CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara aveva negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, non ravvisando il Trilmale alcuna prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, come unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione del provvedimento; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scandite dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste al a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Cyti P if-04- spese processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente