricorrenti.

2.1. Sono manifestamente infondate le censure formulate da [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto l'impugnazione è generica perché non si confronta con le argomentazioni svolte dalla sentenza d'appello, oltre che, a tratti, proporre al Collegio eccezioni che finiscono per risolversi in una richiesta di rivalutazione di approdi probatori, in mancanza di manifeste illogicità nella lettura che di essi fornisce la motivazione del provvedimento impugnato.

Invero, il ricorrente si limita a riproporre la tesi difensiva che già aveva costruito con l'atto di appello - e cioè la propria estraneità alla gestione della società fallita ed il proprio ruolo di mera vicinanza parentale all'amministratrice di diritto, la madre [OSCURATO:PERSONA] - ciò facendo in maniera apodittica, oltre che generica dal punto di vista dell'esposizione lessicale, dando per scontata la bontà delle proprie affermazioni e l'erroneità di quelle della Corte territoriale, ma senza aggiungere elementi concreti dai quali si riveli una qualche illogicità argomentativa.

La sentenza d'appello, invero, in modo coerente con quella di primo grado, ha delineato dettagliatamente le ragioni del coinvolgimento pieno di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della fallita, desumendole dal ruolo "esterno" di rappresentanza sociale che, in qualche modo, era già noto sin dall'inizio delle verifiche della polizia giudiziaria, attraverso la notifica, indirizzata a lui come a [OSCURATO:PERSONA] (oltre che agli amministratori di diritto della Gogle s.r.I.), del processo verbale di constatazione; soprattutto si è ancorato il ruolo dell'imputato al consolidato ed esclusivo rapporto che il principale (quasi unico) cliente della fallita - l'azienda "Elica", importante società produttrice di cappe, per la quale la fallita produceva componentistica - aveva con [OSCURATO:PERSONA], individuato come unico referente commerciale e tecnico, e non con l'amministratrice formale, mai emersa nelle indagini svolte come interlocutrice aziendale.

Ciò ha consentito ai giudici di merito di ascrivere al ricorrente un apprezzabile segmento della gestione dell'ente, definito, sulla base delle prove in atti, il più importante in termini di rendimento economico.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità, come richiamato dalla Corte d'Appello, ha consolidato un orientamento sostanzialistico, nell'individuazione del ruolo di amministratore di fatto, in relazione ai reati di bancarotta.

I destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. devono essere individuati, infatti, sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 27264 del 10/7/2020, Fontani, Rv. 279497).

Gli indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico possono essere molteplici e, tra questi, le funzioni gestorie riconosciutegli da terzi, clienti, fornitori e dipendenti ma anche la specifica posizione, assolutamente preminente, rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente ovvero, come nel caso di specie, del tutto inidoneo a qualsiasi reale coinvolgimento nelle sorti della società, per circostanze di vita accertate, e particolarmente vicino all'amministratore di fatto, poiché a questi legato da rapporti di stretta parentela.

Ed è stato messo in evidenza dalla Corte d'Appello che l'amministratrice di diritto, [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ricoperto tale carica dalla costituzione della società, nel 2006, fino al 2010, aveva 78 anni al momento in cui ha assunto tale ruolo, non è mai comparsa in alcun atto di gestione significativo della società e, per la stessa prospettazione della difesa, si trova da tempo in una casa di riposo.Le eccezioni riferite, in maniera assertiva e generica, come si è detto, alla prova della distrazione e della bancarotta documentale non si confrontano, da un lato, con gli elementi di fatto addotti dai giudici di merito a carico del ricorrente e riversati nella testimonianza del maresciallo che ha riferito gli esiti complessivi delle indagini, puntualmente richiamate nella sentenza impugnata (relativa al costante prelievo di risorse economiche della fallita dai suoi conti correnti, senza giustificazione, negli anni 2009 e 2010, per importi rilevanti: si parla di cifre pari, in due casi, ad oltre 324.000 euro e ad oltre 285.000 euro); dall'altro, non si confrontano con la giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte è oramai stabilmente orientata a ritenere che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato; laddove soltanto indicazioni specifiche provenienti dall'imputato circa la destinazione reale ed effettiva delle somme o dei beni distratti devono essere oggetto di specifico accertamento ai fini della prova del reato (Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295).

Nel caso di specie, a fronte di un innegabile, ingente travaso di risorse dai conti sociali, il ricorrente ha accampato soltanto generiche deduzioni di un loro indeterminato utilizzo per il pagamento dei dipendenti della fallita.

Eguale genericità affligge la deduzione relativa alla condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta delle scritture contabili, il cui dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori è stato illuminato anche dalla pacifica evasione fiscale, pure accertata per la fallita negli anni 2009-2010.

Quanto al secondo motivo di ricorso, che, come anticipato, deve ritenersi riferito unicamente a [OSCURATO:PERSONA], cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche (alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il beneficio era stato già concesso dal giudice di primo grado con giudizio di prevalenza), se ne rileva la manifesta infondatezza.

La Corte ha ritenuto esplicitamente addirittura benevolo il trattamento sanzionatorio concesso a [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi, quindi, valutato, a maggior ragione adeguato, e, soprattutto, nell'esprimere il suo giudizio di non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, ha tenuto in conto la gravità delle condotte di reato, indice previsto ex art. 6 133 cod. pen., facendo riferimento in maniera non essenziale agli ulteriori indici contestati dall'imputato.

Ed il giudice del merito, in tema di circostanze attenuanti generiche, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (così, tra le altre, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).

2.2. Diversamente deve ritenersi per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La stessa prospettazione della Corte d'Appello, che richiama anche le conclusioni del giudice di primo grado sul punto, conduce a ritenere contraddittoria e manifestamente illogica l'affermazione di responsabilità della ricorrente per i reati a lei ascritti, in assenza di un'adeguata argomentazione con cui si spieghino le ragioni di un reale coinvolgimento di costei e che le restituisca un ruolo di concorrente effettiva del reato piuttosto che di mero prestanome inconsapevole.

Invero, la Corte territoriale ha sbrigativamente risolto la questione della attribuibilità delle condotte anche all'imputata [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento soltanto al ruolo formale da costei ricoperto.

La motivazione non è sufficiente, per come sinteticamente risolta, e si rivela, per questo, carente e lacunosa.

Seppur la giurisprudenza di legittimità, infatti, abbia chiarito come, in tema di reati fallimentari, sia sufficiente ad integrare il dolo dell'amministratore formale, in forma diretta o eventuale, la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/9/2020, Loda, Rv. 279831; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225), tuttavia la prova di una sia pur generica consapevolezza dell'amministratore di diritto è necessaria.

Nel caso di specie, emergono plurimi indizi della circostanza che [OSCURATO:PERSONA], madre del vero gestore della società, [OSCURATO:PERSONA], il quale amministrava effettivamente la fallita insieme a [OSCURATO:PERSONA], sia stata posta in quella posizione sociale dal figlio, essendone scarsamente consapevole; o, quanto meno, i giudici di merito hanno sottovalutato il piano di verifica della consapevolezza da parte dell'imputata del proprio ruolo, preliminare a quello della valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Emerge, infatti, dalla stessa ricostruzione della sentenza impugnata, che la ricorrente fosse quasi ottantenne nel momento in cui ha assunto la carica di amministratrice di diritto della fallita e sia stata collocata - non si comprende bene da quando, mentre invece tale particolare avrebbe potuto avere ricadute significative nell'accertamento della responsabilità - in una casa di riposo.In tema di bancarotta fraudolenta documentale è stato, altresì, affermato, con principio da ribadire nel caso di specie, che l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno) - alla luce del diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture - ma sempre che sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza di procurare un ingiusto profitto a taluno o di recare pregiudizi ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 43977 del 14/7/2017, Pastechi, Rv. 271754; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 279750, pronunce nelle quali si fa riferimento alla capacità di impedire la ricostruzione degli affari, tipica dell'ipotesi, a dolo generico, della tenuta irregolare delle scritture contabili, ai sensi dell'ultima parte del comma primo, n. 2, dell'art. 216

I. fall.).

Un analogo criterio ermeneutico si ritrova anche in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e responsabilità dell'amministratore di diritto mero prestanome (Sez. 3, n. 38780 del 14/5/2015, Biffi, Rv. 264971; Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723).

Ai fini dell'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, deve essere raggiunta, in altre parole, la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno o un pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816).

A maggior ragione, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico dell'amministratore di diritto, si rammenta come sia necessario, affinchè egli concorra con l'amministratore di fatto, che essa si fondi non già ed esclusivamente sulla posizione formale rivestita all'interno della società, ma sulla condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (Sez. 5, n. 44826 del 28/5/2014, Regoli, Rv. 261814; Sez. 5, n. 7332 del 7/5/2015, Fasola, 262767); ovviamente tenendo conto dell'eventuale consapevolezza, da parte sua, della propria posizione di mera testa di legno.

Ma in generale, si condivide l'opzione secondo cui, nei confronti dell'amministratore apparente, non può trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 19049 del 19/2/2010, Succi, Rv. 247251; Sez. 5, n. 54490 del 26/9/2018, C., Rv. 274166).

La sentenza impugnata non ha esplorato in alcun modo i complessi profili interpretativi richiamati dal Collegio, ma si è limitata a far leva, in modo piuttosto sintetico, sulla posizione formale dell'amministratore di diritto, ritenendola tout court foriera di responsabilità per l'omesso controllo, senza preoccuparsi della peculiare situazione specifica, che vede elementi significativi di una possibile inconsapevolezza complessiva della ricorrente, quanto alle condotte di reato realizzate dal figlio nella gestione della società.

Pertanto, il provvedimento oggetto di ricorso deve essere annullato limitatamente all'affermazione di responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], per vizio di motivazione, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che colmerà le lacune argomentative segnalate, nel solco dei principi di diritto enunciati dal Collegio.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo ed il secondo motivo sono formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, nonché manifestamente infondati.

Le eccezioni si risolvono, infatti, in una rilettura, non consentita in sede di legittimità, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. [OSCURATO:PERSONA] rammenta come, secondo l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione, tra i motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nella specie, la motivazione della sentenza d'appello circa la responsabilità del ricorrente per i reati di bancarotta a lui ascritti, quale amministratore di fatto, insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], della fallita, risulta congrua ed adeguata, sviluppandosi lungo la direttrice argomentativa di una doppia pronuncia conforme unitamente alla sentenza di primo grado.

Il provvedimento impugnato ha seguito uno schema logico che, ricostruendo i fatti ampiamente nella loro modalità allarmante di accadimento, è culminato nella evidenziazione della testimonianza del m.11o Spartà, e cioè colui il quale ha seguito le vicende societarie e criminali per tutto il loro snodarsi, redigendo l'informativa ed il processo verbale di constatazione, acquisito sul consenso delle parti agli atti del processo e pienamente utilizzabile.

Dal suo resoconto, oltre che dagli atti acquisiti, si è evinta la certezza del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente e la sua qualità di soggetto con delega ad operare sui conti della società, dai quali risultavano numerosi prelievi senza causale giustificativa.

Sono stati, altresì, ritrovati ed acquisiti gli assegni intestati a sé medesimo da parte dell'imputato, per quanto emerge dalla testimonianza dell'autore delle indagini di polizia giudiziaria, a riprova del prelievo ingiustificato dalle casse societarie di danaro (in misura anche ingente, come già prima sottolineato, per centinaia di migliaia di euro).

Quanto alla generale (e in parte generica) censura relativa ad una risposta solo parziale della Corte d'Appello ai motivi di impugnazione formulati dal ricorrente, il Collegio rammenta come costituiscano approdi indiscussi quelli che descrivono la sentenza, in relazione ai requisiti della motivazione, come un tutto coerente ed organico, sicchè, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (cfr. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096; Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487).

Più in generale, si è affermato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, Rv. 250105).La conseguenza è che, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione del provvedimento complessivamente considerato (Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340).

3.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il ricorrente eccepisce mancanza di motivazione avuto riguardo al motivo d'appello dedicato alla sussistenza del delitto di omessa tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ritenuto nei confronti del ricorrente.

La tesi difensiva è che tale condotta sarebbe una mera modalità di realizzazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

La censura riposa su basi giuridiche errate, prima ancora che su una imprecisa lettura delle ragioni del provvedimento impugnato.

Infatti, pacificamente si ritiene configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell'illecito; b) dei diversi destinatari del precetto penale; c) del differente oggetto del dolo specifico; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 35591 del 20/6/2017, Fagioli, Rv. 270811; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli, Rv. 272839).

Nel merito, la Corte d'Appello ha spiegato che non sono state presentate le dichiarazioni IVA ed IRES, nonostante lo svolgimento di attività d'impresa, nell'anno 2010, per importi non dichiarati e, dunque, non corrisposti, pari ad oltre 70.000 euro per ciascuna imposta.

Da tale manifesta evasione fiscale, la sentenza impugnata fa derivare anche, logicamente, un'ulteriore riprova della volontà di recare pregiudizio ai creditori pubblici.

2.3. Il quarto argomento eccepito è manifestamente infondato anch'esso.

Dalla motivazione dei giudici di secondo grado in punto di trattamento sanzionatorio è abbastanza agevole desumere quali siano gli aumenti che hanno guidato la rideterminazione sanzionatoria: quattro mesi per ciascun reato satellite, misura che la Corte territoriale mostra non soltanto di condividere, ma di ritenere anche "contenuta", in considerazione della gravità dei reati complessivamente commessi.

Su questa base dosimetrica e motivazionale relativa alla continuazione criminosa, i giudici d'appello hanno inequivocabilmente ridotto l'aumento per la continuazione afferente al reato di cui al capo C, portandolo a due mesi, e cioè decurtandolo della metà, per effetto della declaratoria di prescrizione del reato limitatamente all'annualità 2009 (il capo C contiene la contestazione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per due annualità: 2009 e 2010), fissando la pena finale per il ricorrente (e per l'omologo coimputato [OSCURATO:PERSONA]) in anni 3 e mesi 10 di reclusione (piuttosto che 4 anni). a Appaiono evidenti, pertanto, non soltanto la misura degli aumenti disposti dalla Corte d'Appello - uno, quello per il capo B, pari a quello del primo giudice; l'altro, in relazione al reato di cui al capo C, coerentemente ridotto della metà, da quattro mesi a due mesi, eliminata una delle due annualità in relazione alla quale è stata dichiarata la prescrizione - ma anche le ragioni sulla base delle quali si è operata tale scelta.

In tal modo, la sentenza risponde all'indirizzo interpretativo da poco siglato dalle Sezioni Unite che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nel procedimento R.G.

N. 35406/2020, Pizzone e altri), hanno stabilito: il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite (così la notizia di decisione, relativa al quesito Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente).

3.4. Anche il quinto motivo di ricorso è privo di pregio e aspecifico.

Il ricorrente non si confronta con tutte le argomentazioni spese dalla Corte d'Appello per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si fa riferimento, infatti, non soltanto al comportamento processuale dell'imputato ed alla sua "assenza" dal processo (su cui non senza ragione puntano le censure del ricorrente), ma il giudizio negativo fonda le sue ragioni anche sulla mancanza di qualunque apporto collaborativo non già in fase processuale bensì in sede di indagine e con il curatore, nonché - principalmente ed in via prioritaria anche nel percorso logico espresso - sulle concrete modalità di realizzazione dei reati.

4. All'inammissibilità dei ricorsi formulati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 ciascuno P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Lecco il 14.2.2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo C dell'imputazione (concorso in omessa dichiarazione annuale dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2009 e 2010), limitatamente all'annualità 2009, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena loro ascritta per i residui reati di cui ai capi A e B (concorso in bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarato il 28.1.2015; concorso nel reato di cui all'art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000, e cioè occultamento delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio sociale): per [OSCURATO:PERSONA], in anni due, mesi uno e giorni 15 di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA], in anni due, mesi 4 e giorni 15; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi 10 di reclusione. Gli imputati sono stati condannati, altresì, alle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall., in misura pari a quella delle pene principali loro inflitte (sin dal primo grado). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati amministratori di diritto della fallita: dalla nascita dell'ente sino al fallimento, la prima; dal 2.4.2010 alla data del fallimento, in affiancamento della coimputata, il secondo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, sono stati individuati come gli effettivi gestori della fallita e suoi amministratori di fatto. 2. Propongono ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], con un proprio atto difensivo, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un'impugnazione unica. 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati, come anticipato, mediante un unico atto di impugnazione depositato dal difensore di fiducia comune ad entrambi. 3.1. Il primo motivo di censura deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta configurabilità dei reati fallimentari a carico dei ricorrenti. Si contesta la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], basata soltanto su quanto riferito dal principale fornitore della fallita, che lo ha indicato quale referente commerciale e tecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], non vi è prova del consapevole occultamento delle scritture contabili della società da parte dei due ricorrenti né della distrazione di somme da loro effettuata. Anzi, la maggior parte delle uscite patrimoniali che sono state indicate come oggetto della condotta distrattiva sono state, invece, utilizzate per pagare emolumenti e contributi dei numerosi dipendenti della società, i quali, una volta licenziati, sono divenuti creditori. Infine, quanto specificamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], indicata come amministratore solo formale e di copertura per i reali gestori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, come detto, suo figlio), si evidenzia come la contestazione della bancarotta fraudolenta documentale non tenga conto che, sino al 2010, la contabilità era regolarmente stata tenuta ed è solo dal momento in cui è succeduto nell'incarico di rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA] che essa è sparita, sicchè di tale occultamento non può farsi carico alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di bilanciamento in prevalenza rispetto alle aggravanti contestate (evidentemente la difesa si riferisce alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], poiché nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] sono state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei più fatti di bancarotta). [OSCURATO:PERSONA], il diniego sarebbe illegittimo poiché fondato sulla valutazione negativa dell'esercizio di due prerogative difensive quali la scelta di essere assente nel processo e quella di non collaborare. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato dal difensore di fiducia, si compone di cinque motivi distinti. 4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione manifestamente illogica e omessa, in quanto la Corte d'Appello non avrebbe risposto a tutte le ragioni dell'impugnazione di merito proposte dal ricorrente; la motivazione del provvedimento di secondo grado sarebbe apparente perché non spiegherebbe quali sono i passaggi logici e probatori dai quali si ricava la sua posizione di amministratore di fatto della fallita e la stessa configurabilità dei reati a suo carico. Con lo stesso motivo si eccepisce violazione di legge in relazione alla qualità di amministratore di fatto ascritta all'imputato e violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai reati contestatigli. Non è stato dimostrato né che il ricorrente impartisse ordini o direttive ai dipendenti, nè che provvedesse a gestire concretamente la società mediante assunzioni o licenziamenti; e neppure sono stati provati suoi rapporti con i fornitori o i clienti. Anche riguardo alla prova delle distrazioni, la motivazione della Corte d'Appello sarebbe del tutto apparente e non si sarebbe data adeguata risposta alle ragioni difensive indicate nei motivi di appello che il ricorrente riporta all'interno del ricorso. 4.2. Il secondo motivo di censura contesta, più specificamente, che si sia desunta la prova della distrazione delle somme al centro della bancarotta fraudolenta patrimoniale (circa 350.000 euro per il 2009 e circa 285.000 euro per il 2010) dalla acquisizione degli assegni che il ricorrente avrebbe intestato a sé medesimo ed incassato. La difesa evidenzia che in atti non vi sarebbero assegni di tale contenuto, ma soltanto quelli intestati alla società o alla sua amministratrice di diritto, [OSCURATO:PERSONA], che non recano neppure detta dicitura, mentre non basterebbe alla prova dell'esistenza di tali assegni la testimonianza dell'autore delle indagini, il m.11o Spartà, che non risulta averli allegati al suo processo verbale di constatazione. 4.3. Il terzo argomento di censura eccepisce vizio di omessa motivazione avuto riguardo al motivo d'appello dedicato alla sussistenza del delitto di omessa tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti del ricorrente. La difesa ha rappresentato che il giudice di primo grado sembra aver escluso la sussistenza del reato predetto, ritenendolo una modalità, nel caso di specie, di realizzazione di quello di bancarotta fraudolenta documentale. La motivazione dei giudici di secondo grado sarebbe apodittica, facendo riferimento al mero occultamento doloso delle scritture contabili da parte del ricorrente, senza spiegare gli elementi costitutivi concreti dello specifico reato tributario ascrittogli. 4.4. Il quarto motivo di ricorso attinge la dosimetria sanzionatoria e denuncia mancanza di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena del reato continuato operata dal giudice d'appello, che non ha dato atto dei singoli aumenti disposti per i reati satellite, impedendo al ricorrente di verificare la correttezza del calcolo e la legittimità del trattamento sa nzionatorio. 4.5. Infine, un ultimo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente, motivato illegittimamente con la constatazione dell'assenza dell'imputato. Il diniego del beneficio non può essere fondato sulla valutazione negativa dell'esercizio di legittime facoltà processuali da parte dell'imputato, come, appunto, non presenziare personalmente al processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito, mentre quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. Il ricorso unico proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si apprezza diversamente per i due ricorrenti. 2.1. Sono manifestamente infondate le censure formulate da [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto l'impugnazione è generica perché non si confronta con le argomentazioni svolte dalla sentenza d'appello, oltre che, a tratti, proporre al Collegio eccezioni che finiscono per risolversi in una richiesta di rivalutazione di approdi probatori, in mancanza di manifeste illogicità nella lettura che di essi fornisce la motivazione del provvedimento impugnato. Invero, il ricorrente si limita a riproporre la tesi difensiva che già aveva costruito con l'atto di appello - e cioè la propria estraneità alla gestione della società fallita ed il proprio ruolo di mera vicinanza parentale all'amministratrice di diritto, la madre [OSCURATO:PERSONA] - ciò facendo in maniera apodittica, oltre che generica dal punto di vista dell'esposizione lessicale, dando per scontata la bontà delle proprie affermazioni e l'erroneità di quelle della Corte territoriale, ma senza aggiungere elementi concreti dai quali si riveli una qualche illogicità argomentativa. La sentenza d'appello, invero, in modo coerente con quella di primo grado, ha delineato dettagliatamente le ragioni del coinvolgimento pieno di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della fallita, desumendole dal ruolo "esterno" di rappresentanza sociale che, in qualche modo, era già noto sin dall'inizio delle verifiche della polizia giudiziaria, attraverso la notifica, indirizzata a lui come a [OSCURATO:PERSONA] (oltre che agli amministratori di diritto della Gogle s.r.I.), del processo verbale di constatazione; soprattutto si è ancorato il ruolo dell'imputato al consolidato ed esclusivo rapporto che il principale (quasi unico) cliente della fallita - l'azienda "Elica", importante società produttrice di cappe, per la quale la fallita produceva componentistica - aveva con [OSCURATO:PERSONA], individuato come unico referente commerciale e tecnico, e non con l'amministratrice formale, mai emersa nelle indagini svolte come interlocutrice aziendale. Ciò ha consentito ai giudici di merito di ascrivere al ricorrente un apprezzabile segmento della gestione dell'ente, definito, sulla base delle prove in atti, il più importante in termini di rendimento economico. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, come richiamato dalla Corte d'Appello, ha consolidato un orientamento sostanzialistico, nell'individuazione del ruolo di amministratore di fatto, in relazione ai reati di bancarotta. I destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. devono essere individuati, infatti, sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 27264 del 10/7/2020, Fontani, Rv. 279497). Gli indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico possono essere molteplici e, tra questi, le funzioni gestorie riconosciutegli da terzi, clienti, fornitori e dipendenti ma anche la specifica posizione, assolutamente preminente, rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente ovvero, come nel caso di specie, del tutto inidoneo a qualsiasi reale coinvolgimento nelle sorti della società, per circostanze di vita accertate, e particolarmente vicino all'amministratore di fatto, poiché a questi legato da rapporti di stretta parentela. Ed è stato messo in evidenza dalla Corte d'Appello che l'amministratrice di diritto, [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ricoperto tale carica dalla costituzione della società, nel 2006, fino al 2010, aveva 78 anni al momento in cui ha assunto tale ruolo, non è mai comparsa in alcun atto di gestione significativo della società e, per la stessa prospettazione della difesa, si trova da tempo in una casa di riposo.Le eccezioni riferite, in maniera assertiva e generica, come si è detto, alla prova della distrazione e della bancarotta documentale non si confrontano, da un lato, con gli elementi di fatto addotti dai giudici di merito a carico del ricorrente e riversati nella testimonianza del maresciallo che ha riferito gli esiti complessivi delle indagini, puntualmente richiamate nella sentenza impugnata (relativa al costante prelievo di risorse economiche della fallita dai suoi conti correnti, senza giustificazione, negli anni 2009 e 2010, per importi rilevanti: si parla di cifre pari, in due casi, ad oltre 324.000 euro e ad oltre 285.000 euro); dall'altro, non si confrontano con la giurisprudenza di legittimità. Questa Corte è oramai stabilmente orientata a ritenere che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato; laddove soltanto indicazioni specifiche provenienti dall'imputato circa la destinazione reale ed effettiva delle somme o dei beni distratti devono essere oggetto di specifico accertamento ai fini della prova del reato (Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Nel caso di specie, a fronte di un innegabile, ingente travaso di risorse dai conti sociali, il ricorrente ha accampato soltanto generiche deduzioni di un loro indeterminato utilizzo per il pagamento dei dipendenti della fallita. Eguale genericità affligge la deduzione relativa alla condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta delle scritture contabili, il cui dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori è stato illuminato anche dalla pacifica evasione fiscale, pure accertata per la fallita negli anni 2009-2010. Quanto al secondo motivo di ricorso, che, come anticipato, deve ritenersi riferito unicamente a [OSCURATO:PERSONA], cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche (alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il beneficio era stato già concesso dal giudice di primo grado con giudizio di prevalenza), se ne rileva la manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto esplicitamente addirittura benevolo il trattamento sanzionatorio concesso a [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi, quindi, valutato, a maggior ragione adeguato, e, soprattutto, nell'esprimere il suo giudizio di non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, ha tenuto in conto la gravità delle condotte di reato, indice previsto ex art. 6 133 cod. pen., facendo riferimento in maniera non essenziale agli ulteriori indici contestati dall'imputato. Ed il giudice del merito, in tema di circostanze attenuanti generiche, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (così, tra le altre, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). 2.2. Diversamente deve ritenersi per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La stessa prospettazione della Corte d'Appello, che richiama anche le conclusioni del giudice di primo grado sul punto, conduce a ritenere contraddittoria e manifestamente illogica l'affermazione di responsabilità della ricorrente per i reati a lei ascritti, in assenza di un'adeguata argomentazione con cui si spieghino le ragioni di un reale coinvolgimento di costei e che le restituisca un ruolo di concorrente effettiva del reato piuttosto che di mero prestanome inconsapevole. Invero, la Corte territoriale ha sbrigativamente risolto la questione della attribuibilità delle condotte anche all'imputata [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento soltanto al ruolo formale da costei ricoperto. La motivazione non è sufficiente, per come sinteticamente risolta, e si rivela, per questo, carente e lacunosa. Seppur la giurisprudenza di legittimità, infatti, abbia chiarito come, in tema di reati fallimentari, sia sufficiente ad integrare il dolo dell'amministratore formale, in forma diretta o eventuale, la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/9/2020, Loda, Rv. 279831; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225), tuttavia la prova di una sia pur generica consapevolezza dell'amministratore di diritto è necessaria. Nel caso di specie, emergono plurimi indizi della circostanza che [OSCURATO:PERSONA], madre del vero gestore della società, [OSCURATO:PERSONA], il quale amministrava effettivamente la fallita insieme a [OSCURATO:PERSONA], sia stata posta in quella posizione sociale dal figlio, essendone scarsamente consapevole; o, quanto meno, i giudici di merito hanno sottovalutato il piano di verifica della consapevolezza da parte dell'imputata del proprio ruolo, preliminare a quello della valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Emerge, infatti, dalla stessa ricostruzione della sentenza impugnata, che la ricorrente fosse quasi ottantenne nel momento in cui ha assunto la carica di amministratrice di diritto della fallita e sia stata collocata - non si comprende bene da quando, mentre invece tale particolare avrebbe potuto avere ricadute significative nell'accertamento della responsabilità - in una casa di riposo.In tema di bancarotta fraudolenta documentale è stato, altresì, affermato, con principio da ribadire nel caso di specie, che l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno) - alla luce del diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture - ma sempre che sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza di procurare un ingiusto profitto a taluno o di recare pregiudizi ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 43977 del 14/7/2017, Pastechi, Rv. 271754; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 279750, pronunce nelle quali si fa riferimento alla capacità di impedire la ricostruzione degli affari, tipica dell'ipotesi, a dolo generico, della tenuta irregolare delle scritture contabili, ai sensi dell'ultima parte del comma primo, n. 2, dell'art. 216 I. fall.). Un analogo criterio ermeneutico si ritrova anche in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e responsabilità dell'amministratore di diritto mero prestanome (Sez. 3, n. 38780 del 14/5/2015, Biffi, Rv. 264971; Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723). Ai fini dell'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, deve essere raggiunta, in altre parole, la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno o un pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816). A maggior ragione, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico dell'amministratore di diritto, si rammenta come sia necessario, affinchè egli concorra con l'amministratore di fatto, che essa si fondi non già ed esclusivamente sulla posizione formale rivestita all'interno della società, ma sulla condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (Sez. 5, n. 44826 del 28/5/2014, Regoli, Rv. 261814; Sez. 5, n. 7332 del 7/5/2015, Fasola, 262767); ovviamente tenendo conto dell'eventuale consapevolezza, da parte sua, della propria posizione di mera testa di legno. Ma in generale, si condivide l'opzione secondo cui, nei confronti dell'amministratore apparente, non può trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 19049 del 19/2/2010, Succi, Rv. 247251; Sez. 5, n. 54490 del 26/9/2018, C., Rv. 274166). La sentenza impugnata non ha esplorato in alcun modo i complessi profili interpretativi richiamati dal Collegio, ma si è limitata a far leva, in modo piuttosto sintetico, sulla posizione formale dell'amministratore di diritto, ritenendola tout court foriera di responsabilità per l'omesso controllo, senza preoccuparsi della peculiare situazione specifica, che vede elementi significativi di una possibile inconsapevolezza complessiva della ricorrente, quanto alle condotte di reato realizzate dal figlio nella gestione della società. Pertanto, il provvedimento oggetto di ricorso deve essere annullato limitatamente all'affermazione di responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], per vizio di motivazione, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che colmerà le lacune argomentative segnalate, nel solco dei principi di diritto enunciati dal Collegio. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo ed il secondo motivo sono formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, nonché manifestamente infondati. Le eccezioni si risolvono, infatti, in una rilettura, non consentita in sede di legittimità, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. [OSCURATO:PERSONA] rammenta come, secondo l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione, tra i motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nella specie, la motivazione della sentenza d'appello circa la responsabilità del ricorrente per i reati di bancarotta a lui ascritti, quale amministratore di fatto, insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], della fallita, risulta congrua ed adeguata, sviluppandosi lungo la direttrice argomentativa di una doppia pronuncia conforme unitamente alla sentenza di primo grado. Il provvedimento impugnato ha seguito uno schema logico che, ricostruendo i fatti ampiamente nella loro modalità allarmante di accadimento, è culminato nella evidenziazione della testimonianza del m.11o Spartà, e cioè colui il quale ha seguito le vicende societarie e criminali per tutto il loro snodarsi, redigendo l'informativa ed il processo verbale di constatazione, acquisito sul consenso delle parti agli atti del processo e pienamente utilizzabile. Dal suo resoconto, oltre che dagli atti acquisiti, si è evinta la certezza del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente e la sua qualità di soggetto con delega ad operare sui conti della società, dai quali risultavano numerosi prelievi senza causale giustificativa. Sono stati, altresì, ritrovati ed acquisiti gli assegni intestati a sé medesimo da parte dell'imputato, per quanto emerge dalla testimonianza dell'autore delle indagini di polizia giudiziaria, a riprova del prelievo ingiustificato dalle casse societarie di danaro (in misura anche ingente, come già prima sottolineato, per centinaia di migliaia di euro). Quanto alla generale (e in parte generica) censura relativa ad una risposta solo parziale della Corte d'Appello ai motivi di impugnazione formulati dal ricorrente, il Collegio rammenta come costituiscano approdi indiscussi quelli che descrivono la sentenza, in relazione ai requisiti della motivazione, come un tutto coerente ed organico, sicchè, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (cfr. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096; Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Più in generale, si è affermato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, Rv. 250105).La conseguenza è che, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione del provvedimento complessivamente considerato (Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340). 3.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente eccepisce mancanza di motivazione avuto riguardo al motivo d'appello dedicato alla sussistenza del delitto di omessa tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ritenuto nei confronti del ricorrente. La tesi difensiva è che tale condotta sarebbe una mera modalità di realizzazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La censura riposa su basi giuridiche errate, prima ancora che su una imprecisa lettura delle ragioni del provvedimento impugnato. Infatti, pacificamente si ritiene configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell'illecito; b) dei diversi destinatari del precetto penale; c) del differente oggetto del dolo specifico; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 35591 del 20/6/2017, Fagioli, Rv. 270811; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli, Rv. 272839). Nel merito, la Corte d'Appello ha spiegato che non sono state presentate le dichiarazioni IVA ed IRES, nonostante lo svolgimento di attività d'impresa, nell'anno 2010, per importi non dichiarati e, dunque, non corrisposti, pari ad oltre 70.000 euro per ciascuna imposta. Da tale manifesta evasione fiscale, la sentenza impugnata fa derivare anche, logicamente, un'ulteriore riprova della volontà di recare pregiudizio ai creditori pubblici. 2.3. Il quarto argomento eccepito è manifestamente infondato anch'esso. Dalla motivazione dei giudici di secondo grado in punto di trattamento sanzionatorio è abbastanza agevole desumere quali siano gli aumenti che hanno guidato la rideterminazione sanzionatoria: quattro mesi per ciascun reato satellite, misura che la Corte territoriale mostra non soltanto di condividere, ma di ritenere anche "contenuta", in considerazione della gravità dei reati complessivamente commessi. Su questa base dosimetrica e motivazionale relativa alla continuazione criminosa, i giudici d'appello hanno inequivocabilmente ridotto l'aumento per la continuazione afferente al reato di cui al capo C, portandolo a due mesi, e cioè decurtandolo della metà, per effetto della declaratoria di prescrizione del reato limitatamente all'annualità 2009 (il capo C contiene la contestazione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per due annualità: 2009 e 2010), fissando la pena finale per il ricorrente (e per l'omologo coimputato [OSCURATO:PERSONA]) in anni 3 e mesi 10 di reclusione (piuttosto che 4 anni). a Appaiono evidenti, pertanto, non soltanto la misura degli aumenti disposti dalla Corte d'Appello - uno, quello per il capo B, pari a quello del primo giudice; l'altro, in relazione al reato di cui al capo C, coerentemente ridotto della metà, da quattro mesi a due mesi, eliminata una delle due annualità in relazione alla quale è stata dichiarata la prescrizione - ma anche le ragioni sulla base delle quali si è operata tale scelta. In tal modo, la sentenza risponde all'indirizzo interpretativo da poco siglato dalle Sezioni Unite che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nel procedimento R.G. N. 35406/2020, Pizzone e altri), hanno stabilito: il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite (così la notizia di decisione, relativa al quesito Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente). 3.4. Anche il quinto motivo di ricorso è privo di pregio e aspecifico. Il ricorrente non si confronta con tutte le argomentazioni spese dalla Corte d'Appello per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si fa riferimento, infatti, non soltanto al comportamento processuale dell'imputato ed alla sua "assenza" dal processo (su cui non senza ragione puntano le censure del ricorrente), ma il giudizio negativo fonda le sue ragioni anche sulla mancanza di qualunque apporto collaborativo non già in fase processuale bensì in sede di indagine e con il curatore, nonché - principalmente ed in via prioritaria anche nel percorso logico espresso - sulle concrete modalità di realizzazione dei reati. 4. All'inammissibilità dei ricorsi formulati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 ciascuno P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di