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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 31350/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18765/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con domicilio digitale ex lege - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimat i - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1194 del 21/6/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e part i ; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l ’ ingiunzione ex artt. 2 e ss. r.d. n. 639 del 1910 con la quale la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale aveva ingiunto al medesimo Palazzolo il pagamento della somma di Euro 9.296.224,18, in esito alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale penale di Palermo; l’opponente affermava l’inesistenza del titolo e l’inammissibilità del ricorso all’ingiunzione fiscale; −l ’ Assessorato regionale dell ’ istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in subordine, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma predetta; −veniva riunita la causa di opposizione alle cartelle di pagamento emesse da [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto le stesse somme dell’ingiunzione fiscale; −il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 408 del 25/1/2017, revocava l’ingiunzione di pagamento, annullava le cartelle di pagamento e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di Euro 9.296.224,18 e regolava le spese di lite; −proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma della decisione di primo grado; si costituivano nel secondo grado l’Assessorato e [OSCURATO:PERSONA], mentre restava contumace [OSCURATO:PERSONA]; −la Corte d ’ appello di Palermo, con la sentenza n. 1194 del 21/6/2023, respingeva l’impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado; −avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; −resisteva con controricorso l ’ Assessorato regionale dell ’ istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana; −g li intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; −i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente va respinta l ’ istanza di rinvio presentata dal ricor- rente; detta istanza – motivata dalla pendenza di revocazione avverso la sentenza che è oggetto del ricorso per cassazione –non può essere accolta, sia perché i due mezzi di impugnazione sono tra loro autonomi e, dunque, non si prospetta la necessità di attendere l’esito del giudizio pendente in- nanzi alla Corte d’appello (né consta che, ad oggi, questa si sia pronunciata, determinando la cessazione della materia del contendere), sia perché le esigenze di celerità del giudizio di legittimità escludono, anche sotto il profilo dell’opportunità, la possibilità di ritardare la decisione, sia infine perché ri- sultano apprestati dall’ordinamento processuale idonei strumenti di rac- cordo in caso di interazione della pronuncia qui a rendersi con quella auspi- cata da parte ricorrente in sede di revocazione; −non occorre illustrare ed esaminare i singoli motivi perché il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 e 6, c.p.c.; −infatti, tutte le censure si articolano in critiche alla sentenza della Corte d’appello, che è riportata solo parzialmente e in modo tale da non consentire un’adeguata comprensione del decisum, mentre proprio il con- tenuto dell’accertamento penale, stando a quanto indicato dalla controri- corrente, è stato almeno in parte dedotto in corso di causa, sicché sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente illustrarlo in maniera idonea e coerente; −quanto alle critiche, si sostiene che la Corte di merito avrebbe consi- derato elementi asseritamente non introdotti in appello da alcuna delle parti, ma il ricorrente omette di chiarire se dette circostanze o documenti fossero stati allegati nelle difese delle controparti (i cui atti non sono stati per nulla riportati) o prodotti in primo grado; in particolare, delle sentenze emesse in sede penale (sul cui contenuto si basano alcuni motivi) non risulta che un minimo e del tutto carente riassunto; −manca, in definitiva, una sufficiente illustrazione del fatto processuale (petitume causa petendi della riconvenzionale, difese delle parti, prove e documenti forniti, motivazioni delle sentenze di merito) e dei documenti sui quali il ricorso si fonda(in particolare, l’accertamento compiuto in sede pe- nale; ma anche le modalità di acquisizione, pure solo in primo grado, dei relativi e decisivi elementi); −q uale conseguenza di siffatte gravi ed inemendabili lacune, tutti i mo- tivi peccano di genericità, posto che richiamano copiosa giurisprudenza di legittimità senza, però, calarla nel caso de quoe senza confrontarsi con le decisioni dei giudici di merito; −tanto esime dall’approfondimento dei dubbi di ammissibilità di do- glianze articolate nella contestazione non già del contenuto, ma della stessa sussistenza agli atti della sentenza penale posta a base della decisione: ciò che potrebbe configurarle come incentrate su di un errore revocatorio; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativiper l’ingente valore della controversia, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40.000,00 per compensi, oltre a spese eventual- mente prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18765/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con domicilio digitale ex lege - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimat i - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1194 del 21/6/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e part i ; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l ’ ingiunzione ex artt. 2 e ss. r.d. n. 639 del 1910 con la quale la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale aveva ingiunto al medesimo Palazzolo il pagamento della somma di Euro 9.296.224,18, in esito alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale penale di Palermo; l’opponente affermava l’inesistenza del titolo e l’inammissibilità del ricorso all’ingiunzione fiscale; −l ’ Assessorato regionale dell ’ istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in subordine, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma predetta; −veniva riunita la causa di opposizione alle cartelle di pagamento emesse da [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto le stesse somme dell’ingiunzione fiscale; −il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 408 del 25/1/2017, revocava l’ingiunzione di pagamento, annullava le cartelle di pagamento e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di Euro 9.296.224,18 e regolava le spese di lite; −proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma della decisione di primo grado; si costituivano nel secondo grado l’Assessorato e [OSCURATO:PERSONA], mentre restava contumace [OSCURATO:PERSONA]; −la Corte d ’ appello di Palermo, con la sentenza n. 1194 del 21/6/2023, respingeva l’impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado; −avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; −resisteva con controricorso l ’ Assessorato regionale dell ’ istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana; −g li intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; −i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente va respinta l ’ istanza di rinvio presentata dal ricor- rente; detta istanza – motivata dalla pendenza di revocazione avverso la sentenza che è oggetto del ricorso per cassazione –non può essere accolta, sia perché i due mezzi di impugnazione sono tra loro autonomi e, dunque, non si prospetta la necessità di attendere l’esito del giudizio pendente in- nanzi alla Corte d’appello (né consta che, ad oggi, questa si sia pronunciata, determinando la cessazione della materia del contendere), sia perché le esigenze di celerità del giudizio di legittimità escludono, anche sotto il profilo dell’opportunità, la possibilità di ritardare la decisione, sia infine perché ri- sultano apprestati dall’ordinamento processuale idonei strumenti di rac- cordo in caso di interazione della pronuncia qui a rendersi con quella auspi- cata da parte ricorrente in sede di revocazione; −non occorre illustrare ed esaminare i singoli motivi perché il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 e 6, c.p.c.; −infatti, tutte le censure si articolano in critiche alla sentenza della Corte d’appello, che è riportata solo parzialmente e in modo tale da non consentire un’adeguata comprensione del decisum, mentre proprio il con- tenuto dell’accertamento penale, stando a quanto indicato dalla controri- corrente, è stato almeno in parte dedotto in corso di causa, sicché sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente illustrarlo in maniera idonea e coerente; −quanto alle critiche, si sostiene che la Corte di merito avrebbe consi- derato elementi asseritamente non introdotti in appello da alcuna delle parti, ma il ricorrente omette di chiarire se dette circostanze o documenti fossero stati allegati nelle difese delle controparti (i cui atti non sono stati per nulla riportati) o prodotti in primo grado; in particolare, delle sentenze emesse in sede penale (sul cui contenuto si basano alcuni motivi) non risulta che un minimo e del tutto carente riassunto; −manca, in definitiva, una sufficiente illustrazione del fatto processuale (petitume causa petendi della riconvenzionale, difese delle parti, prove e documenti forniti, motivazioni delle sentenze di merito) e dei documenti sui quali il ricorso si fonda(in particolare, l’accertamento compiuto in sede pe- nale; ma anche le modalità di acquisizione, pure solo in primo grado, dei relativi e decisivi elementi); −q uale conseguenza di siffatte gravi ed inemendabili lacune, tutti i mo- tivi peccano di genericità, posto che richiamano copiosa giurisprudenza di legittimità senza, però, calarla nel caso de quoe senza confrontarsi con le decisioni dei giudici di merito; −tanto esime dall’approfondimento dei dubbi di ammissibilità di do- glianze articolate nella contestazione non già del contenuto, ma della stessa sussistenza agli atti della sentenza penale posta a base della decisione: ciò che potrebbe configurarle come incentrate su di un errore revocatorio; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativiper l’ingente valore della controversia, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40.000,00 per compensi, oltre a spese eventual- mente prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del co
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